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Incarto n.
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Lugano |
In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 18/25.9.2007 presentata da
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IS 1
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tendente ad ottenere copia dei verbali di polizia allestiti in un procedimento a suo carico nel frattempo terminato; |
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha girata per competenza a questa Camera in data 25.9.2007, con scritto accompagnatorio del sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani con il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;
ritenuto che con scritto 26.9.2007 questa Camera ha chiesto all’istante di precisare i motivi della richiesta con riferimento all’art. 27 CPP;
preso atto dello scritto 1/4.10.2007 dell’istante, che precisa come gli atti gli occorrano nella prospettiva di interpellare l’Ufficio tutorio;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di alcuni fatti avvenuti a __________ il __________ e della conseguente querela, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del qui istante per reati contro l’onore (__________) sfociato nel decreto d’accusa 8.6.2006 (DA __________) cresciuto in giudicato.
2. Con la presente istanza, IS 1 chiede di ricevere copia dei verbali di polizia allestiti nel quadro del procedimento surriferito. Il sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) al procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
5. Nel presente caso la richiesta di accesso agli atti è giustificata con riferimento ad una prossima richiesta all’Ufficio tutorio, nel quadro di rapporti tesi tra ex coniugi, con riferimento anche alle relazioni personali con i figli. L’istante chiede questi atti per poter documentare all’Ufficio i fatti avvenuti in precedenza tra le parti.
6. L’istanza può essere solo parzialmente accolta. L’esistenza di rapporti difficili tra ex coniugi, come emerge sia dall’incarto penale richiamato, sia dallo scritto dell’istante, giustificano l’accoglimento solo parziale dell’istanza, limitatamente alla copia del decreto d’accusa 8.6.2006 (DA __________ ed ai verbali resi dall’istante (verbali dell’__________ Fotocopia degli atti saranno allegati alla copia della presente decisione destinata all’istante.
7. Data la particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria