Incarto n.
60.2007.372

 

Lugano

26 novembre 2007/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 1/2.10.2007 presentata dall’

 

 

 

IS 1

 

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale aperto nei confronti di un __________;

 

 

richiamate le osservazioni 3/4.10.2007 del procuratore pubblico PI 1 con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;

 

richiamate le osservazioni 5/8.10.2007 del patrocinatore del dr. PI 2 con le quali si oppone all’accoglimento della richiesta in quanto prematura;

 

preso atto dello scritto di replica e di precisazione del 15/16.10.2007 dell’Ufficio istante;

 

preso atto del successivo scritto 17/18.10.2007 del patrocinatore del dr. PI 2 con il quale si riconferma nelle precedenti conclusioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del dr. PI 1 (inc. MP __________). L’Ufficio qui istante è stato informato dal __________ dell’avvenuta apertura dell’inchiesta.

 

 

                                   2.   Conseguentemente, l’Ufficio istante, per conto del __________, chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento penale in relazione alla sospensione cautelare del __________ dalla professione sanitaria.

                                         Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre il patrocinatore del dr. PI 1 chiede di posticipare l’accesso agli atti alla fine dell’inchiesta, in ogni caso successivamente alla concessione dell’accesso agli atti del procedimento da parte del procuratore pubblico all’accusato ed alla difesa.

                                     

 

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Questa Camera, ritenuta la sempre maggior frequenza di istanze di ispezione di atti di procedimenti penali, ha ritenuto di rilasciare il 20.2.2003 un'autorizzazione di massima sulla base segnatamente delle seguenti argomentazioni.

                                         "Al Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan), incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di dubbio.

                                         Ciò premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari, anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan ponga difficoltà" (sentenza del 6.2.2003, inc. __________, ribadita con la sentenza __________, inc. __________).

 

 

                                   5.   La fattispecie in esame rientra nel primo dei due casi per cui una richiesta, a questa Camera, ossequia la surriferita giurisprudenza. Correttamente il __________ istante l’ha perciò presentata.

 

 

                                   6.   L’istanza è di principio accolta. Dopo la crescita in giudicato della presente decisione, e dopo la concessione dell’accesso agli atti dell’incarto penale a favore dell’accusato e della sua difesa, l’Ufficio istante potrà compulsare gli atti del procedimento penale ed estrarre copie degli stessi presso il Ministero pubblico di __________, limitatamente a quelli pertinenti alle proprie incombenze.

                                         Non si giustifica al contrario di attendere la fine dell’istruttoria e l’emissione dell’atto d’accusa o dell’atto di abbandono per concedere solo successivamente l’accesso agli atti all’Ufficio istante, in quanto le due procedure possono, se del caso, proseguire in modo parallelo.  

 

 

                                   7.   Considerata la funzione pubblica dell’Ufficio istante, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

-           

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

patr. da: PR 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria