Incarto n.
60.2007.361

 

Lugano

3 ottobre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 12/24.9.2007 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento aperto a seguito di una denuncia a suo carico e conclusosi con un decreto di non luogo a procedere;

 

 

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa Camera in data 24.9.2007, preavvisandola negativamente;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito di una denuncia 16.7.2007 di PI 2 a carico di IS 1, trasmessa dalla Pretura di __________ al Ministero pubblico, quest’ultimo ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), conclusosi con l’emanazione di un decreto di non luogo a procedere del 20.8.2007 (NLP __________).

                                   2.   Con la presente procedura l’istante chiede di poter esaminare il testo della denuncia ed i documenti annessi, nonché il decreto di non luogo a procedere. Alla richiesta si oppone il procuratore pubblico con lo scritto 24.9.2007, indicando che il denunciato in una simile situazione non avrebbe un legittimo interesse a consultare gli atti, e ciò anche se il denunciante si fosse rivolto anche ad altre autorità.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Come ricordano i lavori preparatori, si applica l’art. 27 CPP anche alle richieste di ispezione degli atti delle ex parti al procedimento, dopo che lo stesso è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

 

 

                                   5.   Nel presente caso, l’istante è stato denunciato, pur inconsapevole, in quanto non ha ricevuto copia della denuncia, e neppure della decisione di non luogo a procedere: come indicato nello scritto 24.9.2007 del procuratore pubblico, lo stesso è stato inviato unicamente alla parte denunciante.

                                         Se è vero che l’istante non ha assunto la veste di accusato, e che conseguentemente non sono scattati i diritti connessi con simile situazione procedurale, per altro verso è indiscutibile che a seguito della denuncia è stato aperto un procedimento penale, anche se si è ben presto concluso con un non luogo a procedere. In simile situazione, ed essendo trascorso il termine per la presentazione di un’eventuale istanza di promozione dell’accusa, una persona nella situazione dell’istante ha certamente un interesse giuridico legittimo ad esaminare almeno il testo della denuncia e a ricevere copia della decisione di non luogo a procedere. A maggior ragione, come nel presente caso, in cui l’istante sostiene che la fattispecie ed in particolare la denuncia è stata portata a conoscenza di terzi e di diverse autorità, circostanza non certo ininfluente.

 

 

                                   6.   L’istanza è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico, non appena cresciuta in giudicato questa decisione.

 

 

                                   7.   Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono contenute al minimo.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

 

 

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                       

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria