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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 26/27.9.2007 presentata da
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richiamati gli scritti 1/2.10.2007 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi – che chiede che l’istanza venga accolta nei ristretti limiti della giurisprudenza di questa Camera – e 3/4.10.2007 della Divisione della giustizia – che si rimette alle osservazioni del Ministero pubblico –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 13.6.2005 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 – in detenzione preventiva dall’1.3.2005 al 16.3.2005 – siccome ritenuto colpevole di truffa mancata e tentata giusta i combinati art. 21 cpv. 1 / 22 cpv. 1 vCP e 146 cpv. 1 CP “per avere, a __________ e a __________, nel periodo 16 febbraio – 1° marzo 2005, in correità con __________, al fine di procacciare a sé un indebito profitto, ingannato, rispettivamente tentato di ingannare funzionari di banca, affermando cose false e dissimulando cose vere, così da indurli ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio ed altrui, (…)” e di falsità in documenti giusta l’art. 251 cifra 1 CP “per avere, (…), in correità con __________, allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, fatto uso a scopo di inganno degli assegni falsi al fine di commettere la mancata truffa e la tentata truffa (…)”;
che ha proposto la sua condanna alla pena di tre mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di tre anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese;
che ha inoltre ordinato la confisca degli assegni sequestrati nel contesto del procedimento penale (DA __________);
che con scritto 21/22.6.2005 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;
che con giudizio 28.9.2006 il presidente della Pretura penale ha prosciolto l’accusato dalle imputazioni in applicazione del principio in dubio pro reo, ordinando nondimeno la confisca degli assegni (inc. __________);
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 10'481.95 (recte: 12'081.95), di cui CHF 9'723.80 per le spese legali, CHF 1'600.-- per il torto morale e CHF 758.15 per l’istanza di indennità;
che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha quindi diritto di esporre, per l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del procedimento;
che il 2.3.2005 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudia Solcà ha designato l’avv. PR 1 difensore d’ufficio di IS 1, ammettendo quest’ultimo, il 22.3.2005, al beneficio del gratuito patrocinio (inc. GIAR __________, AI 8/49);
che – essendo stato prosciolto dalle accuse – l’istante ha tuttavia diritto di chiedere un’indennità per ingiusto procedimento;
che IS 1 postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore d’ufficio di complessivi CHF 9'723.80 [di cui CHF 7’750.-- di onorario (31 ore a CHF 250.--/ora), CHF 1'287.-- di spese e CHF 686.80 di IVA (doc. E)];
che la tariffa applicata ed il dispendio orario – trattandosi di un caso, anche se piuttosto semplice dal profilo giuridico, abbastanza complicato dal profilo fattuale – sono conformi ai suddetti principi;
che le spese sono riconosciute come esposte, stralciate nondimeno quelle indicate come “rinvio 1/3/4 pagina/e” che non si comprendono (le spese dipendenti dall’eventuale malfunzionamento del fax essendo evidentemente a carico del mittente rispettivamente del destinatario, non certamente dello Stato);
che non viene risarcita l’IVA, l’istante avendo domicilio all’estero (cfr. decisione 24.2.2003 di questa Camera in re L.I., inc. __________);
che a IS 1 va quindi rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 8'965.-- (di cui CHF 7'750.-- di onorario e CHF 1'215.-- di spese);
che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;
che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano particolari motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. __________);
che nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;
che, benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;
che il qui istante chiede la somma di CHF 1’600.-- per i sedici giorni di detenzione preventiva ingiustamente sofferta;
che IS 1 è stato arrestato l’1.3.2005 con le accuse di truffa mancata e di falsità in documenti (AI 1/2);
che il giorno successivo il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha confermato il provvedimento per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (pericolo di fuga, bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione) [AI 9];
che l’istante è stato scarcerato il 16.3.2005 (AI 43/45);
che IS 1 è pertanto stato privato della libertà personale per sedici giorni;
che – in difetto di elementi che giustificano una diminuzione della postulata somma, in particolare con riferimento ai criteri menzionati in precedenza – per la detenzione preventiva ingiustamente patita gli viene quindi assegnato l’importo richiesto di CHF 1'600.--;
che quantifica le ripetibili, che protesta, in CHF 758.15 [di cui CHF 500.-- per onorario (2 ore a CHF 250.--/ora), CHF 204.60 per spese e CHF 53.55 per IVA (doc. F)];
che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la pretesa del qui istante è stata quasi integralmente accolta;
che nondimeno la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che l’onere lavorativo può inoltre essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;
che – tutto ciò considerato – va pertanto ammesso un importo di CHF 500.--, comprendente onorario e spese;
che a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 11'065.--, di cui CHF 8'965.-- per spese legali, CHF 1'600.-- per torto morale e CHF 500.-- per ripetibili di questa sede;
che interessi di mora non sono pretesi;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 650.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 20.--.
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 28.9.2006 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 11'065.-- (undicimilasessantacinque).
2. La tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 650.-- (seicentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 20.-- (venti).
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
per conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria