Incarto n.
60.2007.311

 

Lugano

12 novembre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 17/20.8.2007 presentata dalla

 

 

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale relativo ad un pubblico funzionario;

 

 

richiamate le osservazioni 22.8.2007 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, con le quali qualifica la richiesta prematura;

 

richiamato il successivo scambio di corrispondenza tra questa Camera (scritto del 2.10.2007) ed il procuratore pubblico (scritto del 16.10.2007);

 

ritenuto che l’incarto è stato inviato dal procuratore pubblico in data 2.11.2007;

 

ritenuto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   Con scritto __________ il Consiglio di Stato (CdS) ha segnalato al Ministero pubblico alcune irregolarità nella procedura di rimborso delle tasse di __________ presso la __________. Il medesimo giorno il CdS ha aperto una procedura disciplinare, affidata alla __________ qui istante (risoluzione n. __________). Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento (inc. __________) nel quadro del quale è stato allestito un rapporto di polizia ed il procuratore pubblico ha proceduto all’interrogatorio del funzionario sospettato.

 

 

                                   2.   Con la presente istanza, e con riferimento all’inchiesta disciplinare surriferita, la __________ chiede di poter accedere agli atti. Nessuno si è opposto a tale richiesta.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Nel presente caso, l’istanza va accolta in quanto è pacifica l’esistenza di un interesse giuridico legittimo della __________ richiedente, come espressamente previsto per casi simili nei lavori legislativi preparatori (Rapporto della speciale commissione del parlamento dell’8.11.1994, p. 19).

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta. La __________ istante si metterà in contatto con il Ministero pubblico per esaminare gli atti presso la sede di quest'ultimo.

 

 

                                   6.   Considerate le particolarità del caso, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

2.Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

-           

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria