|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
|
segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 20.9.2007 presentata dal
|
|
IS 1
|
|
|
|
tendente ad ottenere la proroga del carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________ (patr. da: lic. iur. PR 1, Studio legale __________, __________), e CO 2, __________ (patr. da: dott. iur. PR 2, Studio legale avv. __________, __________), in vista del pubblico dibattimento; |
|
|
|
|
visto il preavviso favorevole 21.9.2007 del procuratore pubblico Moreno Capella;
preso atto dello scritto 26.9/1.10.2007 del patrocinatore di CO 2, mediante il quale comunica di non opporsi alla proroga;
preso atto che CO 1, interpellato, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei confronti di CO 1 e di CO 2 , entrambi in detenzione preventiva dal 5.4.2007, il procuratore pubblico Moreno Capella ha emanato l’11.9.2007 l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandoli a processo: entrambi, per furto aggravato (in parte tentato), ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ripetuto furto d’uso; CO 1 singolarmente per furto aggravato (in parte tentato), ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, infrazione alla LDDS; singolarmente CO 2 per furto, furto d’uso, danneggiamento, infrazione alla LDDS e circolazione senza licenza di condurre.
Il pubblico dibattimento è stato aggiornato a martedì, 30.10.2007, e dovrebbe esaurirsi in una giornata.
2. Con la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui sono astretti i due imputati fino al 30.10.2007, data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.
3. L'art. 230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).
Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga.
Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché, quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.
4. Nel caso in esame, sono dati i presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenuti anche la situazione di sovraccarico del Tribunale penale cantonale (TPC) in generale e gli impegni del presidente istante in particolare.
5. Nel presente caso ci sono seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico di CO 1 e di CO 2, come risulta peraltro dalle loro stesse ammissioni (verbali del 24.5.2007, AI 54 e 55, verbali del 13.7.2007, AI 84 e 85).
Inoltre, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. __________; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6. Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico.
7. Nel presente caso è dato certamente un pericolo di fuga (cfr. al proposito, decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005), ritenuto che uno degli scopi principali della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza degli imputati per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena che potrà essergli inflitta.
In particolare, dalle situazioni personali (verbale del 13.7.2007, AI 84 p. 6 per CO 2, verbale del 13.7.2007, AI 85 p. 1/2 per CO 1) risulta che gli accusati non abbiano nessun legame significativo con il nostro territorio. Entrambi sono cittadini stranieri, non residenti, mentre il territorio elvetico è servito loro unicamente per commettere gli atti di cui sono accusati.
Per il che, gli accusati non hanno evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente da scontare.
Va inoltre considerata l’imminenza del giudizio di merito (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP), che accresce il rischio che gli accusati in detenzione preventiva si sottraggano al procedimento. La tentazione di riparare all’estero per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere evitato con misure meno incisive.
8. La carcerazione preventiva cui sono astretti CO 1 e CO 2 è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.
9. Per quanto attiene al principio della proporzionalità, occorre ritenere che la durata della proroga è di pochi giorni. Considerati i reati oggetto dell’atto d’accusa, la domanda di proroga rispetta il principio della proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del processo sono certamente inferiori alla possibile pena.
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
1. L'istanza è accolta.
§ Di conseguenza il carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________, e CO 2, __________, è prorogato fino al 30.10.2007, rispettivamente fino alla conclusione del processo.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
|
terzi implicati |
PI 1
1. CO 1 2. CO 2
|
Il presidente La segretaria