Incarto n.
60.2007.326

 

Lugano

3 ottobre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 27/31.8.2007 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale relativo all’infortunio 3.4.2007 del di lei padre;

 

 

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha girata a questa Camera per competenza con scritto 29/31.8.2007, indicando al contempo di non avere particolari osservazioni da formulare;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   In occasione di un infortunio avvenuto in data 3.4.2007 a __________, località __________, IS 1 è rimasto ferito. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) concluso con un decreto di non luogo a procedere emanato il 4.7.2007 (NLP __________).

 

 

                                   2.   A seguito di tale decisione, la figlia della vittima e qui istante chiede di poter esaminare gli atti del procedimento penale. Il sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

 

 

                                   4.   Nel presente caso è pacifico l’interesse giuridico legittimo della figlia della vittima di potere esaminare gli atti contenuti nell’incarto MP __________, visti l’età e le condizioni del padre.

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta. Gli atti potranno essere visionati presso il Ministero pubblico, previo contatto telefonico per fissare la data, non appena cresciuta in giudicato la presente decisione.

 

 

                                   6.   Data la particolarità del caso, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle spese.

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

-;

-

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria