Incarto n.
60.2007.287

 

Lugano

3 ottobre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 26/27.7.2007 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale a suo carico conclusosi con un decreto di non luogo a procedere;

 

 

 

 

richiamate le osservazioni 2.8.2007 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, con le quali comunica di non opporsi alla richiesta;

 

richiamate le osservazioni 8/10.8.2007 del patrocinatore di PI 2, con le quali si rimette al giudizio di questa Camera;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito di una denuncia del 21.6.2006 presentata da PI 2, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di IS 1 per reati economici, conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del 17.8.2006 (NLP __________). Per i medesimi fatti, il fratello della denunciante ha promosso un’azione civile presso la Pretura di __________ con petizione 2.2.2007. Per questo motivo, l’istante chiede di poter accedere agli atti del procedimento penale a suo carico.

 

 

                                   2.   Il procuratore pubblico ha comunicato di non opporsi alla richiesta, mentre PI 2 si è rimessa alla decisione di questa Camera.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   L’istante è stato parte (quale denunciato) al procedimento, nel frattempo terminato con un decreto di non luogo a procedere. Si applica l’art. 27 CPP, in quanto, come ricordano i lavori preparatori, detta procedura si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Sempre i lavori preparatori indicano che per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

 

 

                                   5.   Nel presente caso la richiesta di accesso agli atti è giustificata dal ruolo di ex parte, dal fatto che il decreto di non luogo a procedere (NLP __________) non è stato preceduto da un deposito atti, e dall’azione civile promossa contro l’istante dal fratello della denunciante per il medesimo complesso di fatti.

 

 

                                   6.   L’istanza è accolta. Considerato come nessuno si sia opposto, l’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico, prima ancora della crescita in giudicato della presente decisione.

 

                                   7.   Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono contenute.

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.-- (centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

patr. da: PR 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria