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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 7/10.9.2007 presentata da
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IS 1
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tendente ad ottenere copia di una sentenza penale a carico di un ex maestro di una sua paziente; |
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richiamate le osservazioni 17/18.9.2007 del patrocinatore di PI 2, con le quali chiede di respingere la richiesta;
richiamate le osservazioni 19/24.9.2007 del procuratore generale Bruno Balestra, con le quali si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nel lontano __________, PI 2 è stato processato e condannato per ripetuti atti di libidine su fanciulli avvenuti negli anni __________, allorquando era maestro presso un paese del __________.
2. IS 1, qui istante, ha in cura una paziente nata nel __________, con un disturbo ansioso depressivo, che nel lontano __________ avrebbe frequentato la prima elementare con il surriferito maestro. Ella presenterebbe un doloroso vissuto, relativo a suo dire a ripetute attenzioni sessuali da parte del citato maestro. Nella richiesta l’istante indica che tale asserita esperienza di abuso sarebbe difficilmente accessibile alla memoria, ciò che assurgerebbe ad ostacolo per l’elaborazione di questa parte oscura del suo passato. L’istante chiede di avere copia della sentenza o di poterne almeno prendere visione, sotto segreto professionale
3. Se il procuratore generale si rimette alla decisione di questa Camera, il patrocinatore di PI 2 chiede di respingere la richiesta. Evidenzia come dal momento dei fatti e del processo il suo cliente abbia sempre tenuto un comportamento irreprensibile: contesta poi che ci possano essere altri atti rimproverabili oltre quelli oggetto della vecchia sentenza, e che peraltro egli avrebbe ammesso a suo tempo. Il patrocinatore evidenzia del resto come gli ipotetici fatti invocati a sostegno dell’istanza sarebbero prescritti, sia con le vecchie norme sulla prescrizione, sia con le nuove, in quanto la paziente avrebbe ora trent’anni.
4. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
5. Nel presente caso si contrappongono divergenti interessi, che devono essere ponderati per determinarne il prevalente.
Da una parte troviamo il diritto all’oblio della persona che ha subito il processo, ed ha espiato la pena, a cui si aggiunge il lunghissimo tempo trascorso.
Dall’altra parte c’è l’interesse di una psicoterapeuta a reperire informazioni che potrebbero aiutare a rielaborare una parte oscura del passato della sua paziente.
In ragione del lunghissimo tempo trascorso e del comportamento tenuto dalla persona allora condannata, e tenuto conto dell’età della paziente, superiore a quella indicata all’art. 97 cpv. 2 CP, deve prevalere il diritto all’oblio, anche perché non è certo che la visione della sentenza possa positivamente giovare alla paziente, a fronte di una chiara lesione del diritto all’oblio, in particolare a fronte di una persona che da allora non ha più avuto problemi con la giustizia.
6. Per questi motivi, la richiesta è respinta. Considerata la particolare situazione, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP,
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria