Incarto n.
60.2007.341

 

Lugano

9 settembre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 12/13.9.2007 presentata da

 

 

 

IS 1, ,

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 9.8.2004 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti (ABB __________) e nel giudizio 21.9.2006 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

 

richiamate le osservazioni 19/20.9.2007 del magistrato inquirente – che postula la reiezione dell’istanza – e 28.9/1.10.2007 della Divisione della giustizia – che, in generale, si rimette alle osservazioni del Ministero pubblico e, in particolare, contesta la richiesta inerente le spese legali in capo alla procedura per il rilascio del permesso di domicilio, gli interessi sulla cauzione ed il torto morale superiore a CHF 3'200.-- –;

 

preso atto che il presidente della Pretura penale non ha presentato osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che IS 1 è stata arrestata il 5.9.1996 dall’allora procuratore pubblico Jacques Ducry per titolo di falsità in documenti, ricettazione e correità sub. complicità in truffa (AI 1.4) con riferimento ai fatti rimproverati all’allora suo convivente __________, arrestato il 2.9.1996 per titolo di truffa, appropriazione indebita, falsità in documenti ed amministrazione infedele in relazione alle malversazioni commesse, a partire dal 1989, quale gerente della __________ di __________ (AI 1.1);

 

 

                                         che la misura è stata confermata il 6.9.1996 dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Ivano Ranzanici per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (pericolo di fuga / bisogni dell’istruzione) [AI 2.2];

 

 

                                         che IS 1 è stata scarcerata il 20.9.1996 (AI 8.5) previo versamento di una cauzione di CHF 10'000.-- (AI 5.13);

 

 

                                         che il 9.8.2004 il procuratore pubblico Giuseppe Muschietti ha deferito __________ davanti alla Corte delle assise correzionali di __________ (ACC __________), che – con giudizio 25.10.2005, cresciuto in giudicato – ha condannato l’accusato per ripetuta truffa, ripetuta falsità in documenti e ripetuta amministrazione infedele alla pena – tenuto conto della violazione del principio di celerità – di quindici mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento a __________ di CHF 1'917'958.35 (inc. TPC __________);

 

 

                                         che il medesimo giorno ha abbandonato il procedimento penale promosso a carico di IS 1 per i reati di truffa e ricettazione (ABB __________, cresciuto in giudicato);

 

 

                                         che, sempre il 9.8.2004, l’ha posta in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuta colpevole di ripetuta falsità in documenti “per avere, in correità con __________, ad __________, __________ e __________, a cavallo fra i mesi di agosto e settembre 1996, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, formato i seguenti documenti falsi e abusato dell’altrui firma autentica per formare i seguenti documenti suppositizi, rispettivamente attestato nei seguenti documenti, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, e averne fatto uso, dinanzi al procuratore pubblico, a scopo d’inganno: “ricevuta e accettazione di mandato”, datata 26.06.1989, a firma __________; “dichiarazione”, datata 08.02.1995, a firma __________; “mandato d’amministrazione”, datato 07.07.1995, tra __________ e __________” ed ha proposto la sua condanna alla pena di tre mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di tre anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);

 

 

                                         che con scritto 11/12.8.2004 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;

 

 

                                         che con sentenza 21.9.2006, cresciuta in giudicato, il presidente della Pretura penale ha prosciolto l’accusata dall’imputazione (inc. __________);

 

 

                                         che con l’istanza in esame IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 37'974.65, oltre interessi, di cui CHF 19'641.30 per spese legali, CHF 13'833.35 per danno materiale e CHF 4'500.-- per torto morale;

 

 

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

 

 

                                         che l’istanza deve essere presentata nel termine di un anno dall’abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione (art. 320 cpv. 1 CPP);

 

 

                                         che i reati – falsità in documenti, ricettazione, correità sub. complicità in truffa – per i quali è stato promosso il procedimento penale a carico dell’istante riguardano il medesimo complesso di fatti;

 

 

                                         che pertanto il procedimento penale, benché sfociato in due distinte decisioni, va considerato nel suo insieme: l’istanza – introdotta il 12/13.9.2007 – è quindi da reputarsi tempestiva anche con riferimento al decreto di abbandono 9.8.2004 (ABB __________) [cfr. decisione 28.3.2006 di questa Camera in re F.N. (inc. __________)];

 

 

                                         che il procuratore pubblico invoca l’applicazione degli art. 319a (secondo cui, in particolare, l’indennità può essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell’accusato prosciolto) e 319b cpv. 2 CPP (secondo cui la Camera dei ricorsi penali decide sull’ammissibilità e sull’ammontare dell’indennità, applicando a titolo suppletivo i principi della responsabilità civile): a suo dire, infatti, IS 1 avrebbe largamente beneficiato, per il tramite della sua società __________, di liquidità proveniente direttamente dalle malversazioni commesse dall’allora compagno rispettivamente avrebbe allestito “bugie scritte” in vista dell’inizio del procedimento penale, per cui la domanda sarebbe contraria al principio della buona fede e non andrebbe tutelata;

 

 

                                         che le norme indicate concretizzano l’art. 44 CO, che permette al giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato, segnatamente se l’accusato ha determinato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la sua incarcerazione oppure ha intralciato lo svolgimento della procedura (G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10);

 

 

                                         che il rifiuto o la riduzione dell’indennità sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha provocato l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica, e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli (decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);

 

 

                                         che il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione dell'indennità (decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);

 

 

                                         che biasimare IS 1 per avere beneficiato, senza porsi troppe domande, di liquidità proveniente dalle malversazioni di __________ equivarrebbe a lasciar intendere che sia colpevole del reato di riciclaggio di denaro [reato che non ha potuto esserle imputato siccome prescritto (decreto di abbandono 9.8.2004, p. 2, ABB __________)], ciò che nondimeno è contrario agli art. 32 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 2 CEDU;

 

 

                                         che, parimenti, rimproverare alla qui istante di essere all’origine di bugie scritte, per le quali tuttavia – in quanto tali – è stata prosciolta dall’accusa di falsità in documenti significherebbe comunque ritenerla colpevole del reato, ciò che – ancora una volta – è contrario alle suddette norme costituzionali e convenzionali;

 

 

                                         che, in queste circostanze, non si giustifica negare a IS 1 il diritto all’indennità giusta gli art. 317 ss. CPP: si deve di conseguenza entrare nel merito delle singole richieste;

 

 

                                         che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha quindi diritto di esporre, per l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

 

 

                                         che, entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;

 

 

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

 

 

                                         che nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

 

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del procedimento;

 

 

che in altre parole l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

 

 

                                         che l’istante postula la rifusione delle note professionali dei suoi patrocinatori, ovvero dell’avv. __________ (difensore d’ufficio) di CHF 11'908.40 (periodo 6.9.1996 – 19.1.2001) [di cui CHF 9'500.-- di onorario, CHF 1'588.40 di spese e CHF 820.-- di IVA (doc. D)] e dell’avv. PR 1 di CHF 7'732.90 (periodo 16.1.2001 – 12.9.2007) [di cui CHF 6'520.-- di onorario, CHF 666.70 di spese e CHF 546.20 di IVA (doc. E)], per complessivi CHF 19'641.30, oltre interessi;

 

 

                                         che la nota professionale dell’avv. __________ non indica il dispendio orario, la relativa tariffa ed il dettaglio delle spese;

 

 

                                         che, per quanto concerne la tariffa oraria, si giustifica riconoscere CHF 220.--/ora, come da prassi all’epoca del mandato [anche con riferimento alle prestazioni effettuate nel corso del mese di gennaio 2001: telefono e lettera al giudice dell’istruzione e dell’arresto (2.1.2001) e scritto alla cliente (16.1.2001), atti di poco conto]: il caso – in merito a quanto rimproverato all’istante – non appariva infatti particolarmente complicato in fatto e/o in diritto, per cui non si impone una tariffa superiore a quella appena indicata;

 

 

                                         che, applicando la tariffa di CHF 220.--/ora all’onorario esposto di CHF 9’500.--, si ottiene un dispendio orario di circa 43 ore;

 

 

                                         che il legale – secondo la nota professionale – ha, in particolare, avuto colloqui con la cliente, con il di lei fratello, con le autorità giudiziarie e con terzi, ha esaminato l’incarto, ha corrisposto con le autorità giudiziarie e con terzi, ha assistito l’istante durante gli interrogatori, ha partecipato ad un’audizione di __________ e di un teste, ha inoltrato un reclamo al giudice dell’istruzione e dell’arresto ed ha redatto un’istanza di gratuito patrocinio (doc. D);

 

 

                                         che, alla luce degli atti rinvenuti nell’incarto penale rispettivamente sulla base di un apprezzamento per le ulteriori operazioni (non avendo parametri di confronto come, segnatamente, l’indicazione del tempo specifico per ogni prestazione, ciò che avrebbe facilitato il controllo della nota professionale), si possono ammettere 555 minuti inerenti i colloqui con la cliente [315 minuti, comprese le trasferte, inerenti i colloqui presso il PCT e 240 minuti inerenti gli ulteriori colloqui (di persona / telefonici)], 100 minuti inerenti gli scritti alla cliente, 150 minuti inerenti i colloqui (di persona / telefonici) con il Ministero pubblico e con l’Ufficio del giudice dell’istruzione e dell’arresto, 150 minuti inerenti gli scritti al Ministero pubblico ed all’Ufficio del giudice dell’istruzione e dell’arresto, 150 minuti inerenti i colloqui (di persona / telefonici) con terzi, 60 minuti inerenti gli scritti a terzi, 30 minuti inerenti “accesso Min pubb per ritiro garanzia bancaria” (8.5.2000), 240 minuti inerenti l’esame degli atti, 60 minuti inerenti l’interrogatorio 10.9.1996 (ore 11.00 – ore 12.00, AI 3.3), 180 minuti inerenti l’interrogatorio 13.9.1996 (ore 14.15 – ore 17.15, AI 3.4), 120 minuti inerenti l’interrogatorio 20.9.1996 (ore 14.00 – ore ?, AI 3.6), 180 minuti inerenti l’interrogatorio 27.10.2000 (ore 14.00 – ore 17.00, AI 3.7), 270 minuti inerenti l’interrogatorio 8.11.2000 (ore 14.00 – ore 18.30, AI 1.18), 180 minuti inerenti l’interrogatorio 20.11.2000 (ore 14.00 – ore 17.00, AI 6.27) e 60 minuti inerenti il reclamo al giudice dell’istruzione e dell’arresto, per complessivi 41 ore e 25 minuti;

 

 

                                         che, tenuto conto del calcolo approssimativo, e di conseguenza del margine di errore, si può riconoscere l’onorario esposto di CHF 9'500.--, pari a 43 ore circa a CHF 220.--/ora;

 

 

                                         che le spese sono ammesse in CHF 1'383.40 (come indicate, eccetto per la doppia esposizione di “formazione incarto”);

 

 

                                         che l’IVA, tenuto conto dei tassi del 6.5% (periodo 6.9.1996 – 31.12.1998), del 7.5% (periodo 1.1.1999 – 31.12.2000) e del 7.6% (periodo 1.1.2001 – 19.1.2001) e del fatto che, in assenza di indicazioni in capo all’onorario ed alle spese per ogni prestazione, si deve procedere ad un apprezzamento, ammonta a CHF 745.-- [CHF 444.60, ovvero il 6.5% di CHF 6'840.-- (27 ore a CHF 220.--/ora di onorario e CHF 900.-- di spese) per il primo periodo; CHF 290.50, ovvero il 7.5% di CHF 3'873.40 (15 ore e 30 minuti a CHF 220.--/ora di onorario e CHF 463.40 di spese) per il secondo periodo; CHF 9.90, ovvero il 7.6% di CHF 130.-- (30 minuti a CHF 220.--/ora di onorario e CHF 20.-- di spese) per il terzo periodo];

 

 

                                         che all’istante va rifuso, con riferimento al patrocinio dell’avv. __________, l’importo di CHF 11'783.40, di cui CHF 9'500.-- per onorario, CHF 1'538.40 per spese (CHF 1'383.40 + CHF 155.-- versati al Ministero pubblico) e CHF 745.-- per IVA;

 

 

                                         che nel caso in cui un accusato conferisca il proprio mandato a più patrocinatori – sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento – vengono di principio risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMANN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106);

 

 

                                         che nella fattispecie l’avv. PR 1 è subentrato all’avv. __________, eletto procuratore pubblico: le ragioni della sostituzione non sono quindi da imputare alla qui istante, per cui non si giustifica decurtare la nota professionale dell’avv. PR 1 in considerazione di questo avvicendamento;

 

 

                                         che la tariffa oraria di CHF 250.--/ora è conforme ai suddetti principi;

 

 

                                         che la nota professionale concerne anche prestazioni effettuate con riferimento alla richiesta del permesso di domicilio;

 

 

                                         che dalla decisione 10.10.2006 del Consiglio di Stato si evince che il 13.1.2005 la Sezione dei permessi e dell’immigrazione aveva respinto l’istanza 20.1.1998 presentata da IS 1 volta al rilascio di un permesso di domicilio in ragione del procedimento penale ancora aperto a suo carico (doc. F);

 

 

                                         che si evince inoltre che “(…) il fatto che in data 21 settembre 2006 il presidente della Pretura penale abbia infine prosciolto la ricorrente dal reato di ripetuta falsità in documenti non permette ancora a questo Consiglio di accogliere favorevolmente la sua domanda tendente al rilascio del permesso di domicilio. In effetti, questa Autorità non ha alcuna informazione in merito al suo stato finanziario, debitorio, penale, ecc. attuale (…)” (p. 3/4, doc. F);

 

 

                                         che, malgrado questa conclusione – che ha imposto di annullare la decisione 13.1.2005 e di retrocedere gli atti alla predetta Sezione per un nuovo giudizio – si deve ritenere che il procedimento penale è stato causa diretta del rifiuto del postulato permesso di domicilio [“(…), malgrado il principio della presunzione d’innocenza, è a giusta ragione che l’Autorità dipartimentale ha deciso di negarle il rilascio del permesso di domicilio. In effetti, a prescindere dal fatto che il diniego del permesso postulato non le recava alcuno svantaggio considerato il rinnovo del permesso di dimora CE/AELS, si rileva altresì che dei procedimenti penali aperti per ripetuta falsità in documenti permettono all’Autorità competente in materia di polizia degli stranieri di tutelarsi” (p. 4, doc. F)], per cui devono essere riconosciute le prestazioni legali riferite a questa problematica;

 

 

                                         che, sebbene l’avv. PR 1 abbia assunto il mandato nel corso del mese di gennaio 2001, si è di fatto limitato – anche perché l’istruttoria, pur formalmente ancora aperta, non ha esatto una partecipazione attiva del legale – a preparare il processo inerente il DA __________ ed a partecipare al dibattimento;

 

 

                                         che la fattispecie oggetto del predetto decreto di accusa era inoltre ben delimitata e non comportava particolari difficoltà di fatto e/o di diritto;

 

 

                                         che, difatti, come si evince dal verbale di dibattimento 21.9.2006, l’arringa di difesa ha avuto una durata inferiore ai dieci minuti;

 

 

                                         che, in queste circostanze, l’onorario esposto – pari a 26 ore circa – non è, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, giustificato dalle concrete necessità di patrocinio;

 

 

                                         che determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

 

 

                                         che nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;

 

                                         che – tutto ciò considerato – viene quindi riconosciuto un onorario pari a 14 ore e 10 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 3'541.65, di cui 120 minuti inerenti i colloqui (di persona / telefonici) con la cliente, 300 minuti inerenti l’esame degli atti e la preparazione del dibattimento, 100 minuti inerenti gli scritti, 30 minuti inerenti i colloqui con l’avv. __________, 90 minuti inerenti gli atti concernenti il permesso di domicilio, 120 minuti inerenti il dibattimento (apertosi alle ore 9.00 e riapertosi, per le motivazioni e la lettura del dispositivo, alle ore 10.30) e 90 minuti inerenti l’istanza per ingiusto procedimento [ritenuto che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione di questa domanda – la Camera dei ricorsi penali, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame, che nella fattispecie – come si vedrà – è solo parziale];

 

 

                                         che le spese vengono riconosciute, come esposte, in CHF 666.70;

 

 

                                         che l’IVA (7.6%) ammonta a CHF 319.85;

 

 

                                         che all’istante va rifuso, con riferimento al patrocinio dell’avv. PR 1, l’importo di CHF 4'528.20;

 

 

                                         che complessivamente, a titolo di spese legali, a IS 1 va pertanto risarcita la somma di CHF 16'311.60 (di cui CHF 11'783.40 concernenti il patrocinio dell’avv. __________ e CHF 4'528.20 concernenti il patrocinio dell’avv. PR 1);

 

 

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 12.9.2007 della presente istanza;

 

 

                                         che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

 

 

                                         che l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004)];

 

 

                                         che per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

                                         che l’istante sostiene che il procedimento penale a suo carico sarebbe durato oltre dieci anni, che l’autorità preposta non le avrebbe voluto rilasciare il permesso di domicilio, richiesto nel 2001, in ragione dell’esistenza delle pendenze penali e che avrebbe incontrato diverse difficoltà nel ritrovare una collocazione professionale;

 

 

                                         che nel 1997 avrebbe nondimeno trovato un posto di lavoro per il quale inizialmente avrebbe percepito circa CHF 1'000.-- mensili in meno rispetto a quanto guadagnava presso __________, ritenuto inoltre che non sarebbe stato immaginabile trovare impieghi fissi maggiormente retribuiti in ragione del procedimento penale e della non concessione del permesso di domicilio;

 

 

                                         che la qui istante postula di conseguenza, ex aequo et bono ed in base al prudente giudizio di questa Camera giusta l’art. 42 cpv. 2 CO, CHF 12'000.--, oltre interessi, pari alla differenza di salario non percepita di CHF 1'000.-- per un periodo di dodici mesi;

 

 

                                         che __________, il cui fallimento è stato pronunciato il 27.9.1999 (procedura sospesa il 17.11.1999 per mancanza di attivo), è stata creata da __________ per l’allora convivente IS 1, divenuta direttrice della società (cfr., per esempio, memoriale allegato al verbale di interrogatorio 9.9.1996 di __________, AI 1.3), ed è stata alimentata con provento delle malversazioni commesse dall’ora marito (cfr. decisione 25.10.2005 della Corte delle assise correzionali di __________, inc. TPC __________);

 

 

                                         che quest’ultimo ha sostenuto, tra l’altro, che “(…) conoscendo che la signorina __________ aveva effettuato una comanda di un determinato prodotto, provvedevo (…) a fare in modo che questa comanda potesse andare in porto ed essere eseguita mediante la disponibilità finanziaria che io, a sua insaputa, le creavo nel frattempo. In altre parole, senza che la signorina __________ lo sapesse, le creavo mediante l’apporto di quelle disponibilità finanziarie che le permettessero appunto di agire e di operare nel modo da lei desiderato e nella circostanza che lei riteneva più opportuna” (verbale di interrogatorio 9.9.1996, p. 2, AI 1.3);

 

 

                                         che, in siffatte circostanze, si deve concludere che la società e la qui istante di conseguenza siano state finanziate in modo economicamente illogico ed irregolare da __________, per cui il salario percepito è da reputarsi non reale ed effettivo e, come tale, non può pertanto essere preso in considerazione come base di calcolo per accertare il danno invocato da IS 1 [“(…) l’istruzione formale ha permesso di appurare come IS 1 beneficiasse del provento dei reati del suo convivente __________, e meglio attraverso le operazioni bancarie di accredito che quest’ultimo effettuava a favore di __________, società di pertinenza della summenzionata e da cui IS 1 traeva in particolare il suo “stipendio”.” (decreto di abbandono 9.8.2004, p. 2, ABB __________)];

 

 

                                         che, già prima dell’apertura del procedimento penale, l’istante non aveva peraltro ricevuto lo stipendio (cfr. attestato 29.11.1996 di __________, allegato allo scritto 20/23.12.1996 dell’avv. __________ al giudice dell’istruzione e dell’arresto, AI 3.4) stanti le serie difficoltà economiche della società (scritto 21/24.3.1997 dell’avv. __________ al giudice dell’istruzione e dell’arresto, AI 3.6): il nesso di causalità naturale adeguato tra il procedimento penale e l’asserito danno è quindi escluso in quanto il salario non sarebbe stato sostenibile in base alla situazione societaria disastrosa dal profilo finanziario;

 

                                         che il preteso nocumento non può pertanto essere riconosciuto;

 

 

                                         che chiede inoltre gli interessi sulla cauzione prestata di CHF 10'000.--, somma rimasta bloccata dal 23.9.1996 a fine maggio 2000: “considerato un tasso d’interesse per il piccolo credito al consumo che si aggira attorno al tasso del 10% anno usuale, (…)” postula la rifusione di un interesse di almeno il 5% sull’importo, ovvero CHF 1'833.35 (istanza 12/13.9.2007, p. 5);

 

 

                                         che giusta l’art. 111 cpv. 2 CPP chi presta una cauzione in denaro può chiedere che la somma sia fruttifera di interessi, mediante adeguato investimento: in tal caso ha diritto a percepirli periodicamente;

 

 

                                         che la domanda deve essere indirizzata direttamente al magistrato inquirente che concede la libertà provvisoria, il quale è competente a decidere in merito alla forma d’investimento da adottare, ritenuto che contro l’operato di quest’ultimo è possibile ricorrere al giudice dell’istruzione e dell’arresto e, se del caso, in seconda istanza a questa Camera (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale, Lugano 1997, n. 7 ad art. 111 CPP);

 

 

                                         che la parte che tralascia di formulare una simile richiesta non può quindi in seguito fare valere la medesima nell’ambito di un'istanza d’indennizzo fondata sugli art. 317 ss. CPP: la questione degli interessi maturati sulla cauzione, in effetti, non ha nulla a che vedere con l’indennità che deve essere assegnata a chi è stato prosciolto da un’accusa o ha subito una detenzione illegale, ragione per cui non può essere esaminata nell’ambito di questo specifico procedimento (decisioni di questa Camera 12.12.2002 in re V. C., inc. __________, 30.12.2003 in re S.S., inc. __________, e 13.5.2004 in re G.A., inc. __________);

 

 

                                         che nella fattispecie non risulta che l’istante abbia chiesto che la somma corrisposta fosse fruttifera di interessi;

 

 

                                         che dagli atti emerge peraltro che con scritto 24/27.10.1997 il suo legale ha chiesto la liberazione dell’importo cauzionale versato in contanti (di proprietà di terzi) ed ha contestualmente trasmesso al Ministero pubblico la garanzia bancaria __________ di CHF 10'000.-- di __________, __________, con la quale l’istituto bancario ha garantito “(…) unwiderruflich, Ihnen (ovvero al Ministero pubblico) auf Ihre erste Anforderung hin, unter Verzicht auf jegliche Einwendungen und Einreden, jeden Betrag bis maximal SFR 10'000.-- (…) zu zahlen, gegen Vorlage eines jeden rechtskräftigen Entscheides in der vorliegenden Sache, mit dem der kautionspflichtigen Partei Gerichtskosten und Prozessentschädigungen auferlegt werden” (AI 5.45);

 

 

                                         che, invero, la garanzia bancaria è stata verosimilmente concessa dietro versamento di un corrispettivo: l’istante non precisa tuttavia le condizioni contrattuali con l’istituto bancario rispettivamente non comprova, come le incombeva [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”], il pagamento alla banca di un importo per la citata garanzia;

 

 

                                         che, secondo la prima pagina del doc. L, IS 1 avrebbe versato ad __________ CHF 500.-- per “Spesen für Caution”: non si capisce tuttavia a cosa si riferisca precisamente questo importo rispettivamente come esso sia stato calcolato, tanto più che la qui istante postula, quale interesse sulla cauzione, la somma di CHF 1'833.35, cifra ben superiore a quella corrisposta, secondo il doc. L, per “Spesen für Caution”;

 

 

                                         che nulla le è pertanto dovuto a questo titolo;

 

 

                                         che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;

 

 

                                         che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

                                         che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

 

 

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

 

 

                                         che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

 

 

                                         che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

 

 

                                         che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

 

 

                                         che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

 

 

                                         che l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano particolari motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. 60.2001.111);

 

 

                                         che nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;

 

 

                                         che, benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;

 

 

                                         che la qui istante chiede CHF 3’200.-- per i quindici (recte: sedici) giorni (CHF 200.--/giorno) di detenzione preventiva ingiustamente sofferta;

 

 

                                         che, come detto, IS 1 è stata arrestata il 5.9.1996 con le accuse di falsità in documenti, ricettazione, correità sub. complicità in truffa (AI 1.4);

 

 

                                         che il giorno successivo il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha confermato il provvedimento per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (pericolo di fuga, bisogni dell’istruzione) [AI 2.2];

 

 

                                         che la qui istante è stata scarcerata il 20.9.1996 previo versamento di una cauzione di CHF 10'000.-- (AI 5.13);

 

 

                                         che IS 1 è pertanto stata privata della libertà personale per sedici giorni;

 

 

                                         che va quindi anzitutto riconosciuto un importo base di CHF 3'200.--, come postulato;

 

 

                                         che occorre ora esaminare se sussistono gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di detta somma, come richiesto dalla qui istante, che postula l’importo di CHF 4'500.--, oltre interessi, in considerazione segnatamente della durata del procedimento (e della conseguente violazione del principio di celerità), dell’incertezza sul suo futuro (con ripercussioni sulla sua vita e sulla sua psiche), dello shock per gli interrogatori, del fatto che non si volesse concederle il permesso di domicilio (circostanza che le avrebbe ostacolato la ricerca di un posto di lavoro) e dei problemi psicologici (di cui non avrebbe mai sofferto in precedenza);

 

 

                                         che il principio di celerità giusta gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 1 CEDU impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena l’imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui, al fine di non lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una tale procedura suscita (decisione TF 6B_684/2007 del 26.2.2008);

 

 

                                         che, come esposto, la qui istante è stata arrestata il 5.9.1996 su ordine dell’allora competente magistrato inquirente ed è stata scarcerata il 20.9.1996 previo versamento di una cauzione;

 

 

                                         che IS 1 è stata interrogata otto volte nel corso del mese di settembre di quell’anno e, ancora una volta, il 27.10.2000;

 

 

                                         che l’istruttoria, con l’eccezione di alcuni interrogatori effettuati nel 2001, sembra essersi sostanzialmente conclusa allora;

 

 

                                         che il 28.5.2003 è stato ordinato il deposito degli atti (AI 1.6);

 

 

                                         che il 9.8.2004 sono stati emanati i decreti di abbandono (ABB __________) e di accusa (DA __________);

 

 

                                         che, infine, l’istante è stata prosciolta con sentenza 21.9.2006 (inc. __________);

 

 

                                         che nel corso del procedimento penale – che ha visto avvicendarsi tre magistrati inquirenti [Jacques Ducry (e per lui i segretari della sede di Bellinzona del Ministero pubblico), Maria Galliani e Giuseppe Muschietti] – ci sono stati lunghi momenti di inattività;

 

 

                                         che appare evidente che il periodo trascorso tra l’arresto della qui istante, il 5.9.1996, e l’abbandono del procedimento penale, il 9.8.2004, rispettivamente la sentenza di assoluzione, il 21.9.2006, è eccessivamente lungo – ciò che certo poteva giustificare un’incertezza sul suo futuro – e, peraltro, apparentemente non spiegato da alcuna ragione (che, in ogni caso, difficilmente avrebbe potuto scusare tale arco temporale);

 

 

                                         che, in concreto, si deve quindi ammettere la violazione del principio di celerità;

 

 

                                         che inoltre, come detto, la concessione del permesso di domicilio è stata direttamente influenzata dal procedimento penale, la cui durata si è ripercossa sulla procedura amministrativa;

 

 

                                         che, a titolo di torto morale, è pertanto riconosciuto l’importo complessivo di CHF 4’000.--, oltre interessi del 5% su CHF 3'200.-- dal momento della scarcerazione (20.9.1996) e su CHF 800.-- dal 12.9.2007 (ovvero dalla prima interpellazione agli atti), cifra che tiene conto degli inconvenienti legati ad un procedimento penale (interrogatori, pubblicità del dibattimento, ecc.), della contenuta sofferenza per l’istante [che sostiene, senza tentare di comprovare, che il procedimento penale le avrebbe cagionato “(…) problemi di vario genere” (istanza 12/13.9.2007, p. 6)] e della soddisfazione personale già derivabile dal fatto che il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dal decreto di abbandono 9.8.2004 (ABB __________), dalla sentenza di assoluzione 21.9.2006 (inc. __________) e da questo giudizio;

 

 

                                         che le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota di onorario;

 

 

                                         che a IS 1 va pertanto risarcito l’importo di CHF 20'311.60, oltre interessi, di cui CHF 16'311.60 per spese legali e CHF 4’000.-- per torto morale;

 

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

 

 

                                         che la tassa di giustizia di CHF 1’750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1’800.--, sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 850.--.

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

 

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di abbandono 9.8.2004 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti (ABB __________) ed al giudizio 21.9.2006 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 20'311.60, oltre interessi del 5% su CHF 17'111.60 dal 12.9.2007 e su CHF 3'200.-- dal 20.9.1996

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 1’750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1’800.-- (milleottocento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 850.-- (ottocentocinquanta).

 

 

 

 

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

                                         per conoscenza:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria