Incarto n.
60.2007.303

 

Lugano

24 aprile 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 8/9.8.2007 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 20.7.2007 della presidente della Corte delle assise correzionali di __________ Giovanna Roggero-Will (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

richiamate le osservazioni 16/17.8.2007 del procuratore pubblico Luca Maghetti, di cui si dirà – nella misura del necessario – in seguito;

 

richiamato altresì lo scritto 16/20.8.2007 della Divisione della giustizia, che si rimette alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico, rilevando nondimeno che la pretesa per torto morale appare eccessiva, non avendo l’istante prodotto alcun certificato medico e non avendo apportato alcuna prova a suffragio della sua tesi;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con atto di accusa 14.11.2006 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali di Lugano IS 1 – in carcere preventivo dal 5.2.2006 (recte: dal 4.2.2006, AI 5) al 15.2.2006 – siccome accusato di ripetuto furto "per avere, in correità con __________ __________ e __________ __________, a scopo di indebito profitto, sottratto con e senza scasso al fine di appropriarsene, cose mobili altrui nelle seguenti circostanze:

                                         1.1.  a __________, nel periodo compreso tra il 15 e il 16.07.1999, ai danni della Ditta __________ __________, motoseghe, flessibili, chiavi inglesi ed altri attrezzi da cantiere per un ammontare complessivo denunciato di fr. 71'058,70;

                                         1.2.  a __________, nel periodo compreso tra il 01 e il 16.10.2000, ai danni della __________ __________ __________, rappresentata da __________ __________, una macchina da scrivere elettrica e un computer completo di accessori del valore complessivo di fr. 1'300.-",

 

                                         ripetuto danneggiamento "per avere, in correità con __________ __________ e __________ __________, nell’esecuzione del furto con scasso indicato al punto 1.2., danneggiato una finestra in legno ed un armadio in metallo, provocando un danno stimato dalla parte lesa di fr. 2'000.- ca.”,

 

                                         violazione di domicilio "per essersi introdotto, in correità con __________ __________ e __________ __________, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, all’interno di locali chiusi nelle circostanze menzionate ai punti 1.1 e 1.2",

                                        

                                         ripetuto furto d’uso "per avere, in complicità con __________ __________ e __________ __________, sottratto a scopo d’uso, a __________, nel periodo compreso tra il 15 e il 16.07.1999, ai danni della Ditta __________ __________, le autovetture marca __________ __________, di colore __________, targata TI __________ rispettivamente di colore __________, targata __________ " (ACC __________);

 

 

                                         che con giudizio 20.7.2007 la suddetta Corte ha prosciolto IS 1 dalle suddette imputazioni (decisione 20.7.2007, inc. __________);

 

 

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 10'484.20, oltre interessi, di cui CHF 4'785.75 per spese di patrocinio, CHF 198.45 per perdita di guadagno e CHF 5'500.-- a titolo di riparazione del torto morale;

 

 

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

 

 

                                         che il procuratore pubblico evidenzia al riguardo "(…) come IS 1 sia stato prosciolto dai reati ascrittigli, non per non aver commesso il fatto, ma a seguito dell’infelice norma del Codice di rito, l’art. 227 cpv. 2 CPP, che dà di fatto, la facoltà alla difesa di “distruggere” quanto regolarmente “raccolto” nel corso dell’inchiesta. (…)", che "l’inchiesta ha permesso di acclarare sufficientemente i fatti imputati all’accusato, risalenti tra il 1999 ed il 2000, da cui gli ordini d’arresto del 20 febbraio 2001 dell’allora PP J. Ducry per il correo __________ (poi arrestato e condannato) e per IS 1", che “in effetti dal profilo probatorio agli atti vi sono due chiamate in causa convergenti dei due correi __________ e __________ che sono stati condannati (AI 4) per complessivamente ben 27 furti fra cui i due (e significativamente solo due!) indicati in correità con l’accusato" (osservazioni 16/17.8.2007, p. 1 e 2; cfr. anche sentenza 20.3.2001 del presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano, inc. __________);

 

 

                                         che ha altresì precisato che "vista l’opposizione all’uso dibattimentale delle risultanze dell’istruttoria la Presidente ha rettamente ordinato la citazione dei due correi per il dibattimento", che "il sottoscritto PP, per non prolungare sproporzionatamente la detenzione preventiva dell’accusato, (…), aveva deciso di rinunciare al confronto, ritenuto poi che un confronto successivo, quindi con il soggetto in libertà provvisoria avrebbe potuto risentire pesantemente di manovre collusive di IS 1, che abita nella stessa zona dei suoi accusatori", che "la Pubblica accusa aveva peraltro ritenuto data la credibilità delle due chiamate in causa fatte in detenzione preventiva da soggetti che non hanno potuto colludere tra di loro. (…)", che "IS 1 da parte sua aveva pretestuosamente giustificato la chiamata in causa di __________ con conflitti con quest’ultimo per questioni di donne”, ritenendo in sostanza che il qui istante non sarebbe credibile anche in considerazione dei suoi precedenti penali specifici (osservazioni 16/17.8.2007, p. 2);

 

 

                                         che rileva altresì che vi sarebbe "(…) poi un problema di buona fede processuale della difesa che ha atteso l’aggiornamento del dibattimento per contestare la mancata effettuazione del contraddittorio. Mai aveva fatto cenno a tale richiesta nel corso dell’istruttoria e tanto meno nella fase del deposito atti. E non si trattava certo di una prova emersa successivamente!" e che "di tutto ciò si dovrà tener conto nel commisurare l’indennità che deve essere massicciamente ridotta, i tatticisimi della difesa non dovendo ingaggiare la responsabilità dello Stato" (osservazioni 16/17.8.2007, p. 2);

 

 

                                         che giusta l’art. 32 cpv. 1 Cost. e l’art. 6 CEDU ogni persona è presunta innocente fintanto che non sia condannata con sentenza cresciuta in giudicato;

 

 

                                         che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale queste norme sono violate quando, nell’ambito del giudizio sull’accollamento di spese processuali a carico dell’accusato prosciolto, gli venga direttamente o indirettamente rimproverato di essere colpevole di un’infrazione penale (decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007 e riferimenti);

 

 

                                         che il rifiuto o la riduzione dell’indennità sono, per contro, compatibili con le suddette norme nel caso in cui l’interessato abbia provocato l’apertura del procedimento penale o ne abbia complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica, e che sia in rapporto di causalità con l’importo imputatogli; il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti e fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti, e meglio deve prendere in considerazione ogni norma giuridica appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per stabilire se il comportamento assunto dall’interessato giustifichi la riduzione dell’indennità [decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007 e riferimenti; cfr. anche l’art. 319a CPP, secondo cui l’indennità può essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell’accusato prosciolto; egli deve fare quanto nelle sue possibilità per contenere il danno (cpv. 1); la rifusione delle spese di patrocinio è limitata a quelle necessarie e proporzionate (cpv. 2)];

 

 

                                         che con scritto 14/15.12.2006 trasmesso alla presidente della Corte, l’avv. PR 1, patrocinatore del qui istante, invocando il principio del contraddittorio, ha postulato l’interrogatorio durante il dibattimento pubblico dei presunti correi __________ __________ e __________ __________, ribadendo "(…) l’opposizione del Signor IS 1 all’uso in sede dibattimentale dei verbali di interrogatorio per i quali non ha avuto modo di porre contro domande, sempre nel rispetto del principio del contraddittorio. Tra questi verbali rientrano, in particolare, quelli dei predetti __________ e __________” (scritto 14/15.12.2006, doc. TPC 3);

 

 

                                         che il procuratore pubblico, nella sua requisitoria, ha chiesto l’assoluzione dei reati a carico di IS 1, considerati l’opposizione all’uso dei verbali di __________ __________ e di __________ __________ e la loro mancata comparsa al pubblico dibattimento nonostante siano stati citati (sentenza 20.7.2007, p. 3, inc. __________);

 

 

                                         che il qui istante è stato comunque prosciolto da tutte le imputazioni (decisione 20.7.2007, inc. __________);

 

 

                                         che dagli atti – oltre alle deposizioni rese da __________ __________ e da __________ __________ (chiamate di correo) per le quali il qui istante non ha esercitato i suoi diritti di difesa – non emergono fatti incontestati o chiaramente stabiliti atti a giustificare un rifiuto o una riduzione dell’indennità;

 

 

                                         che neppure il fatto per l’istante di aver invocato, soltanto dopo l’emanazione dell’atto di accusa, l’art. 227 cpv. 2 CPP (secondo cui le parti possono formulare, entro dieci giorni, opposizione all’uso in sede dibattimentale delle risultanze dell’istruzione formale), così come il fatto che a dire del magistrato inquirente IS 1 non sarebbe credibile e che quest’ultimo ha dei precedenti penali specifici (AI 23), sono tali da permettere a questa Camera di negare o ridurre l’indennità; in caso contrario, si incorrerebbe in una violazione degli art. 32 cpv. 1 Cost. (secondo cui ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato) e 6 n. 2 CEDU (secondo cui ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata);

 

 

                                         che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

 

 

                                         che per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha quindi diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

 

 

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

 

 

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

 

 

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

 

 

che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

 

 

                                         che l’istante postula anzitutto la rifusione delle note professionali del suo difensore d’ufficio lic. iur. __________ __________ __________ di CHF 499.75 [di cui CHF 368.75 a titolo di onorario e CHF 131.-- di spese (doc. 1.c annesso all’istanza 8/9.8.2007) e del suo successivo patrocinatore avv. PR 1 di CHF 4'286.-- [di cui CHF 3'875.-- a titolo di onorario (15 ore e 30 minuti a CHF 250.--/l’ora), CHF 191.-- di spese e CHF 220.-- di esborsi (doc. 1.d annesso all’istanza 8/9.8.2007)];

 

 

                                         che con decisione 2.2.2006 il giudice dell'istruzione e dell'arresto Claudia Solcà ha nominato la lic. iur. __________ __________ __________ – allora praticante presso lo Studio legale avv. __________, __________ – difensore d’ufficio dell’istante (inc. GIAR __________ – AI 9);

 

 

                                         che con decisione 13.6.2006 il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha revocato la nomina della lic. iur. __________ __________ __________ quale difensore d’ufficio di IS 1, poiché quest’ultima terminava la sua pratica legale il 30.6.2006 (inc. GIAR __________ – AI 25);

 

 

                                         che fino all’anno 2001 il Consiglio di moderazione riconosceva in difese affidate ai praticanti compensi non superiori a CHF 100.--/ora, rilevando parimenti che nulla ostava tuttavia ad un lieve adeguamento, anche per tenere conto del costo della vita negli ultimi anni e per conformarsi al lieve aumento delle retribuzioni orarie concesse ad avvocati che patrocinavano clienti in regime di assistenza giudiziaria (cfr. decisione 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc. __________ e riferimenti);

 

 

                                         che unitamente alla nota professionale 19.6.2006 non è stata trasmessa la distinta dettagliata delle singole operazioni e spese e non è stata indicata la tariffa oraria adottata (doc. 1.c annesso all’istanza 8/9.8.2007);

 

 

                                         che la tariffa oraria va stabilita in CHF 110.--/ora, come da prassi di questa Camera per difese assunte a partire dal 2002 (cfr. sentenza 23.3.2004 in re S. A., inc. __________);

 

 

                                         che il dispendio orario di circa 3 ore e 21 minuti (complessivi CHF 368.75 a CHF 110.--/ora) appare conforme ai principi suesposti;

 

 

                                         che a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute – come esposte – in CHF 131.--;

 

 

                                         che l’avv. PR 1 ha assunto il patrocinio di IS 1 il 31.8.2006 (AI 29 e doc. 1.d annesso all’istanza 8/9.8.2007);

 

 

                                         che la tariffa applicata appare conforme ai suddetti principi;

 

 

                                         che il dispendio orario esposto (15 ore e 30 minuti) appare – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – eccessivo;

 

 

                                         che la pratica ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà di fatto e di diritto particolari, circostanza che peraltro l’istante non sostiene;

 

 

                                         che conseguentemente all’istante va riconosciuto un onorario pari a CHF 3'362.50 (13 ore e 27 minuti), ridotto a 240 minuti per la preparazione del dibattimento; per quanto concerne l’onorario esposto per le prestazioni del 31.8.2006 "red. procura" e "red. richiesta di acconto" e per la prestazione del 13.6.2007 "red. richiesta di acconto", lo stesso non viene considerato, trattandosi di prestazioni che rientrano nelle mansioni di cancelleria (e non dell’avvocato), i cui oneri sono a carico dell’avvocato medesimo;

 

 

                                         che le spese sono riconosciute in CHF 156.--, stralciate quelle riguardanti le richieste d’acconto, essendo un costo che rientra nelle spese generali dell’ufficio (cfr. decisione 22.6.2006 del Consiglio di moderazione, inc. __________) e quelle che si riferiscono a "esame atti e stesura nota" del 28.9.2006, non essendo meglio specificate;

                                     

 

                                         che l’esborso di CHF 220.-- – come postulato – viene riconosciuto;

 

 

                                         che a titolo di spese legali va rifusa la somma complessiva di CHF 4'238.25 [di cui CHF 499.75 relativi alla nota professionale della lic. iur. __________ __________ __________ (come postulato) e CHF 3'738.50 relativi alla nota professionale dell’avv. PR 1];

 

 

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’8.8.2007 (data d’introduzione della presente istanza, come postulato) su CHF 4'238.25;

 

 

                                         che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

 

 

                                         che l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;

 

 

                                         che per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

                                         che l’istante postula il risarcimento della somma di CHF 198.45 per perdita di guadagno;

 

 

                                         che al proposito il suo patrocinatore sostiene che "in seguito all’arresto avvenuto in data 5 febbraio 2006, IS 1 non ha potuto svolgere attività lavorativa per 11 giorni ed è stato costretto a mettersi in cassa d’integrazione, ricevendo quindi l’80% del salario assicurato. Il danno subito è quindi stato pari a 120.75 (ovvero 1'530.00 X 11 gg/28gg x 120%)" (istanza 8/9.8.2007, p. 3);

 

 

                                         che vi è evidentemente un nesso di causalità naturale ed adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e questa pretesa;

 

 

                                         che si giustifica ammettere la suddetta posta del danno di CHF 198.45, come postulato, oltre interessi al 5% dal 27.2.2006 (quale presumibile giorno del versamento del salario da parte del datore di lavoro);

 

 

                                         che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;

 

 

                                         che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

                                         che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

 

 

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

 

 

                                         che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 117 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

 

 

                                         che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale deve essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

 

 

                                         che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

 

 

                                         che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

 

 

                                         che l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano particolari motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione (decisione TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. 60.2001.111);

 

 

                                         che nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;

 

 

                                         che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;

 

 

                                         che al proposito l’istante chiede il risarcimento di CHF 5'500.-- (pari a CHF 500.-- il giorno), oltre interessi, essendo "(…) stato arrestato dopo oltre 5 anni dalla presunta (e sempre contestata) commissione dei reati contestatigli in occasione di un normale controllo in dogana, circostanza che gli ha causato un grande sconcerto e turbamento (bastando – dopo tanti anni – una semplice convocazione o audizione rogatoriale anziché il mantenimento di un ordine di arresto, tanto più che non risulta essersi mai sottratto a regolari convocazioni) e considerando che è stato carcerato per 11 giorni alle pretoriali, con tutte le conseguenze fisiche e psicologiche del caso, ben note, e che hanno causato un periodo di malattia dopo il rilascio e gravi disagi a tutta la sua famiglia (…)" (istanza 8/9.8.2007, p. 4);

 

 

                                         che IS 1 è stato arrestato il 4.2.2006, è stato tradotto alle carceri pretoriali di __________ il medesimo giorno (Al 5) ed è stato scarcerato il 15.2.2006 (Al 21);

 

 

                                         che – in applicazione della prassi in materia – per i dodici giorni di detenzione preventiva ingiustamente sofferta va riconosciuta la somma di CHF 2'400.-- (CHF 200.--/giorno), oltre interessi al 5% dal 15.2.2006 (corrispondente alla data della sua scarcerazione);

 

 

                                         che occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di questa somma;

 

 

                                         che nondimeno non sembrerebbe avere patito pregiudizi fisici/psichici superiori a quelli normalmente legati a un procedimento penale rispettivamente alla privazione della libertà (inconvenienti già considerati nell’importo di CHF 2'400.--): non ha, in effetti, prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza (da parte sua, rispettivamente da parte della sua famiglia) oppure dimostrato in altro modo un nocumento;

 

 

                                         che nella fattispecie non vi sono quindi elementi che giustificano un aumento (o una diminuzione) della somma di CHF 2'400.--, in particolare con riferimento ai criteri menzionati in precedenza;

 

 

                                         che a titolo di torto morale gli viene pertanto rifuso l’importo di CHF 2'400.--, oltre interessi;

 

 

                                         che protesta le ripetibili;

 

 

                                         che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

 

 

                                         che la stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

 

 

                                         che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato giacché il patrocinatore conosceva la fattispecie;

 

 

                                         che va pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda – un importo di CHF 300.--, comprendente onorario e spese;

 

 

                                         che, in ragione delle suddette considerazioni, a IS 1 va quindi corrisposto l’importo complessivo di CHF 7'136.70, oltre interessi, di cui CHF 4'238.25 (CHF 499.75 + CHF 3'738.50) per spese legali, CHF 198.45 per perdita di guadagno, CHF 2’400.-- per torto morale e CHF 300.-- per ripetibili di questa sede;

 

 

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

 

 

                                         che la tassa di giustizia di CHF 550.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 600.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di circa 3/10, per la somma di CHF 180.--.

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

 

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione alla sentenza 20.7.2007 della presidente della Corte delle assise correzionali di __________ Giovanna Roggero-Will (inc. __________) rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 7'136.70, oltre interessi al 5% dal 15.2.2006 su CHF 2'400.--, dal 27.2.2006 su CHF 198.45 e dal 8.8.2007 su CHF 4'238.25.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 550.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 600.-- (seicento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 180.-- (centoottanta).

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                        

                                        

                                     per conoscenza:

-                                    

 

                       

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                            La segretaria