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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 28/29.8.2007 presentata dal
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IS 1
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tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale a carico di un docente; |
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richiamate le osservazioni 3/4.9.2007 del procuratore pubblico Maria Galliani, con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta;
ritenuto che PI 1, interpellato, non ha preso posizione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di un esposto penale del __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per ripetuta truffa, ripetuta falsità in documenti e ripetuto abuso di impianto per l’elaborazione di dati, in relazione all’uso abusivo di una carta di credito (inc. __________). Sia la vittima del reato che l’autore sono docenti presso la stessa sede scolastica. Il procedimento si è concluso con l’emanazione di un decreto d’accusa.
2. Con la presente procedura, il Dipartimento istante chiede di poter accedere agli atti del procedimento, considerato come il Consiglio di Stato (CdS) abbia deciso in data 22.5.2007 l’apertura di un’inchiesta amministrativa. Il procuratore pubblico ha dato il proprio nulla osta, mentre PI 1, interpellato, non ha preso posizione.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso, è pacifico l’interesse del Dipartimento, considerato come il CdS abbia deciso l’apertura di un’inchiesta amministrativa, sospesa in attesa dell’esito del procedimento penale. Come risulta anche dai lavori preparatori (Rapporto dell’8.11.1994 della Commissione speciale del parlamento per l’esame del CPP, p. 19), in simili circostanze lo Stato ha un interesse giuridico legittimo ad esaminare gli atti.
5. L’istanza è accolta. Un rappresentante del Dipartimento istante potrà esaminare gli atti presso il Ministero pubblico, tosto cresciuta in giudicato la presente decisione.
6. Considerata la natura pubblica dell’ente istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria