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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Raffaele Guffi, vicepresidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 3.10.2007 presentata dal
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presidente della Corte delle assise correzionali di, giudice IS 1, , |
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tendente ad ottenere la proroga del carcere preventivo cui è astretto __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________), in vista del pubblico dibattimento; |
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visto il preavviso favorevole 5/8.10.2007 del procuratore pubblico Mario Branda;
preso atto che __________, interpellato, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con atto di accusa 27.9.2006 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Corte delle assise correzionali di __________ __________ e __________ – entrambi in detenzione preventiva dall’1.10.1997 al 10.11.1997 – siccome prevenuti colpevoli, singolarmente e/o congiuntamente, di ripetuta truffa, aggravata, in parte per istigazione, rispettivamente per complicità, ripetuta appropriazione indebita e ripetuta falsità in documenti, reati commessi nel periodo 1995 – 1997 (__________).
Il procuratore pubblico, con atto di accusa aggiuntivo 12.9.2007, ha inoltre posto in stato di accusa davanti alla suddetta Corte __________ – in carcere preventivo dal 15.11.2006 – siccome prevenuto colpevole di truffa aggravata, in parte tentata, ripetuta appropriazione indebita e falsità in documenti, reati commessi negli anni 2001/2005/2006 (ACC __________).
Il pubblico dibattimento è stato aggiornato a mercoledì 21.11.2007, con continuazione il giorno successivo.
2. Con la presente istanza il presidente della competente Corte chiede la proroga della carcerazione preventiva cui è astretto __________ fino al 22.11.2007, data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento, che ha potuto essere indetto solo per il 21.11.2007 in considerazione dei suoi impegni processuali (aggiornamento di altri dibattimenti rispettivamente motivazioni di sentenze prolate da Corti delle assise criminali) e della complessità della fattispecie oggetto degli atti di accusa.
3. L'art. 230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).
Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga.
Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.
4. Nel caso in esame sono dati tutti i presupposti per l’accoglimen-to dell'istanza, ritenuti gli impegni del presidente della Corte, la complessità dei fatti oggetto degli atti di accusa e la situazione di sovraccarico del Tribunale penale cantonale.
5. Il primo presupposto per la proroga del carcere preventivo – ossia l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza in relazione alle ipotesi accusatorie – è adempiuto, come ha, a ragione, ritenuto il giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudia Solcà pronunciandosi il 10.7.2007 sull’istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 28.6.2007 dal procuratore pubblico (inc. GIAR __________, AI 4.6), giudizio al quale si può senz’altro rinviare, come ammesso dalla giurisprudenza (decisione TF 1B_85/2007 del 3.7.2007):
“nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati, basti qui ricordare in primis il certificato medico 9 marzo 2007 del dr. __________ secondo cui __________, che all’epoca dei fatti in parte si trovava ricoverato presso la __________, soffriva di una sindrome affettiva bipolare che comportava in quel momento una alterazione della sua capacità di giudizio e di critica, nonché le ammissioni dell’accusato stesso relative all’asserita vendita dell’imbarcazione __________ (secondo cui __________ avrebbe sempre dato ad intendere a __________ che l’imbarcazione era di terze persone e che, pur avendo da lui ricevuto € 148'000.- (ben oltre il prezzo di mercato e circa il doppio di quanto l’avrebbe pagato __________) aveva deciso di non trapassargli la proprietà del natante (cfr. verb. PP __________ del 16 gennaio 2007; p. 6, del 22 gennaio 2007, p. 1; del 12 febbraio 2007, p. 1 e 2) e alla vendita delle asserite opere d’arte ad un prezzo francamente superiore al loro prezzo d’acquisto e comunque al loro valore commerciale (verb. PP 30 gennaio 2007); ancora più espliciti sono gli indizi di colpevolezza a carico dell’accusato per quanto riguarda la presunta vittima __________ avendo __________ stesso dichiarato al PP che “è vero che io, approfittando di questi suoi vuoti di memoria (di __________, n.d.r.) ho allestito conteggi o fatture doppie facendomi consegnare più volte lo stesso importo di denaro” (verb. PP Rizzo del 12 febbraio 2007, p. 2) e l’ipotesi accusatoria si riferisce ad un indebito profitto, in danno di __________, stimato in circa € 530'000.-” (decisione 10.7.2007 del giudice dell'istruzione e dell'arresto, p. 3, inc. GIAR __________, AI 4.6).
In presenza di un atto di accusa – salvo errori manifesti – gli indizi di reato vanno peraltro ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell'istruzione e dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. GIAR __________; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6. Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente, come nel caso concreto, di un pericolo di fuga, ritenuto a ragione dal giudice dell'istruzione e dell'arresto nella sua decisione 10.7.2007 (inc. GIAR __________, AI 4.6), alla quale – come in precedenza – si può rinviare:
“per giustificare carcerazione preventiva, (il pericolo di fuga) deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile (comunque, "… elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale condanna) di prospettive per una sospensione condizionale … omissis … (M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP. 1989 p. 287 ss., p. 32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701)." GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF 14.1.2005, 1S.15/2004, e riferimenti) non basta, da sola, a motivare la carcerazione. Occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69);
__________ è cittadino __________ e, apparentemente, si trova ora senza una dimora e comunque senza legami personali con il nostro paese essendo quelli con la sorella (unica parente residente in Svizzera, cfr. verb. PP __________ del 21 novembre 2006, p. 2) esercitabili anche in __________. Come detto egli è senza attività lavorativa non essendo credibili le asserzioni relative ad un’attività da indipendente non suffragata da elementi probatori quali contratti, ricevute o semplici testimonianze di eventuali committenti. Sembra invece che, almeno a partire dal 2006, la sua attività lucrativa in Svizzera possa essere perlopiù ricondotta alle fattispecie di cui lo si accusa. Se le accuse dovessero essere confermate, il rischio di una pena non lieve esiste, anche nell'eventualità di applicazione delle nuove norme della parte generale del CP. Quest'elemento, come detto, da solo non è determinante, ma deve essere attentamente considerato se ad esso se ne sommano altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701) quali, appunto, l'assenza (in Ticino) di interessi economico-professionali, nonché prospettive future, e di legami personali particolari al di là di quello con la sorella. Le circostanze esposte, permettono di concludere che il pericolo di fuga (intesa come indisponibilità a presenziare al seguito del procedimento) è presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585). Infatti, non si vede cosa possa trattenere l'accusato, qualora tolta la misura cautelare, dal riparare all'estero, al paese d'origine dove si trova la maggior parte dei suoi parenti, considerato che l’ingente maltolto non è (ancora) stato assicurato alla giustizia; a ciò si aggiunga che l’accusato ha reso concreti i timori sopradescritti in data 14 dicembre 2006 quando si è sottratto alla custodia degli agenti durante un trasferimento all’__________ (cfr. rapporto di segnalazione 14 dicembre 2006, atti istruttori, separazione 1°, 1.9) per poi essere ripreso dalla Polizia comunale di __________ a __________, in via privata __________ qualche ora dopo la sua fuga. Non sono percontro sostanziate le affermazioni della difesa secondo cui l’episodio del 14 dicembre 2006 non apparterrebbe alla sfera giudiziaria bensì a quella psichiatrica, non solo perché gli unici “pareri” medici agli atti sono riferiti al periodo antecedente a tale data, cioè a quando __________ si trovava detenuto presso la __________ di __________, ma anche perché, dopo tale data, l’accusato è stato immediatamente trasferito prima al carcere giudiziario La Farera e successivamente al PCT (dove si trova attualmente) senza che dagli atti emergano, ad oggi, problemi psichiatrici di sorta” (decisione 10.7.2007 del giudice dell'istruzione e dell'arresto, p. 6, inc. GIAR __________, AI 4.6).
7. La carcerazione preventiva cui è astretto __________ è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico, come a decisione del giudice dell'istruzione e dell'arresto, posto che – successivamente al suo giudizio – non sono emersi elementi atti a confutare dette conclusioni.
8. Per quanto attiene al principio della proporzionalità, occorre ritenere che la durata della proroga è di circa un mese. Considerati i reati oggetto degli atti di accusa, la domanda di proroga rispetta il principio della proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del processo sono certamente inferiori alla possibile pena (cfr. anche decisione 10.7.2007 del giudice dell'istruzione e dell'arresto, p. 7, inc. GIAR __________, AI 4.6).
9. L’istanza è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
1.L'istanza è accolta.
§ Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto __________, __________, è prorogato fino al 22.11.2007, rispettivamente fino alla conclusione del processo.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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terzi implicati |
PI 1
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La segretaria