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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Daniela Rüegg, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 10/12.7.2007 presentata da
richiamato lo scritto 23.7.2007 della presidente della Corte delle assise correzionali di __________ che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi nel contempo al prudente giudizio di questa Camera;
richiamato altresì lo scritto 3/6.8.2007 dell’PI 4 – interpellata da questa Camera con riferimento all’eventuale regresso previsto dall’art. 322 CPP –, che comunica di declinare ogni responsabilità, opponendosi a un eventuale regresso da parte dello Stato nei suoi confronti ai sensi della predetta disposizione;
richiamate infine le osservazioni 7.8.2007 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi e 9/10.8.2007 della Divisione della giustizia, di cui si dirà – nella misura del necessario – in seguito;
ritenuto che con scritto 18/21.4.2008 – su richiesta 16.4.2008 di questa Camera – l’avv. PR 1 ha comunicato di aver applicato una tariffa oraria di CHF 350.--/ora e che "(…), come al solito non ho minutorato le mie prestazioni, anche perché più volte, non le registro tutte, specie quelle minute" (scritto 18/21.4.2008);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che in data 18.2.2003 l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer ha posto in stato di accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali di __________ IS 1 siccome accusato di truffa "per avere, nel dicembre 1997, a scopo d’indebito profitto proprio e di terzi, nella sua qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione della __________, __________ (…), ingannato astutamente organi dell’__________ PI 4, __________ (…), inducendoli a pagare un importo complessivo di CHF 135’000.--, relativo ad un carrello semovente oggetto di appalto, importo tuttavia non dovuto in quanto riferito a merce mai acquistata, (…)", e meglio come descritto nell’atto di accusa 18.2.2003 (ACC __________);
che con giudizio 12.7.2006 la suddetta Corte ha assolto il qui istante dall’imputazione (cfr., nel dettaglio, sentenza (con motivazione) 12.7.2006, inc. TPC __________);
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 388'540.60, oltre interessi al 5% dall’1.4.2004, di cui CHF 64'688.-- per mandati non ricevuti dalla magistratura, CHF 232'780.-- per danni subiti quale azionista della __________ __________, CHF 20'500.50 per perdita di tempo e spese, CHF 10'000.-- per torto morale e CHF 33'128.70 per spese di patrocinio e CHF 27'443.40 di IVA;
che il qui istante postula la rifusione della nota professionale 10.7.2007 del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 33'128.70 [di cui CHF 29'680.-- a titolo di onorario (84 ore e 48 minuti a CHF 350.--/ora), CHF 1'128.50 di spese e CHF 136.20 di IVA al 7.5% su CHF 1'815.70 e CHF 2'184.-- di IVA al 7.6% su CHF 28'736.80] (nota onorari e spese 10.7.2007, doc. MM allegato all’istanza 10/12.7.2007 e scritto 18/21.4.2008 dell’avv. PR 1);
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha quindi diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che l’avv. PR 1, con riferimento alla sua nota professionale 10.7.2007, osserva che "(…) la causa appariva per diverso tempo persa inerosabilmente, al punto che da parte dell’__________ vennero fatte proposte di rinunciare alla costituzione di parte civile a condizione di ricevere CHF 300'000.-- a titolo di risarcimento dell’asserito e contestato danno", che (…) la materia era delicata: vi è da chiedersi cosa sarebbe capitato a __________ e all’istante se quest’ultimo fosse stato condannato, per cui accorreva un impegno qualificato del difensore", che "(…) la documentazione da esaminare e da controllare necessariamente ha dovuto essere estesa anche all’attività interna dell’__________ (Direzione e Consiglio di amministrazione), come appare dall’inchiesta interna affidata all’avv. __________ __________ (doc. EE), nonché dal rapporto sulle relazioni dei membri del Consiglio di amministrazione con l’__________ stessa (doc. FF), documentazione alla quale il legale sottoscritto ha fatto capo nell’arringa" e che "(…) l’__________ pretendeva un risarcimento di CHF 300'000.--, ridotto al dibattimento a CHF 135'000.-- oltre gli interessi (…)" (istanza 10/12.7.2007, p. 12);
che da una lettura dell’incarto la fattispecie in esame appare, in effetti, delicata e d’acchito non di facile lettura dal profilo fattuale e ha indubbiamente richiesto un impegno significativo da parte del patrocinatore;
che occorre però considerare che l’atto di accusa 18.2.2003 prevedeva un unico capo d’imputazione e che il pubblico dibattimento si è tenuto dinanzi ad una Corte delle assise correzionali senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato;
che viene quindi riconosciuta una tariffa oraria di CHF 300.--/ora (e non di CHF 350.--/ora come postulato), e ciò anche per le prestazioni che si riferiscono agli anni 2000 e 2002;
che il dispendio orario esposto – che non viene precisato in relazione ad ogni singola operazione (cfr. scritto 18/21.4.2008 dell’avv. PR 1) – appare invece oggettivamente eccessivo per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale;
che, come emerge dall’incarto, il caso non presentava difficoltà particolari di diritto (l’atto di accusa 18.2.2003 prevedeva un unico capo d’imputazione a carico di IS 1);
che determinante è infatti non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);
che, in virtù delle suddette considerazioni e del fatto che, in assenza del dettaglio della nota professionale, le spese di patrocinio possono essere rifuse unicamente per quanto ricostruibili dagli atti (N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 509), viene quindi ammesso un onorario pari a 73 ore e 30 minuti a CHF 300.--/ora, per complessivi CHF 22'050.--, di cui 10 minuti per ciascun scritto (17 scritti tra cui lettere al Ministero pubblico, al cliente, al TPC), 5 minuti per ciascuna telefonata (17 telefonate), 720 minuti per i colloqui con il cliente (24.3.2000 e 25.3.2000 conferenza con cliente e signor __________; 12.4.2000 conferenza con cliente; 30.4.2002 conferenza con cliente; 26.5.2006 conferenza con cliente; 3.7.2006 conferenza con cliente; 6.7.2006 lunga conferenza con cliente; 10.7.2006 lunga conferenza con cliente; 12.7.2006 conferenza con cliente), 60 minuti per il colloquio con l’addetto __________ del 28.2.2006 ed il colloquio con il PP del 27.6.2006, 60 minuti inerenti l’interrogatorio (dalle ore 9:55 alle ore 10:55) del cliente del 3.5.2002 (AI 53), 20 minuti inerenti l’interrogatorio (dalle ore 9:30 alle ore 9:50) di __________ __________ del 4.6.2002 (AI 57), 65 minuti inerenti l’interrogatorio (dalle ore 10:25 alle ore 11:30) di __________ __________ del 4.6.2002 (AI 58), 45 minuti inerenti l’interrogatorio (dalle ore 10:30 alle ore 11:15) di __________ __________ del 6.8.2002 (AI 65), 10 minuti inerenti l’interrogatorio (dalle ore 11:20 alle ore 11:30) del cliente del 6.8.2002 (AI 66), 1770 minuti inerenti l’esame degli atti, 960 minuti per la preparazione del dibattimento, 205 minuti inerenti il dibattimento (apertosi alle ore 9:30 e conclusosi alle ore 12:55) e 240 minuti per le quattro trasferte __________ (del 3.5.2002, del 4.6.2002, del 6.8.2002 e del 28.6.2006), stralciata la prestazione dell’1.6.2006 "Lettera al Tribunale cantonale amministrativo", in quanto non meglio precisata, e quelle del 5.2.2007 "Conferenza con avv. __________ ", del 28.2.2007 "Telefonato all’__________ __________ __________, conferenza con Dir. __________ " e del 6.3.2007 "Conferenza con Dir. __________ ", non comprendendone la necessità a questo punto della procedura (dopo il dibattimento);
che a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 1'122.50, ridotte a CHF 64.-- quella inerente la trasferta del 28.6.2006 [CHF 1.--/km (art. 3 cpv. 2 lit. c TOA): __________ 64 km (secondo “l’indicatore delle distanze chilometriche da __________” emanato dal Dipartimento delle finanze e dell’economia”)];
che l’IVA ammonta a CHF 1'759.35 [(CHF 133.95 + CHF 1'625.40), ossia 7.5% su CHF 1'785.70 (CHF 85.70 di spese e CHF 1'700.-- di onorario) e 7.6% (dall’1.1.2001) su CHF 21'386.80 (CHF 1'036.80 di spese e CHF 20'350.-- di onorario];
che a IS 1 va pertanto rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 24'931.85;
che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 10.7.2007 della presente istanza;
che, con riferimento al risarcimento dei danni materiali, secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione" (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale" e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che l'accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;
che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’istante chiede il risarcimento della somma complessiva di CHF 317'968.50, di cui CHF 64'688.-- a titolo di risarcimento per mandati non ricevuti dalla magistratura, CHF 232'780.-- a titolo di risarcimento per danni subiti quale azionista della __________ __________ e CHF 20'500.50 a titolo di risarcimento per perdita di tempo e spese (istanza 10/12.7.2007, p. 13);
che per quanto concerne la richiesta di risarcimento pari a CHF 64'688.-- per mandati non ricevuti dalla magistratura, l’istante sostiene che nel 1993 sarebbe stato "(…) incluso nell’elenco degli esperti abilitati ad eseguire perizie tecniche per la Magistratura e, come tale, eseguì diverse importanti perizie a piena soddisfazione di quest’ultima e delle persone coinvolte", che "a seguito della promozione del procedimento penale, l’allora PP Bertoli comunicò ai competenti uffici, in particolare al __________ di __________, di non conferirgli mandati (doc. D), ordine che perdura tutt’ora nonostante la sentenza di assoluzione", adducendo che dal 1993 al 1997 avrebbe ricevuto dei mandati per un ammontare complessivo di CHF 56'602.--, ossia di CHF 11'320.-- in media all’anno e che tra il 1999 e il 2006 avrebbe subito un danno di CHF 64'688.-- (cfr., nel dettaglio, istanza 10/12.7.2007, p. 3 ss.);
che ha al riguardo prodotto una dichiarazione datata 30.4.2007 e sottoscritta da suo fratello __________ __________, il quale ha esposto quanto segue:
"(…). Ho lavorato presso la __________ del Canton Ticino per 35 anni e più precisamente dal 1971 al 2006, anno in cui sono stato pensionato in qualità di __________ capo. Posso confermare che fino al 1999 mio fratello IS 1 figurava sull’elenco degli esperti che potevano essere chiamati dai vari organi della __________ a svolgere lavori in cui occorrono conoscenze tecniche particolari. Su ordine della magistratura nel 1999 il suo nome venne cancellato, dapprima mediante tipex, da tale elenco. Nelle edizioni seguenti dell’elenco il suo nome non apparve più. Per quanto mi risulta il suo nome è tuttora assente da tale elenco" (doc. D annesso all’istanza 10/12.7.2007);
che sostiene inoltre di aver assunto – dal 1993 al 1997 – sette mandati, di cui il 13.11.1993 conferitogli dall’allora procuratore pubblico Ducry per un fatturato di CHF 9'997.-- (doc. E annesso all’istanza 10/12.7.2007), il 21.1.1994 conferitogli dall’allora procuratore pubblico Simona per un fatturato di CHF 9'647.90 (doc. F annesso all’istanza 10/12.7.2007), il 13.7.1994 conferitogli dall’allora procuratore pubblico Ducry per un fatturato di CHF 8'849.-- (doc. G annesso all’istanza 10/12.7.2007), il 6.2.1995 conferitogli dall’allora procuratore pubblico Marazzi di CHF 8'456.-- (ndr: non è stata prodotta la fattura, non essendone più in possesso, considerato il tempo trascorso), il 15.4.1995 conferitogli dall’allora procuratore generale Mordasini per un fatturato di CHF 6'750.-- (ndr: non è stata prodotta la fattura, non essendone più in possesso, considerato il tempo trascorso), il 6.4.1997 conferitogli dal procuratore pubblico Perugini per un fatturato di CHF 7'582.80 (doc. N annesso all’istanza 10/12.7.2007) e il 28.5.1997 conferitogli dall’allora procuratore pubblico Lardelli per un fatturato di CHF 5'321.25 (doc. P annesso all’istanza 10/12.7.2007);
che va anzitutto osservato che la denuncia penale a carico degli organi e dei responsabili della __________, __________, - ora __________, __________ -, di cui IS 1 è presidente con diritto di firma collettiva a due dalla sua iscrizione a registro di commercio (cfr. estratto del registro di commercio del Cantone __________), è stata inviata al Ministero pubblico il 3.12.1999 (AI 1) e che IS 1 è stato interrogato in merito la prima volta l’11.12.1999 dall’allora procuratore pubblico Marco Bertoli (AI 2);
che negli anni 1998-1999 – periodo in cui non era stato ancora aperto un procedimento penale a carico del qui istante – non gli è stato conferito alcun mandato da parte della magistratura;
che pertanto non è assodato che le autorità competenti non gli avrebbero più conferito mandati proprio a causa dell’apertura del procedimento penale a suo carico e che non è sufficientemente comprovato che l’eventuale danno subito sia effettivamente la conseguenza diretta dell’apertura del procedimento penale;
che va altresì rilevato che le fatture inerenti gli ultimi due mandati conferitigli il 6.4.1997 (doc. N annesso all’istanza 10/12.7.2007) e il 28.5.1997 (doc. P annesso all’istanza 10/12.7.2007) sono peraltro intestate alla __________ e non a IS 1 personalmente;
che pertanto il qui istante è – se del caso – solo indirettamente danneggiato;
che per questi motivi non si può ritenere che sia dato un nesso di causalità naturale ed adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e questa pretesa e neppure che l’istante sia direttamente titolare di tale pretesa;
che l’assunzione delle prove indicate dall’istante giusta l’art. 320a cpv. 3 CPP – secondo cui sono, di principio, ammesse solo le prove documentali; in via eccezionale, quando non è possibile dimostrare altrimenti un fatto, possono essere ammessi l’audizione di testimoni, le perizie e il richiamo di incarti – appare quindi superflua (istanza 10/12.7.2007, p. 5 e 6);
che il procuratore pubblico evidenzia del resto che "(…). Negli atti del procedimento, come pure nel sistema informatico non ho rinvenuto alcuna comunicazione del PP Bertoli al __________ di non attribuire più mandati all’istante. L’istante non aveva comunque alcun diritto soggettivo all’attribuzione di mandati da parte degli inquirenti, onde per cui non può far valere alcun risarcimento per tale titolo" (osservazioni PP 7.8.2007, p. 1);
che la Divisione della giustizia, dal canto suo, osserva che "(…) non sussiste di per sé un diritto a ottenere simili incarichi peritali, e che, ad ogni modo, l’istante può semmai far valere una pretesa pari al mancato guadagno netto originato dalla cessazione dei mandati, e non all’importo complessivo medio delle relative fatture, che comprendono pure le spese sostenute per l’esecuzione delle perizie" (osservazioni 9/10.8.2007, p. 1);
che in siffatte circostanze nulla gli è dovuto a questo titolo;
che postula altresì CHF 232'780.-- per danni subiti quale azionista della __________ __________;
che sostiene in particolare che "(…), a partire dal 1993, tra l’__________ e la __________ __________, era nata una proficua collaborazione, la quale venne troncata puramente e semplicemente a seguito del procedimento oggetto della presente istanza", che "dopo la sentenza di assoluzione, la collaborazione è ripresa", che "ciò dimostra la serietà e la competenza della __________ __________ e che, senza il procedimento penale, la collaborazione sarebbe continuata", fornendo precisazioni in merito al calcolo effettuato per giungere all’asserito danno subito (cfr., nel dettaglio, istanza 10/12.7.2007, p. 6-9);
che adduce tra l’altro che nel 2003 la __________ __________ ha subito una grave perdita, che "(…) con rogito __________ del 26 febbraio 2004 del notaio avv. __________ __________ (doc. BB), la __________ ha azzerato il capitale azionario del valore nominale di CHF 200'000.-- che era stato acquistato dalla famiglia __________ per CHF 1'400'000.-- nel 1993 (doc. CC) e, contemporaneamente aumentato il capitale azionario a CHF 750'000.-- mediante l’emissione di nuove azioni. (…)”, che egli "(…) controlla la __________ __________, al punto che si potrebbe addirittura far capo al “Durchgriff”. Ma indipendentemente da detto principio, è evidente che l’attore (recte: istante) ha subito un danno diretto per la mancata distribuzione dei dividendi o l’aumento delle riserve palesi o occulte quindi l’aumento del valore delle azioni, che la normale continuazione dei rapporti con l’__________ avrebbe comportato. È anche possibile che la continuazione di detti rapporti avrebbe potuto evitare l’operazione di risanamento della quale si è detto sopra e nella quale (…) ha perso la bellezza di CHF 1'364'111.60 (…)", limitando "(…) il danno alla sua quota azionaria nell’importo annuo di CHF 50'000.-- per il periodo 2000-2006, ossia CHF 232'780.-- [50'000 (perdita della __________ all’anno) : 750'000 (capitale azionario) x 581'950 (valore delle azioni dell’istante) x 6 (anni)]" (istanza 10/12.7.2007, p. 9), presentando diversa documentazione a suffragio della sua tesi e chiedendo parimenti l’assunzione di diverse prove;
che il qui istante è presidente con diritto di firma collettiva a due della __________ – già __________ – sin dalla sua iscrizione avvenuta il 24.12.1986 (cfr. estratto del registro di commercio del Cantone __________);
che dalla dichiarazione 28.6.2007 rilasciata da __________ __________, consulente finanziario, e dalla dichiarazione 2.7.2007 rilasciata da __________ __________ __________, contabile presso la __________ __________, risulta che il capitale azionario di quest’ultima società ammonta a CHF 750'000.-- e che IS 1 è azionista nella misura di CHF 581'950.-- (valore nominale) (doc. A1 e doc. B annessi all’istanza 10/12.7.2007);
che egli è azionista della società nella misura del 77% circa e non è quindi azionista unico, rispettivamente proprietario dell’intero pacchetto azionario;
che il fatto che la __________ __________ abbia subito una grave perdita nel 2003, e meglio che abbia dovuto azzerare e aumentare il capitale azionario mediante l’emissione di nuove azioni e l’asserita mancata distribuzione dei dividendi o l’aumento delle riserve palesi o occulte (istanza 10/12.7.2007, p. 9 e doc. MM - istromento no. 335 - ivi annesso) sono da considerarsi – se del caso – dei danni subiti direttamente dalla società;
che l’asserito nocumento subito dall’istante, in qualità di azionista, pari a CHF 232'780.-- è un danno indiretto;
che è stata peraltro la stessa __________, per il tramite del suo patrocinatore avv. __________ __________, a sporgere denuncia penale 3.12.1999 a carico dei responsabili __________ per titolo di truffa (AI 1), anche a seguito di un’inchiesta interna richiesta dall’__________ medesima e di cui fu incaricato un legale;
che è stata una scelta da parte dell’__________ a non conferire più alcun mandato alla __________ per un determinato periodo;
che per le suindicate considerazioni nemmeno questa pretesa può essere accolta da questa Camera, in quanto il danno è casomai riconducibile ad una scelta dell’__________ e non è conseguenza del procedimento penale;
che postula l’importo di CHF 20'500.50 a titolo di risarcimento per perdita di tempo e le spese, asserendo che " (…) l’istruttoria è stata lunga, difficile e spigolosa, ciò che ha comportato (…) una notevole perdita di tempo e spese non indifferenti", adducendo di non aver tenuto "(…) la registrazione, per cui la ricostruzione è avvenuta in base all’incarto e non tiene conto della preparazione degli interrogatori suoi e dei testi” (istanza 10/12.7.2007, p. 11 e doc. II ivi annesso);
che ha prodotto al riguardo un documento intitolato “__________Risarcimenti per danni subiti – mandati non ricevuti dalla magistratura” da cui risulta un importo complessivo di CHF 20'500.50 a titolo di risarcimento, il tempo impiegato per gli interrogatori e per la trasferta inerenti la sua persona e il personale della __________, il tempo impiegato da parte sua (compresa la trasferta) per assistere __________ e __________ agli interrogatori, cui va aggiunto un importo forfait di CHF 15'000.-- per le conferenze con il suo patrocinatore, i suoi dipendenti e soci e la somma di CHF 900.-- per il pubblico dibattimento (cfr., nel dettaglio, doc. II annesso all’istanza 10/12.7.2007);
che un siffatto documento non è evidentemente idoneo a comprovare un suo possibile mancato guadagno;
che non comprova – documentando, come gli incombeva [N. SALVIONI, op. cit., ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] – l’esistenza degli asseriti danni;
che egli esercita la sua attività lavorativa in seno alla __________ __________ verosimilmente come dipendente: pertanto avrebbe dovuto e potuto precisare meglio se e per quale importo ha subito un’effettiva perdita di guadagno a seguito dell’apertura del procedimento penale nei suoi confronti, mediante, ad esempio, la presentazione dei certificati di salario attestanti il nocumento subito;
che non può quindi esigere il risarcimento di un danno materiale solo dichiarato ma non provato (cfr., in relazione agli elementi necessari per procedere eventualmente alle stime previste dall’art. 42 cpv. 2 CO, decisione TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005);
che inoltre è verosimile ritenere che la sua attività professionale in seno alla __________ __________ gli avrebbe permesso una certa flessibilità nell’organizzazione del lavoro e quindi una certa coordinazione con gli impegni dipendenti dal procedimento penale, in applicazione dell’art. 44 CO, in considerazione del principio secondo il quale il danneggiato è tenuto a contenere e ridurre il danno;
che del resto queste pretese risarcitorie, anche qualora dovessero per ipotesi dimostrarsi fondate, non riguardano esclusivamente i danni che lui stesso ha patito direttamente a causa del procedimento penale;
che – in queste circostanze – la sua richiesta di risarcimento di CHF 20'500.50 va respinta non essendo sufficientemente comprovata;
che l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;
che egli sostiene che "(…). Come si è visto, il procedimento penale ha avuto una risonanza notevole, considerata la posizione sociale e professionale dell’istante, la natura para-statale dell’__________, l’impressione suscitata dalla particolarità dei fatti rimproverati ingiustamente all’istante: “il treno fantomatico fattosi pagare lautamente”, secondo la frase ripetuta, ironicamente e/o riprovevolmente, nei locali pubblici, a volte buttata in faccia all’istante", che "La vicenda è giunta persino in Gran Consiglio, con tanto di nome e cognome dell’istante (doc. LL)", e che "occorre viverle queste cose per capire fino a che punto feriscono chi le subisce e i suoi famigliari, mentre fanno gongolare i nemici e concorrenti" (istanza 10/12.7.2007, p. 11);
che l’istante postula al proposito la somma di CHF 10'000.-- "(…), tenuto conto dei criteri estremamente restrittivi e vigenti in questa materia, a differenza di quanto capita in tutti gli Stati vicini" (istanza 10/12.7.2007, p. 11);
che l’istante non ha comprovato che l’apertura del procedimento penale a suo carico ha avuto un’ampia risonanza tra la popolazione locale, considerato che non appare – e l’istante del resto nemmeno lo sostiene (per es. mediante la presentazione di un articolo apparso su un giornale) – che la vicenda sia apparsa sui quotidiani ticinesi;
che l’interpellanza intitolata "__________ __________ " è stata presentata l’__________ dalla __________ __________ __________, ossia trascorsi oltre tre anni dall’emanazione dell’atto di accusa 18.2.2003 e due mesi prima del pubblico dibattimento tenutosi a __________ il 12.7.2006 (cfr., nel dettaglio, doc. LL annesso all’istanza 10/12.7.2007);
che l’avv. PR 1 ha del resto dichiarato che "(…). Al dibattimento era presente un giornalista del “__________”. (…). Pochi giorni dopo la sentenza di assoluzione il “__________” ha interpellato sia me, sia l’ing. IS 1 in quanto voleva pubblicare un articolo. Considerata la particolarità del caso, ho lasciato la decisione all’ing. IS 1 senza consigliarlo né in un senso né in un altro. Egli ha deciso di rifiutare detta proposta, così come durante l’istruttoria si è sempre astenuto dal coinvolgere i media" (doc. FF1 annesso all’istanza 10/12.7.2007);
che la presidente della Corte delle assise correzionali di __________, con riferimento all’esperienza lavorativa del qui istante ha esposto che "La carriera professionale dell’imputato può (…) essere riassunta come una lunga e soddisfacente attività in seno a diverse ditte – alcune da lui fondate – che sotto la sua guida hanno prosperato offrendo servizi di qualità ai clienti e lavoro a numerosi dipendenti (…). Nel 1993, l’imputato ha acquistato la ditta __________ che diventerà, poi, la __________. Alle dipendenze di questa ditta – che, al momento dell’acquisto da parte di __________ contava una quindicina di dipendenti – lavorano attualmente 30/35 persone" (sentenza 12.7.2006, p. 4, inc. TPC __________);
che il procedimento penale è stato aperto a suo carico nel 1999 e si è concluso il 12.7.2006 con la sentenza di assoluzione della presidente della Corte delle assise correzionali di __________;
che si può ritenere che il procedimento penale abbia avuto delle ripercussioni sulla sua considerazione professionale e personale, ciò che emerge anche dal tenore dell’interpellanza 8.5.2006 (doc. LL annesso all’istanza 10/12.7.2007);
che il procedimento è stato anche lungo e non proprio secondo i canoni del principio di celerità;
che questa Camera ritiene che debba essere assegnato all’istante un importo di CHF 3’000.-- per torto morale;
che questo importo tiene conto del disagio causatogli in ambito professionale e personale, e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dalla decisione 12.7.2006 della presidente della Corte delle assise correzionali di __________ e da questo stesso giudizio, e della contenuta sofferenza per l’istante, che non ha prodotto alcuna prova attestante una specifica sofferenza fisica o psichica da parte sua, rispettivamente da parte dei suoi famigliari (presentando, ad esempio, un certificato medico);
che sul totale riconosciuto vanno inoltre versati gli interessi al 5% dall’introduzione in data 10.7.2007 della presente istanza;
che giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave;
che nella fattispecie non sono dati i citati presupposti, il procedimento penale, come si evince dagli atti, non apparendo del tutto ingiustificato;
che pertanto si prescinde dall'applicazione di detta disposizione;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 3'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 3’100.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di circa 9/10, per la somma di CHF 2'790.--.
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
1. L’istanza è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, __________, in relazione alla sentenza 12.7.2006 della presidente della Corte delle assise correzionali di __________ Giovanna Roggero-Will (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 28'231.85, oltre interessi al 5% su CHF 27'931.85 dal 10.7.2007.
2. La tassa di giustizia di CHF 3'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 3'100.-- (tremilacento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 2'790.-- (duemilasettecentonovanta).
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
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per conoscenza:
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria