Incarto n.
60.2007.352

 

Lugano

12 novembre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 19/20.9.2007 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale;

 

 

richiamate le osservazioni 24/25.9.2007 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti con le quali precisa che la sua precedente segnalazione alla __________ istante si riferiva non tanto alla persona a carico della quale è stata aperta la procedura penale, ma alla posizione di una parte lesa;

 

preso atto che detta parte lesa, interpellata, non ha preso posizione;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________). In questo ambito è stata sentita PI 3 (il __________). In quest’ultima occasione sono emersi alcuni conti bancari della parte civile non dichiarati al fisco (verbale del __________, p. 1).

 

                                   2.   A seguito della segnalazione 17/20.9.2007 del procuratore pubblico, la __________ istante ha presentato la richiesta qui in oggetto, alla quale il procuratore pubblico, ovviamente, non si oppone, mentre PI 3, interpellata, non ha presentato osservazioni.

 

 

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                         L’art. 27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione: “Oltre i casi previsti dal presente codice,(…)”. Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP). Al contrario non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo appare anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).

 

 

                                   4.   Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________). Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP).

 

 

 

 

                                   5.   Nel presente caso, in considerazione degli elementi illustrati dal procuratore pubblico nella sua segnalazione 17/20.9.2007, nelle successive osservazioni 24/25.9.2007 ed emersi nel verbale 5.9.2007, nonché della mancata presa di posizione della persona interessata, si deve concludere all’esistenza di un interesse giuridico legittimo a favore della __________ istante.

 

 

                                   6.   L’istanza è accolta. Dopo la crescita in giudicato della presente decisione, la __________ istante potrà compulsare gli atti del procedimento penale, ed in particolare ricevere copia del verbale 5.9.2007 di PI 3, al fine di un corretto accertamento fiscale.

 

 

                                   7.   Considerati gli artt. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli artt. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                     

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

-           

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

2 patr. da: PR 1

3. PI 3

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria