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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 23/25.1.2007 presentata da
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IS 1
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tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare gli atti del procedimento penale a carico di PI 1, nel quale egli era parte civile; |
richiamato lo scritto 31.1.2007 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, con il quale si rimette al giudizio di questa Camera;
richiamate le osservazioni 6/7.2.2007 di PI 1, con le quali espone il proprio punto di vista;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. L’allora procura pubblica sottocenerina aveva aperto un procedimento penale a carico di PI 1 conclusosi con il giudizio di condanna 15.1.1991 (inc. n.__________) da parte della Corte delle assise correzionali per titolo di mancato omicidio intenzionale. La medesima Corte aveva condannato civilmente PI 1 a versare, in via provvisoria, un importo di CHF 5'000.-- all’allora parte civile qui istante. Con successivo giudizio civile, della Pretura prima, della seconda Camera civile del Tribunale d’appello poi (__________), PI 1 è stato condannato a versare al qui istante un importo di CHF 43'603.40 oltre interessi a decorrere dal 17.12.1991. L’esecuzione n. __________ dell’UEF di __________ relativa a queste pretese, è sfociata nell’attestato di carenza beni 11.1.2006 (ACB __________).
2. In relazione ad una possibile azione revocatoria riferita alle cessione di un immobile, l’istante, creditore ed a suo tempo parte civile, chiede di poter esaminare gli atti dell’incarto penale, interessato in particolare a quelli pertinenti la situazione economica di PI 1 al momento del procedimento, che corrisponderebbe anche al momento dell’atto revocabile. Il procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera, mentre PI 1 ha esposto il suo punto di vista sui fatti.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale parte civile) al procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10).
Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
5. Nella fattispecie la richiesta di accesso agli atti va accolta non soltanto perché non ci sono fatti per rovesciare la presunzione di interesse, ma anche perché la richiesta dell’allora parte civile è fatta in relazione ai procedimenti civili ed esecutivi strettamente connessi con il giudizio penale, in vista del risarcimento riconosciuto dalle autorità penali e civili. È quindi dato un interesse giuridico legittimo.
6. L’istanza è accolta. Il patrocinatore della parte istante potrà esaminare gli atti del procedimento presso il Tribunale penale cantonale (che ci legge in copia) ed estrarre eventuali atti utili al fine legittimo perseguito.
7. Considerata la particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria