Incarto n.
60.2007.35

 

Lugano

3 ottobre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 26/29.1.2007 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza 28.3.2006 del presidente della Pretura penale, Marco Kraushaar (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

richiamate le osservazioni 16/19.2.2007 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli che chiede la reiezione del gravame in applicazione dell’art. 44 CO secondo il quale il giudice può escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato;

 

richiamato lo scritto 2/6.2.2007 della Divisione della giustizia secondo la quale la tariffa oraria di CHF 300.-- per le spese di patrocinio sarebbe eccessiva, che contesta inoltre la somma di CHF 1'494.50 a titolo di indennità per perdita di guadagno, affermando che l’istante, svolgendo un’attività indipendente avrebbe potuto organizzare liberamente il proprio lavoro “(…) in considerazione dell’obbligo del danneggiato di contenere e ridurre il danno” e che ritiene ancora la pretesa per torto morale di CHF 1.-- ingiustificata;

 

richiamate le osservazioni 27/28.2.2007 di PI 1;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                         che con decreto 30.11.2005 il magistrato inquirente ha posto in stato d’accusa davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 300.--, ed al pagamento della tassa di giustizia ed alla spese, siccome ritenuto colpevole di coazione “(…) per avere, a __________, in via __________, in data 14.08.2004, posizionando all’interno del garage la sua vettura bloccando l’uscita per almeno una ventina di minuti, impedito a PI 1 di lasciare lo stabile a bordo della propria vettura” (DA __________);

 

 

che con scritto 7.12.2005 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;

 

 

che con decisione 28.3.2006 il presidente della Pretura penale ha assolto l’istante dall’imputazione (inc. __________);

 

 

che con l’istanza in esame, presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 6'370.-- oltre interessi, di cui CHF 4'874.50 per spese di patrocinio, CHF 1'494.50 per danno materiale e CHF 1.-- per torto morale;

 

 

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono, ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

 

 

                                         che, come detto, il diritto di cui agli artt. 317 ss. CPP compete all'accusato;

 

 

                                         che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);

 

 

                                         che lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP);

 

 

                                         che in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;

 

 

                                         che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);

 

 

                                         che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di “accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell'accusa (cfr. sentenza GIAR 15.7.1994 in re P. F.);

 

 

                                         che è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);

 

 

                                         che la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore;

 

 

                                         che in ambito penale, ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF 126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 e 19 ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 489 ss.);

 

 

                                         che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura);

 

 

                                         che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF 1P.553/2002 del 18.11.2002, 1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del 28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);

 

 

che la predetta fattispecie non presentava difficoltà di fatto o di diritto da imporre, già in sede di informazioni preliminari, la presenza di un legale;

 

 

che la pena proposta nel decreto d’accusa, una multa di CHF 300.--, suggerisce che si tratta di una fattispecie di poco conto;

 

 

che dal rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 14.1.2005 si evince del resto come l’istante fosse in grado di spiegare le proprie ragioni in merito ai fatti accaduti;

 

 

 

 

 

che pertanto l’onere delle spese di patrocinio precedenti l’emanazione del decreto di accusa 30.11.2005 (DA __________) rimane interamente a carico dell’istante, avendo liberamente scelto di farsi assistere da un legale;

 

 

                                         che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

 

 

                                         che per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

 

 

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

 

 

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

 

 

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

 

                                        

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

 

 

che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

 

 

che il qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 4'874.50 [di cui CHF 4'200.-- di onorario (14 ore a CHF 300.--/ora), CHF 330.20 di spese e CHF 344.30 di IVA (doc. 5)];

 

 

che la tariffa applicata (cfr. istanza 26/29.1.2007, p. 4) non è conforme ai principi suesposti, ritenuto come la fattispecie, come già sopraccitato, non era particolarmente complessa né dal profilo giuridico, né da quello fattuale;

 

 

che si giustifica quindi di ammettere una tariffa oraria pari a CHF 250.--/ora;

 

 

che inoltre il dispendio orario esposto appare eccessivo;

 

 

che del resto, come già affermato, la pratica ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà di fatto o di diritto particolari, circostanza che peraltro l’istante non sostiene;

 

 

che conseguentemente, per le prestazioni posteriori all’emanazione del decreto d’accusa 30.11.2005, all’istante va riconosciuto un onorario pari a CHF 2'083.30 (8 ore e 20 minuti a CHF 250.--/ora), di cui 70 minuti inerenti i colloqui telefonici e la conferenza con il cliente (come esposto), 70 minuti inerenti gli scritti al Ministero pubblico e alla Pretura penale (come esposto), 120 minuti inerenti lo studio dell’incarto (come esposto) e 240 minuti inerenti la preparazione e la comparsa al dibattimento (ridotta in particolare la prestazione riguardante la preparazione del dibattimento risultando eccessiva e sproporzionata alla fattispecie);

 

 

che a detta somma vanno aggiunte le spese, per le prestazioni posteriori all’emanazione del decreto d’accusa 30.11.2005, riconosciute in CHF 163.-- (come esposto);

 

 

che l’IVA ammonta a CHF 170.70;

 

 

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 26.1.2007 della presente istanza;

 

 

che al qui istante va pertanto rifusa, a titolo di spese legali posteriori al decreto d’accusa 30.11.2005, la somma di CHF 2'417.--, oltre interessi del 5% dal 26.1.2007;

 

 

                                         che, con riferimento al risarcimento dei danni materiali, secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (cfr. REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

 

 

                                         che l'accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;

 

 

                                         che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI, K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

                                        

                                         che al proposito l'istante chiede il risarcimento dell’importo di CHF1’494.50: “(…) l’istante pretende di essere indennizzato per la perdita di guadagno causatagli dall’ingiusto procedimento penale, quantificabile nel tempo lavorativo che ha dovuto perdere per essere interrogato dalla Polizia, dal Sost PP, per discutere con lo scrivente patrocinatore e per partecipare al dibattimento a Bellinzona. Tale perdita di tempo lavorativo è quantificabile (almeno) nella perdita di mezza giornata di lavoro per l’interrogatorio in Polizia del 28 giugno 2005, di altra mezza giornata di lavoro per l’interrogatorio al MP del 21 ottobre 2005, di un’altra mezza giornata lavorativa per il dibattimento a Bellinzona del 28 marzo 2006, ed in 2 h e 10’’ (…) per conferenze colloqui con lo scrivente legale (…): in totale 1.75 giornate lavorative. Ritenuto che dall’ultima notifica di tassazione (2004) risulta che egli ha un reddito professionale di CHF 175'000 annui (…), e considerato che in un anno vi sono 205 giornate lavorative (…), il suo reddito giornaliero ammonta a CHF 854 (…)“ (istanza 26/29.1.2007, p. 4);

 

 

                                         che vi è evidentemente un nesso di causalità adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 23.2.2004 in re F. B., inc. 1P.602/2003) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e le citate pretese;

 

 

                                         che è però verosimile ritenere che la sua attività professionale (medico dentista per di più indipendente) gli avrebbe permesso una certa flessibilità nell’organizzazione del lavoro e quindi una certa coordinazione con gli impegni dipendenti dal procedimento penale, in applicazione dell’art. 44 CO, in considerazione del principio secondo il quale il danneggiato è tenuto a contenere e ridurre il danno;

 

 

                                         che in queste circostanze nulla gli è dovuto a questo titolo;

 

 

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

 

 

                                         che la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

 

 

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

 

 

che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;

 

 

che IS 1 sostiene che “(…) la conoscenza dell’esistenza del procedimento penale ha screditato l’onore dell’istante, accusato di reati violenti (sequestro di persona e coazione), innanzi a suoi pazienti (__________che era stata citata quale teste), familiari (moglie e figlio), e conoscenti (il denunciante essendo giornalista)” (istanza 26/29.1.2007, p. 4);

 

 

che l’istante postula al proposito la somma di CHF 1.-- “(…) siccome è difficile quantificare l’importo del torto morale subito” (istanza 26/29.1.2007, p. 5);

 

 

che egli non ha però dimostrato, come gli incombeva, uno specifico pregiudizio alla salute fisica, psichica o alla sua reputazione;

 

 

che non vi sono elementi sufficienti per ammettere una grave lesione della personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento penale e dal pubblico dibattimento;

 

 

                                         che questa conclusione tiene conto peraltro della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dalla decisione 28.3.2006 del presidente della Pretura penale e da questo stesso giudizio;

 

 

                                         che la pretesa non può quindi essere ammessa;

 

 

che l’istante protesta infine le ripetibili di questa sede;

 

 

che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

 

 

che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

 

 

che va quindi riconosciuto, tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza, un importo di CHF 250.--, comprendente onorario e IVA (le spese sono già state considerate nella nota professionale);

 

 

                                         che giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave;

 

 

                                         che nella fattispecie non sono dati i citati presupposti, il procedimento penale, come si evince dagli atti, non apparendo del tutto ingiustificato;

 

 

                                         che pertanto si prescinde dall'applicazione di detta disposizione;

 

 

che, visto quanto sopra esposto, ad IS 1 va pertanto rifusa, a titolo di spese legali, la somma di CHF 2'667.--, di cui CHF 2'417.--, oltre interessi del 5% dal 26.1.2007, per spese di patrocinio e CHF 250.-- per ripetibili di questa sede;

 

 

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

 

 

                                         che la tassa di giustizia di CHF 550.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 600.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di circa 3/5, per la somma di CHF 360.--.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

 

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione alla sentenza 28.3.2006 del presidente della Pretura penale, Marco Kraushaar (inc. __________), rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli artt. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'667.-- oltre interessi al 5% su CHF 2'417.-- dal 26.1.2007.

 

 

2.La tassa di giustizia di CHF 550.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 600.-- (seicento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 360.--(trecentosessanta).

 

 

 

 

 

 

3.Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

-           

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria