Incarto n.
60.2007.262

 

Lugano

13 agosto 2007/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 6/9.7.2007 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

 

chiedente il richiamo in sede civile di due incarti penali (MP __________);

 

 

richiamate le osservazioni 11.7.2007 del procuratore pubblico Maria Galliani, con le quali comunica di principio il proprio accordo, ponendo alcune limitazioni;

 

richiamata la precisazione 12/13.7.2007 della __________ istante;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito di un esposto del 15.1.2004, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. __________) per l’ipotesi di reato di truffa in relazione a degli investimenti in __________. In data 12.4.2005 il Ministero pubblico ha aperto una procedura penale (inc. MP __________) per reati economici a carico di diverse persone, tra cui un dirigente della banca convenuta in sede civile.

 

 

                                   2.   Con la presente istanza, la Pretura richiama in sede civile (inc. OA.__________) i due incarti penali surriferiti (per l’inc. __________ limitatamente al filone __________). Il procuratore pubblico ha dato di principio il proprio accordo, evidenziando la necessità di tutelare la posizione di terzi investitori e al contempo chiarendo alcuni bisogni istruttori, in particolare con riferimento all’inc. __________.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la domanda se:

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         -  è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

 

 

                                   5.   Nel presente caso è certamente data una connessione tra i fatti oggetto dei procedimenti penali (inc. __________) e quelli alla base del contenzioso civile (inc. __________). Di principio è quindi dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP. Occorre però considerare come ci siano diverse parti civili e bisogni istruttori, di modo che si rende necessario limitare l’accesso agli atti.

 

 

                                   6.   L’istanza è dunque parzialmente accolta, secondo le modalità qui di seguito esposte.

                                         I patrocinatori delle parti in sede civile potranno accedere agli atti dell’inc. MP __________ presso il Ministero pubblico, previo contatto telefonico.

                                         Potranno indicare al Ministero pubblico quali atti intendono acquisire agli atti dell’azione civile: tali atti saranno fotocopiati e trasmessi direttamente dal Ministero pubblico (contro rimborso del relativo costo) al pretore istante, che li potrà acquisire, previo esame della pertinenza con i fatti di causa, e senza concedere alle parti la facoltà di estrarre copie di detti documenti dall’incarto civile.

 

 

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del Codice di procedura civile (CPC).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli artt. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

2.      La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.

 

 

                                   3.   Rimedi di diritto:

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

                                         Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

-

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria