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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 16/17.7.2007 presentata da
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richiamati gli scritti 24/25.7.2007 del procuratore pubblico Arturo Garzoni – che si rimette al giudizio di questa Camera –, 24/25.7.2007 del giudice Damiano Stefani – che ritiene eccessiva la domanda – e 26/30.7.2007 della Divisione della giustizia – che contesta la pretesa per torto morale e reputa esagerata la somma postulata per ripetibili –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 8.2.2006 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di ripetuta falsità in documenti giusta l’art. 251 cifra 1 CP “per avere, agendo su istigazione di __________, titolare della “__________” con sede in __________ [anch’egli deferito davanti alla predetta Pretura, per gli stessi fatti, per titolo di istigazione e complicità in usurpazione di funzioni ed in falsità in documenti (DA __________)], al fine di nuocere ad altrui diritti, ripetutamente abusato dell’altrui firma e/o segno a mano autentico per attestare un fatto d’importanza giuridica, nella fattispecie per avere, poiché privo della necessaria abilitazione ottenibile mediante un corso di formazione obbligatorio per ausiliari di polizia, a mano di un blocchetto ufficiale per l’elevazione delle contravvenzioni del traffico stazionario affidatogli dalla __________ di __________, formato almeno 4 (quattro) avvisi di contravvenzione apponendo il numero di riferimento “__________”, corrispondente all’agente formato __________ e falsificando la firma e/o il segno a mano di quest’ultimo”, fatti avvenuti a __________ ed a __________ tra il 9.5.2005 ed il 13.5.2005;
che ha proposto la sua condanna alla pena di tre giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);
che con scritto 7/8.3.2006 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;
che con decisione 7.11.2006 il giudice Damiano Stefani – che il 6.7.2006 aveva decretato la riunione dei procedimenti penali promossi a carico del qui istante e di __________ – ha dichiarato quest’ultimo autore colpevole di istigazione e complicità in usurpazione di funzioni ed in falsità in documenti condannandolo alla multa di CHF 1'000.-- rispettivamente ha prosciolto IS 1 dalle accuse di ripetuta falsità in documenti e di ripetuta usurpazione di funzioni giusta l’art. 287 CP (reato, quest’ultimo, prospettato al dibattimento a’ sensi dell’art. 250 CPP) [“L’istruttoria dibattimentale ha permesso di accertare come il signor IS 1 abbia agito in buona fede, commettendo una leggerezza che può al massimo essere caratterizzata come negligenza” (decisione 7.11.2006, p. 8, inc. __________)];
che la predetta sentenza è cresciuta in giudicato nei confronti del qui istante (cfr., per quanto concerne il ricorso per cassazione introdotto da __________, l’inc. CCRP __________, ancora pendente);
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 6'057.--, oltre interessi, di cui CHF 2'857.-- per spese legali, CHF 2'000.-- per torto morale e CHF 1'200.-- per l’istanza di indennità;
che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha quindi diritto di esporre, per l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del procedimento;
che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'857.--, oltre interessi, di cui CHF 2’500.-- a titolo di onorario (10 ore a CHF 250.--/ora) e CHF 357.-- di spese (doc. B);
che la tariffa applicata appare conforme ai suddetti principi;
che il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa: il patrocinio è quindi sostanzialmente consistito nell’assistenza al qui istante prima e durante il dibattimento;
che il caso non era particolarmente complicato e non esigeva specifici approfondimenti di fatto e/o di diritto: esso ha di conseguenza esatto un impegno relativamente modesto;
che il dispendio orario esposto appare pertanto – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – non giustificato dalle concrete necessità di patrocinio, e questo pur tenendo conto che il dispendio orario indicato nella scheda contabile dettagliata, pari a 12 ore e 30 minuti, è stato riportato nella nota professionale in 10 ore, ovvero decurtato di 2 ore e 30 minuti;
che, in ragione della sostanziale semplicità del caso, è eccessivo quello inerente gli scritti, di poche righe [non si comprende inoltre la lettera 18/19.5.2006 alla Pretura penale (“… in allegato le trasmetto la notifica delle prove …”), manifestamente superflua in considerazione dello scritto di pari data inerente la notifica medesima delle prove], rispettivamente quello inerente la lettura degli atti (di data 12.6.2006) [75 minuti] e la preparazione dell’arringa e la lettura degli atti (di data 6.11.2006) [180 minuti];
che determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);
che nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;
che – alla luce delle predette considerazioni – si giustifica dedurre dall’onorario fatturato, in 600 minuti, 120 minuti;
che pertanto viene riconosciuto un onorario pari a 480 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 2'000.--;
che a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute – come indicate – in CHF 357.--;
che a IS 1 va di conseguenza rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF 2'357.--;
che non postula la rifusione dell’IVA;
che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 16.7.2007 della presente istanza;
che l’indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;
che l’istante chiede CHF 2'000.--, oltre interessi, a titolo di torto morale, ritenuto che avrebbe dovuto battersi affinché la sua opposizione al decreto di accusa venisse considerata tempestiva, che l’apertura del procedimento penale gli avrebbe cagionato delle lesioni particolarmente gravi della personalità (perché svolgeva un programma occupazionale, perché capitano dell’esercito con ambizione di poter frequentare la scuola per gendarmi, perché persona nota nel __________), che l’inchiesta sarebbe stata condotta con superficialità, che il dibattimento avrebbe aumentato la pubblicità della vicenda e che – malgrado l’assoluzione – non sarebbero stati cancellati l’amaro giudizio dei suoi conoscenti e l’ombra del sospetto sulla sua persona;
che IS 1 si limita tuttavia a sostenere di avere subito/subire una grave lesione della sua personalità, senza tentare di provare quanto affermato (per esempio dimostrando che volesse effettivamente svolgere la scuola per gendarmi);
che il fatto che il procuratore pubblico abbia emanato a suo carico un decreto di accusa non implica – evidentemente – che il procedimento penale sia stato condotto con particolare superficialità;
che non ha inoltre prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica rispettivamente non ha comprovato in altro modo un asserito pregiudizio;
che è peraltro difficile credere che il procedimento penale – conclusosi con relativa celerità – abbia avuto ripercussioni della portata asserita su di lui, noto nel __________, e sui suoi famigliari: i reati ipotizzati a suo carico non erano particolarmente infamanti ed il procedimento penale non ha avuto sproporzionata pubblicità;
che nel caso concreto si deve pertanto negare una lesione della sua personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento penale (pubblico dibattimento, ecc.);
che lo Stato non è peraltro tenuto al versamento di un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);
che questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal giudizio 7.11.2006 del giudice della Pretura penale e dalla presente decisione;
che la pretesa non può quindi essere ammessa;
che IS 1 quantifica le ripetibili, che protesta, in CHF 1'200.--;
che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;
che va pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento dell’istanza – un importo di CHF 500.--, comprendente onorario e spese;
che, alla luce delle suddette considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo di CHF 2’857.--, di cui CHF 2’357.--, oltre interessi, per spese legali e CHF 500.-- per ripetibili di questa sede;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 250.--.
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 7.11.2006 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'857.--, oltre interessi del 5% su CHF 2'357.-- dal 16.7.2007.
2. La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 250.-- (duecentocinquanta).
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
per conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria