|
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
|
segretaria: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 5.10.2007 presentata da
richiamato lo scritto 11.10.2007 del presidente della Corte di cassazione e di revisione penale, che comunica che non intende presentare osservazioni;
richiamati altresì lo scritto 23/24.10.2007 del PI 5, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________) e lo scritto 26/30.10.2007 della Pretura penale, mediante i quali comunicano di rinunciare a presentare osservazioni, rimettendosi contestualmente al giudizio di questa Camera;
richiamate infine le osservazioni 7.12.2007 dello Stato della Repubblica e Cantone Ticino (patr. da: avv. PR 3, __________), di cui si dirà – laddove necessario – in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con scritto 5/6.9.2000 il PI 5, per il tramite del suo ufficio giuridico, ha segnalato al Ministero pubblico fatti di possibile rilevanza penale, costatati dai servizi interni presso la succursale di __________, ad opera di un collaboratore, IS 1, ipotizzando i reati di amministrazione indebita, amministrazione infedele, in subordine truffa e falsità in atti, perpetrati ai danni di undici clienti dell’istituto bancario (cfr., nel dettaglio, scritto 5/6.9.2000, AI 1);
che il 14.9.2000 l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer ha ordinato l’arresto di IS 1 per titolo di appropriazione indebita, truffa, falsità in documenti, per pericolo di collusione, riguardo alla gestione di alcune relazioni bancarie di clienti aperti presso il __________ __________ di __________, ove esercitava la sua attività lavorativa di funzionario (AI 3);
che il giorno successivo l’allora procuratore pubblico ha promosso l’accusa nei suoi confronti per titolo di appropriazione indebita, truffa, falsità in documenti e riciclaggio di denaro, con contestuale richiesta al giudice dell’istruzione e dell’arresto di confermare l’arresto per bisogni d’istruzione e pericolo di collusione (AI 7);
che il medesimo giorno IS 1 è stato arrestato e tradotto alle carceri pretoriali di __________ (AI 6);
che il 16.9.2000 l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudio Lepori ha confermato l’arresto di IS 1, considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza a suo carico, nonché la presenza di preminenti motivi d’interesse pubblico, segnatamente il pericolo di collusione (AI 11);
che il 16.10.2000 l’allora procuratore pubblico ha ordinato la scarcerazione di IS 1 (AI 28);
che in data 13.3.2002 l’allora procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi all’allora competente Corte delle assise correzionali di __________ IS 1 – detenuto dal 15.9.2000 al 16.10.2000 – siccome ritenuto colpevole di amministrazione infedele "per avere, a __________, presso il PI 5, nel periodo febbraio – luglio 2000, nella sua qualità di consulente presso il PI 5 di __________, in tal senso obbligato per negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui, rispettivamente a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, addebitato, all’insaputa di alcuni clienti il loro conto, effettuando trapassi su un conto “collettore” facente capo a tale __________ __________, la quale prelevava il denaro per poi consegnarlo immediatamente a contanti a IS 1, il quale a sua volta utilizzava tali averi per finanziare un’invenzione denominata “cassetta postale a timbratura automatica”, che a breve termine non ha generato alcun guadagno, danneggiando in tal modo il patrimonio dei clienti, per complessivi fr. 100'400.--, danno integralmente risarcito", e meglio come descritto nel decreto di accusa 13.3.2002 (DAC __________);
che ha proposto la sua condanna alla pena di novanta giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, ordinando parimenti il dissequestro di diverse relazioni bancarie e dell’importo di CHF 19'866.-- (DAC __________);
che con scritto 28/29.3.2002 IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, ha interposto formale opposizione al suddetto decreto di accusa (doc. A – inc. DAC __________);
che il giudice della Pretura penale – cui l’incarto è stato trasmesso, per competenza, dal Tribunale penale cantonale – con giudizio (motivato) 15.2.2005 ha prosciolto l’istante dall’imputazione (cfr. sentenza con motivazione 15.2.2005, inc. __________);
che la sentenza è stata impugnata alla Corte di cassazione e di revisione penale, che – con giudizio 26.2.2007 – ha dichiarato inammissibile il ricorso 15.3.2005 presentato da PI 5 (inc. __________);
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo complessivo di CHF 2'196'827.05, oltre interessi al 5% dall’introduzione della presente istanza, di cui CHF 28'473.75 per spese di patrocinio, CHF 1'068'353.30 a titolo di danno materiale, CHF 1'000'000.-- a titolo di torto morale e CHF 100'000.-- a titolo di indennità per detenzione illegale;
che – come esposto in entrata – il procuratore pubblico, il giudice della Pretura penale e il giudice della Corte di cassazione e di revisione penale non hanno presentato osservazioni;
che lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino, nelle sue conclusioni, ha chiesto di accogliere l’istanza limitatamente alla somma di CHF 21'820.05 per spese di patrocinio e di CHF 4'000.-- a titolo di riparazione per torto morale (osservazioni 7.12.2007, p. 30);
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha quindi diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che il qui istante postula la rifusione delle spese legali del suo patrocinatore di fiducia avv. PR 1 di complessivi CHF 28'473.75, di cui CHF 16’176.50 per le prestazioni fino al 15.11.2001 e CHF 12'297.25 per le prestazioni successive [istanza 5.10.2007, p. 4; cfr., al proposito, doc. B (nota professionale 19.11.2001), doc. C (nota professionale 31.12.2001), doc. D (dettaglio della nota professionale dal 22.8.2000 al 15.11.2001), doc. F (nota professionale 26.9.2007) e doc. G (dettaglio nota professionale dal 17.11.2001 al 26.2.2007), tutti annessi all’istanza 5.10.2007];
che la tariffa oraria applicata – CHF 220.--/ora fino alla fine dell’anno 2000 e CHF 250.--/ora dal 2001 (istanza 5.10.2007, p. 4) – appare conforme ai suddetti principi;
che l’avv. PR 1 ha assunto il mandato il 22.8.2000 (doc. D annesso all’istanza 5.10.2007);
che il patrocinio è sostanzialmente consistito nell’assistenza al qui istante dall’apertura del procedimento penale a suo carico fino alla sua chiusura, segnatamente durante i suoi interrogatori tenutisi dinanzi al Ministero pubblico, nella fase prima, durante e dopo il pubblico dibattimento e nella stesura della presente istanza;
che il caso – che non era peraltro particolarmente complicato e non esigeva specifici approfondimenti di fatto e/o di diritto, circostanza che difatti l’istante non sostiene – ha di conseguenza esatto un impegno relativamente modesto;
che determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);
che nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;
che – tutto ciò premesso – per quanto concerne l’anno 2000, dall’onorario effettivo indicato in 1’769 minuti, vengono stralciate le prestazioni del 6.9.2000 “Ricevuto fr. 3'000.-- quale anticipo” e del 18.9.2000 “Ricevuto fr. 7'000.-- quale anticipo”, in quanto non giustificate (10 minuti), nonché la prestazione del 26.9.2000 “Coll. con cliente c/o __________”, considerato che quel giorno IS 1 si trovava in carcere e non essendo meglio specificata (120 minuti) (doc. D, dettaglio nota professionale dal 22.8.2000 al 15.11.2001, annesso all’istanza 5.10.2007);
che pertanto – per l’anno 2000 – viene riconosciuto un onorario pari a 1'639 minuti a CHF 220.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 6'009.65;
che a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute – sempre per l’anno 2000 – in CHF 509.75, ridotte a CHF 27.75 quelle inerenti i colloqui telefonici su rete fissa [CHF 0.15/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. C., inc. __________)];
che a questo importo va aggiunta l’IVA pari a CHF 488.95 (calcolata al 7.5% su CHF 6'519.40);
che viene riconosciuto l’esborso di CHF 62.--;
che per l’anno 2000 viene riconosciuto l’importo complessivo di CHF 7'070.35 per spese di patrocinio;
che l’onorario indicato, per l’anno 2001 fino al 15.11.2001, in 360 minuti a CHF 250.--/ora, viene integralmente riconosciuto, segnatamente CHF 1'500.-- (cfr., al proposito, doc. D, dettaglio nota professionale dal 22.8.2000 al 15.11.2001, annesso all’istanza 5.10.2007);
che a questo importo vanno aggiunte le spese riconosciute in CHF 368.40, come esposto (doc. D, dettaglio nota professionale dal 22.8.2000 al 15.11.2001, annesso all’istanza 5.10.2007);
che l’IVA ammonta a CHF 142.-- (calcolata al 7.6% su CHF 1'868.40);
che non viene, per contro, riconosciuto l’importo di CHF 6'453.70, non essendo giustificato da una nota dettagliata ["Considerato che il signor IS 1 ha pagato all’avv. __________ (alle cui dipendenze era l’avv. PR 1) complessivamente fr. 15'976.50, si chiede la rifusione di tale importo” (istanza 5.10.2007, p. 4), ossia la differenza tra CHF 15'976.50 e l’importo di CHF 9'522.80)];
che neppure l’importo di CHF 200.-- per la tassa di giustizia riguardante la decisione 18.9.2001 del giudice dell’istruzione e dell’arresto può essere risarcito, poiché il reclamo presentato dal qui istante è stato soltanto parzialmente accolto (doc. E, decisione 18.9.2001, inc. __________, annesso all’istanza 5.10.2007);
che l’istante postula infine la rifusione dell’importo complessivo di CHF 12'297.25 inerente le prestazioni dal 17.11.2001, di cui CHF 11'754.33 a titolo di onorario (46 ore e 53 minuti a CHF 250.--/ora) (recte: CHF 11'632.50; 46,53 ore, ossia 2'792 minuti a CHF 250.--/ora) (doc. G, schedina pratica datata 27.3.2007, annesso all’istanza 5.10.2007);
che dall’onorario indicato in 46,53 ore (2'792 minuti) inerente le prestazioni dal 17.11.2001 al 26.2.2007, vengono prima di tutto stralciate le prestazioni del 14.3.2002 “Ricevuto decreto di non luogo a procedere” (5 minuti) e del 27.4.2002 “Ricevuto lettera da __________ __________” (10 minuti) essendo estranee a questo procedimento penale, le prestazioni del 25.4.2004 “Fax a __________ (ricorso)” (3 minuti), del 25.4.2005 “Fax a __________ (ricorso)” (3 minuti) e “Fax a __________ (osservazioni al ricorso, 10 p)” (3 minuti), essendo mansioni che vengono svolte dal personale della cancelleria, nonché la prestazione del 25.4.2005 “Studio incarto e redazione)” (480 minuti) relativa alle osservazioni presentate alla CCRP il 25.4.2005 per le quali quest’ultima Camera ha assegnato ad IS 1 CHF 1'500.-- di ripetibili (decisione CCRP 26.2.2007, p. 9, inc. __________); che vengono inoltre dedotti 110 minuti per la prestazione del 15.2.2005 “Processo c/o Pretura penale + trasferta (km 32x2)” [vengono riconosciuti 60 minuti per la trasferta __________ e 310 minuti per il pubblico dibattimento (apertosi alle ore 9:05 e riapertosi alle ore 14:00 per la motivazione del giudizio e la lettura del dispositivo)];
che di conseguenza per le prestazioni dal 17.11.2001 al 26.2.2007 viene riconosciuto un onorario di CHF 9'075.-- (2’178 minuti a CHF 250.--/ora) (doc. G, schedina pratica datata 27.3.2007, annesso all’istanza 5.10.2007);
che a ciò vanno aggiunte le spese ammesse in CHF 1'068.40, come postulato, e l’IVA di CHF 770.90 (calcolata al 7.6% su CHF 10'143.40);
che, tenuto conto di quanto sopra esposto, ad IS 1 va di conseguenza rifusa – a titolo di spese legali – la somma complessiva di CHF 19'995.05, oltre interessi al 5% dal 5.10.2007, come postulato (istanza 5.10.2007, p. 12);
che l’istante chiede il risarcimento dell’importo complessivo di CHF 1'068'353.30 a titolo di danno materiale (cfr., nel dettaglio, istanza 5.10.2007, p. 4 – 9 e 12);
che lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino ha al proposito – in estrema sintesi – ritenuto che nulla gli è dovuto in merito alla suddetta pretesa, richiamando contestualmente il contenuto della decisione 25.1.2006 emanata da questa Camera, in cui è stata integralmente respinta un’istanza ai sensi degli art. 317 ss. CPP (inc. __________), adducendo in particolare che nel caso in esame il PI 5 ha rescisso il rapporto di lavoro con quest’ultimo il 28.8.2000, quindi prima dell’apertura del procedimento penale avvenuto il 5.9.2000, che egli avrebbe assunto un comportamento riprovevole in seno all’istituto bancario e che egli avrebbe, per propria colpa, causato l’apertura del procedimento penale a suo carico (cfr., nel dettaglio, osservazioni 7.12.2007, p. 7 – 16);
che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione" (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale" e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che l'accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;
che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’istante afferma anzitutto di aver perso il proprio lavoro presso __________ __________ a causa del procedimento penale aperto nei suoi confronti;
che il suo patrocinatore sostiene in particolare che "(…). Dal momento che il suo nome era apparso sui giornali (cfr., al proposito, doc. H e doc. I annessi all’istanza 5.10.2007), nessun datore di lavoro era disposto a dargli fiducia per la gestione dei patrimoni altrui. Da rilevare come il signor IS 1 non ha conseguito né il liceo, né studi superiori. (…). A causa della perdita del posto di lavoro presso il __________ __________ e del procedimento penale in corso, al signor IS 1 è stata pure preclusa la possibilità di ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione di fiduciario finanziario (plico doc. J). Poco dopo la sua scarcerazione, avvenuta in data 16.10.2000, il signor IS 1 ha chiesto di poter percepire le indennità di disoccupazione. A seguito della confusione e depressione di cui è stato vittima per il carcere subito, non è riuscito a svolgere le pratiche burocratiche richieste per ottenere tale indennità (cfr. doc. K e L). Il signor IS 1 ha passato tutto l’anno 2001 senza svolgere alcuna attività lavorativa. (...)" (istanza 5.10.2007, p. 5);
che egli ha poi esercitato la sua attività lavorativa, dall’1.1.2002 al 31.12.2002, presso la __________ __________, __________ (doc. R annesso all’istanza 5.10.2007), e dall’1.1.2002 presso la __________ __________ __________, __________ – società che si occupa di investimenti patrimoniali, della consulenza nel settore commerciale e finanziario, del commercio di beni mobili di ogni genere, della prestazione di servizi nel campo del commercio internazionale, dell’amministrazione di sostanza mobiliare e dell’assunzione di mandati fiduciari, di cui IS 1 è membro con diritto di firma individuale dal mese di dicembre 2002 (cfr. estratto del registro di commercio del Cantone Ticino) –, con un salario annuo netto di CHF 25'552.-- (istanza 5.10.2007 e doc. S – W ivi annessi);
che al proposito postula a questa Camera "(…) di valutare se vi sono gli estremi per indennizzare il signor IS 1 per la diminuzione del suo guadagno dal 17.10.2000 sino alla data che codesto Tribunale riterrà essere ancora in un nesso di causalità con l’ingiusta incarcerazione e il procedimento penale", ritenendo che la perdita di guadagno sarebbe da risarcire fino alla data del suo pensionamento, ossia fino al mese di luglio 2025, facendo valere un importo complessivo di CHF 1'068.353.30 (recte: 1'068.353.25), esponendo nel dettaglio i calcoli effettuati e le sue motivazioni (istanza 5.10.2007, p. 5 – 9 e p. 12);
che IS 1 non comprova sufficientemente che vi è un nesso di causalità naturale ed adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e la suddetta pretesa;
che afferma di essere stato licenziato dal suo datore di lavoro il 28.8.2000 (istanza 5.10.2007, p. 6; cfr. anche verbale d’interrogatorio 15.9.2000, p. 3, AI A4), essendo stato precedentemente sospeso dallo stesso istituto bancario;
che solo il 5/6.9.2000 il __________ __________ ha segnalato al Ministero pubblico fatti di possibile rilevanza penale da parte del collaboratore IS 1 (AI 1);
che l’avv. __________ __________, operante presso il Servizio giuridico Ticino del __________ __________, interrogata in qualità di teste il 5.9.2000 dal segretario giudiziario Barbara Corti-Pagani, ha al riguardo dichiarato che "(…). Agli inizi di agosto 2000 il nostro ex-consulente IS 1 era in vacanza. Il responsabile della filiale di __________, sig. __________ __________, ricevette al posto di IS 1 un suo cliente. Controllando la posizione del conto del cliente egli notò che vi era un bonifico a favore del conto della signora __________. Egli ne rimase sorpreso in quanto sapeva che i due clienti, entrambi residenti in __________, non si conoscevano: il responsabile lavora presso la filiale da molti anni e conosce tutta la clientela. Effettuammo quindi dei controlli e ne emerse quanto esposto nel nostro scritto 5.9.2000 (verbale d’interrogatorio 15.9.2000, p. 1, AI A3);
che la rescissione del rapporto di lavoro da parte del __________ __________ è avvenuta prima della segnalazione 5/6.9.2000 al Ministero pubblico, a seguito di un’inchiesta interna condotta dall’istituto bancario, che l’aveva in precedenza sospeso;
che di conseguenza – anche alla luce di quanto sopra esposto – si può ritenere che l’istituto bancario aveva perso la fiducia nei suoi confronti già prima della segnalazione 5/6.9.2000, rispettivamente prima dell’apertura del procedimento penale nei suoi confronti;
che in ogni caso il licenziamento precede temporalmente l’inizio del procedimento, di modo che logicamente quest’ultimo non può essere la causa del primo;
che va inoltre considerato che l’istante ha comunque ammesso, sia dinanzi alla banca, sia dinanzi al procuratore pubblico, diversi comportamenti professionalmente irregolari: anzitutto l’aver utilizzato un conto di un cliente quale conto transitorio su cui far pervenire fondi di altri clienti che poi faceva prelevare a contanti; inoltre e soprattutto di aver proposto ai clienti degli investimenti che non rientrano nella nozione di strumenti d’investimento bancari ordinari, non proposti dall’istituto bancario, nei quali peraltro egli o persone a lui legate erano coinvolte in modo economicamente importante, agendo in tal modo in una situazione di conflitto d’interesse contrario al dovere di fedeltà; di avere iniziato una gestione di un conto pool mischiando fondi propri o di famigliari con quelli di clienti, per una gestione irrita; il tutto in violazione degli usi bancari e dei regolamenti interni della banca;
che anche le difficoltà successive a ritrovare un posto di lavoro non possono essere ricondotte alla pubblicazione dell’apertura del procedimento penale sui quotidiani ticinesi, ma sono principalmente la conseguenza dell’avvenuto licenziamento dell’istante da parte dell’istituto di credito, circostanza di cui gli addetti ai lavori del settore bancario di una piccola piazza finanziaria vengono a conoscenza in breve tempo e in modo capillare;
che per questi motivi il qui istante nulla può pretendere al proposito e quindi si può prescindere dall’esame delle singole pretese di danni materiali;
che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 117 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale deve essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;
che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano particolari motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione (decisione TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. __________);
che nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;
che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;
che al proposito l’istante chiede che gli venga riconosciuto un risarcimento di CHF 1'000'000.-- a titolo di torto morale (istanza 5.10.2007, p. 11);
che IS 1 è stato arrestato il 15.9.2000; il medesimo giorno è stato tradotto dapprima alle carceri pretoriali di __________ (AI 6), e poi alle carceri pretoriali di __________ (AI 8) ed è stato scarcerato il 16.10.2000 (Al 28);
che – in applicazione della prassi in materia – per i trentadue giorni di detenzione preventiva ingiustamente sofferta va riconosciuta la somma di CHF 6'400.-- (CHF 200.--/giorno), oltre interessi al 5% dal 5.10.2007, come postulato (istanza 5.10.2007, p. 12);
che occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di questa somma;
che l’istante evidenzia in particolare la durata del carcere preventivo sofferto presso le carceri pretoriali di __________ e del procedimento penale (sei anni), il fatto che anche la di lui moglie avrebbe subito un’incarcerazione ingiustificata della durata di tre giorni, il fatto di aver perso il suo posto di lavoro presso l’istituto bancario e si è visto rovinare la vita, ciò che ha segnato profondamente la sua persona, sua moglie e suo figlio, producendo parimenti alcuni certificati medici (istanza 5.10.2007, p. 10 e 11 e doc. X – CC) e lamentando inoltre che da parte dell’allora procuratore pubblico vi sarebbe stata una prevaricazione nei suoi confronti (cfr., nel dettaglio, istanza 5.10.2007, p. 10 e 11);
che per quanto concerne la situazione personale e familiare dell’istante, va innanzitutto rilevato che al momento del suo arresto suo figlio __________ (__________) aveva dodici anni;
che __________ __________, direttore della scuola media di __________, su richiesta di __________ e della di lui madre, ha redatto lo scritto datato 1.10.2007, da cui emerge in particolare quanto segue:
"__________ __________, __________ è stato allievo dal settembre 2000 al giugno del 2004 nelle classi dove svolgevo il ruolo di docente di classe. Al momento dei fatti accaduti dalla sua famiglia (settembre 2000), __________ aveva iniziato a frequentare la prima presso la scuola media di __________. __________ ha presentato sin dall’inizio seri problemi di relazione con i compagni: diversi i litigi all’interno della classe, ma anche con altri allievi durante i momenti di ricreazione o prima dell’inizio delle lezioni. In un test sociometrico realizzato ad inizio dicembre 2000 __________ risultava essere l’allievo meno apprezzato dai compagni di classe. Inoltre con alcuni docenti assumeva comportamenti provocatori e maleducati. I miei interventi miravano a portare a riflettere sulla sua situazione e sulle conseguenze dei suoi atti nella relazione con i pari ma anche con gli adulti, e ad un lavoro di mediazione tra lui i compagni ed i docenti. In particolare si cercava di capire i motivi che portavano ai litigi agendo in seguito per dirimere le situazioni. La famiglia veniva coinvolta attraverso colloqui a scuola ed alle volte telefonici. Tale lavoro ha permesso un lento miglioramento della situazione rendendo possibile la gestione di __________ nel contesto scolastico. Anche negli anni successivi si sono presentati, più sporadicamente, problemi di comportamento" (scritto 1.10.2007, doc. AA2);
che dal suddetto documento emerge certamente un disagio e dei problemi di relazione da parte di __________, ma non emerge che gli stessi siano intervenuti proprio a causa dell’apertura del procedimento penale a carico di suo padre;
che il fatto poi che __________ avrebbe rifiutato di parlare con chiunque, anche con lo psichiatra, quando suo padre si trovava in carcere preventivo, non è corroborato da alcun certificato medico, ma unicamente da uno scritto 27.9.2000 dell’avv. PR 1 all’allora procuratore pubblico (doc. AA annesso all’istanza 5.10.2007);
che l’istante ha prodotto uno scritto redatto da __________ e intitolato “Breve racconto della mia vita in quel periodo”, da cui emergono le sue sofferenze (cfr., nel dettaglio, doc. AA1), sulla base del quale si può ammettere una certa ripercussione del procedimento a carico di suo figlio;
che dagli atti risulta che in data 14.9.2000 nei confronti della moglie del qui istante, __________ __________, è stata ordinata la comparizione forzata ai sensi degli art. 117 CPP presso il Ministero pubblico nell’ambito delle informazioni preliminari a suo carico per titolo di truffa e riciclaggio di denaro (AI 4); che il giorno successivo è stata accompagnata in polizia (rapporto d’arresto 15.9.2000, p. 2, AI 6), che lo stesso giorno è stata interrogata dall’allora procuratore pubblico (verbale d’interrogatorio 15.9.2000, AI A5), il quale ha ordinato la sua scarcerazione (ordine di scarcerazione 15.9.2000, AI 10);
che con decisione 13.3.2002 l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer ha decretato il non luogo a procedere nei confronti di __________ __________ per titolo di truffa, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro, essendo emersa la sua estraneità sull’operato del marito (decreto di non luogo a procedere 13.3.2002, NLP __________);
che dallo stesso decreto non risulta, contrariamente a quanto sostiene l’istante, che essa abbia subito tre giorni di detenzione preventiva;
che del resto essa, dopo l’emanazione del decreto di non luogo a procedere nei suoi confronti, avrebbe potuto presentare a questa Camera un’istanza di indennità ai sensi degli art. 317 CPP per far valere eventuali pretese risarcitorie;
che a questa Camera non risulta che essa abbia presentato un’istanza in tal senso di modo che pertanto non può essere risarcito in questa sede;
che l’istante sostiene inoltre che la di lui moglie "(…). A seguito dell’incarcerazione del marito, è caduta in depressione e varie problematiche già presenti si sono riacutizzate", producendo copia di tre certificati medici datati 25.9.2000, 21.3.2002, e 25.6.2007, rilasciati dal dr. med. __________, medico FMH specializzato in medicina interna (doc. X, Y e Z annessi all’istanza 5.10.2007);
che nel certificato medico datato 25.9.2000 il dr. med. __________ ha dichiarato che "(…). La paziente, in mia cura dal 1989 e in cura dal dr. __________ ha necessitato un ricovero urgente al PS dell’__________ il 24.9. sera (20.30) causa dolori … (illeggibile)" (doc. Y annesso all’istanza 5.10.2007);
che dal certificato medico 21.3.2002 risulta che __________ __________ è in cura presso il dr. med. __________ dal 20.1.1989, che "(…). Nel mese di agosto 2000, è stata prescritta una terapia antidepressiva. La paziente è stata in seguito seguita dallo psichiatra Dott. med. __________ __________. È inabile al lavoro quale casalinga almeno parzialmente in seguito a problemi di salute dall’agosto 2000" (doc. Z annesso all’istanza 5.10.2007);
che dal certificato 25.6.2007 risulta in particolare che "(…). La paziente è stata in cura dal 19.9.2000 presso lo psichiatra Dr. __________ __________. È stata inviata d’urgenza lo stesso giorno a causa di un riacutizzarsi della sintomatologia dolorosa, il Dr. __________ l’ha presa in cura (medicamenti e psicoterapia) fino a quando il medico ha lasciato la sua professione in Svizzera. La problematica della paziente era tale che è stata pure chiesta una invalidità quale casalinga che è però stata rifiutata. Per fortuna con il risolversi della situazione giudiziaria del marito e famigliare sembra che la situazione psichica della paziente migliori. Permangono purtroppo disturbi importanti quali eccessi di fame, stanchezze ribelli, insonnia. Malgrado questi sintomi la situazione cardiaca valutata recentemente dal collega Dr. __________ è clinicamente stabile. Impone comunque la sindrome da stress post-traumatica" (doc. X annesso all’istanza 5.10.2007);
che come risulta da quanto riportato, i problemi di salute si sono concretizzati ed acutizzati nel corso del mese di agosto 2000, quindi in relazione alla sospensione prima, al licenziamento poi, del marito qui istante da parte dell’istituto bancario, prima del procedimento penale, di modo che quest’ultimo non è la causa della situazione maturata prima;
che il procedimento penale aperto nei confronti dell’istante dopo il suo licenziamento può avere aumentato le conseguenze, sia a livello fisico sia a livello psicologico, sulla di lui moglie, insorte però già in precedenza, nel corso del mese di agosto 2000, di modo che dev’essere negato il nesso causale con il procedimento penale;
che per quanto concerne la persona di IS 1, egli fino al momento dei fatti accaduti era incensurato (AI 32);
che – come già esposto in precedenza – egli ha subito trentadue giorni di detenzione preventiva ed è stato separato dalla sua famiglia in quel periodo;
che con riferimento al suo stato di salute il qui istante sostiene che egli era "(…) già stressato a seguito del clima “pesante” presso il __________ __________, con l’arresto e la pubblicazione dello stesso sui quotidiani ticinesi è a sua volta caduto in una depressione post traumatica con conseguente isolazione del resto della comunità (doc. BB e CC) e senso di persecuzione da parte del Procuratore Stauffer e da parte del __________ __________ " (istanza 5.10.2007, p. 10);
che al proposito ha prodotto due certificati medici, rilasciati dal dr. med. __________, datati 14.3.2002 e 22.6.2007 (doc. BB e CC annessi all’istanza 5.10.2007);
che dagli stessi risulta in particolare che "(…). Alla fine 1999 (mi) consulta perché lavora tanto è stressato, lo status clinico è assolutamente normale come pure gli esami di laboratorio, il peso è stabile a 83 kg. Non viene instaurata nessuna terapia. Nel 2000 ha nel mese di agosto una terapia con anti-depressivi SSRI (Zoloft 50 mg 1xdie) e induttori del sonno (Sonata 10 mg 1cpr) per stanchezza, inappetenza, palpitazioni, disturbi del sonno, preoccupazioni e stress lavorativo. Il paziente è visto il 10 il 17 e il 24/8/2000. Si assiste ad una perdita di peso fino a 75 kg. Malgrado le mie insistenze non vuole arrestare il lavoro che a mio avviso è fonte di stress e responsabile della “depressione reattiva” come avevo giudicato al momento la situazione clinica del paziente. Tutto si complica nel frattempo con una serie di problemi che colpiscono pure i famigliari (la moglie). (…). Il paziente ha comunque delle sequele psichiche a seguito della carcerazione presso le carceri pretoriali di __________. A volte dorme male, soffre di incubi, ha grossi problemi di concentrazione e lavorativi con i suoi clienti. La situazione famigliare è pure stata critica con sviluppo di sentimenti di incapacità, problemi relazionali con i vicini e compaesani. Conoscendo il paziente anche al di fuori della relazione medico-paziente, noto che non frequenta più i soliti ambienti, ritrovi del paese che gli erano abituali prima della carcerazione e della notizia apparsa su tutti i media. Attraversa pure un momento famigliare difficile con i genitori, pur negando sempre in ogni modo qualsiasi difficoltà. A posteriori la diagnosi di depressione reattiva era corretta mentre al momento attuale si può esprimere la diagnosi di stress post-traumatico. (…)" (certificato medico 22.6.2007, p. 1 e 2, doc. BB annesso all’istanza 5.10.2007);
che in relazione allo stato di salute dell’istante occorre ricordare la cosiddetta teoria della predisposizione costituzionale – ossia una particolare disposizione del danneggiato per danni corporali emergenti dallo stato del corpo umano oppure la tendenza di quest’ultimo a reazioni gravi e anormali in relazione a danneggiamenti – quale motivo di riduzione e che assume rilevanza pure in caso di responsabilità causale (R. WALLIMANN BAUR, op. cit., p. 154 e riferimenti); nell’ipotesi in cui una persona innocente dovesse subire – a causa di un procedimento penale aperto nei suoi confronti – un pregiudizio (sotto forma di “Schaden” oppure di “immaterielle Unbill”) influenzato da questa predisposizione, è dato un motivo di riduzione nella commisurazione del risarcimento (R. WALLIMANN BAUR, op. cit., p. 154 e riferimenti);
che nel caso in esame è dato un motivo di riduzione nella commisurazione del risarcimento, considerato che l’istante già nel mese di agosto, prima dell’apertura del procedimento penale a suo carico e a carico della di lui moglie, soffriva di una depressione reattiva, come attestato dal suo medico;
che pertanto è vero che alla vicenda è stato effettivamente dato risalto sui quotidiani ticinesi, comprovato dall’articolo apparso sul CdT il __________ intitolato "__________" e il __________ intitolato "__________", in cui il redattore ha indicato nome, cognome e domicilio dell’istante, suscitando senza dubbio scalpore perlomeno tra la popolazione locale (cfr. doc. H e I annessi all’istanza 5.10.2007);
che comunque lo Stato non è chiamato a rispondere degli articoli di giornale o del modo con cui sono redatti (indicando o meno il nome delle persone, ecc.), a meno che sia provato che gli stessi articoli siano indotti o diretta conseguenza di informazioni date ai giornali;
che per quanto attiene all’asserzione dell’istante secondo cui l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer avrebbe assunto un atteggiamento scorretto nei suoi confronti (cfr., al proposito doc. DD, EE, FF, GG, HH, II, JJ, E, KK, LL annessi all’istanza 5.10.2007), va rilevato che se è vero che il giudice dell’istruzione e dell’arresto con decisione 18.9.2001 ha parzialmente accolto il reclamo presentato da IS 1 ["(…). In conclusione il reclamo deve essere (parzialmente) accolto per ciò che concerne la richiesta d’acquisizione (da effettuarsi da parte del Procuratore pubblico) degli estratti completi delle relazioni presso il __________ __________ riconducibili ai clienti __________, __________ e __________, ma unicamente nell’eventualità che si estenda l’accusa, o si emani un decreto d’accusa senza preventiva formale opposizione, per l’ipotesi di amministrazione infedele. Per quanto concerne la richiesta di contraddittorio tra l’accusato e la teste __________, il reclamo è respinto" (doc. E, decisione 18.9.2001, p. 10, inc. __________, annesso all’istanza 5.10.2007)], è altrettanto vero che ciò non comprova, e del resto dagli atti nemmeno risulta, che l’allora magistrato inquirente avrebbe abusato del proprio potere oppure non avrebbe ottemperato alle norme del CPP a scapito del qui istante;
che del resto nemmeno il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha sollevato una possibile "prevaricazione" da parte dell’allora procuratore pubblico nei suoi confronti;
che per il fatto poi di aver perso il proprio lavoro presso il __________ __________, che "(…) di fatto si è visto rovinare la vita" e che "di fatto difficilmente potrà reintegrarsi lavorativamente e raggiungere il livello raggiunto presso il __________ __________ " (istanza 5.10.2007, p. 11), va ricordato – come esposto in precedenza – che l’istante, indipendentemente dal periodo di detenzione di trentadue giorni, aveva già perso il proprio posto di lavoro in qualità di consulente, avendo il predetto istituto bancario rescisso con lui il rapporto di lavoro prima della segnalazione 5.9.2000, prima dell’apertura del procedimento penale a suo carico, prima del suo arresto;
che per quanto concerne infine la durata del procedimento penale non emerge che il qui istante durante il pubblico dibattimento abbia invocato la violazione del principio di celerità;
che – tutto ciò considerato – questa Camera ritiene di poter equamente quantificare il risarcimento del torto morale, in particolare per le sofferenze del figlio, in CHF 10'000.--, cui va aggiunto l’importo di CHF 6'400.-- per i trentadue giorni di detenzione preventiva ingiustamente sofferta oltre interessi al 5% dal 5.10.2007, come postulato;
che l’importo qui riconosciuto, tiene conto sia della sofferenza fisica e psichica per l’istante e per la sua famiglia, causata dall’arresto, dalla durata della detenzione preventiva, dalla gravità delle accuse che sono state rivolte ad un padre di famiglia sino a quel momento incensurato, dalla circostanza che un’ampia cerchia di persone è venuta a conoscenza del suo arresto e dallo scalpore suscitato dai mass media, sia della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come avvalorato nel giudizio 15.2.2005 della Pretura penale (inc. __________), nel giudizio 26.2.2007 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________) e nella presente decisione;
che sul totale riconosciuto vanno inoltre versati gli interessi al 5% dal 5.10.2007, come domandato;
che l’istante postula infine un’indennità pari a CHF 100'000.-- richiamando l’art. 318 CPP – secondo cui chiunque ha subito una detenzione illegale ha diritto a un’indennità –, "(…) tenuto conto della durata di 31 (recte: 32) giorni di detenzione illegale, (…)" (istanza 5.10.2007, p. 11);
che a giudizio di questa Camera il qui istante ha subito una detenzione legittima, in relazione ai gravi indizi di colpevolezza a suo carico ed ai motivi di interesse pubblico (pericolo di collusione) come esatto dal verbale di notifica di arresto e di decisione 16.9.2000 dell’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudio Lepori (AI 11): il fatto che egli sia stato prosciolto rende la sua detenzione ingiusta, ma non illegale e conseguentemente l’art. 318 CPP non può trovare applicazione al caso di specie (N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 318 CPP);
che pertanto la suddetta pretesa non può essere accolta;
che come stabilito in passato dalla giurisprudenza di questa Camera, l’applicazione dell'art. 44 cpv. 1 CO consente al giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato, segnatamente se l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10). Lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento riprovevole di un accusato (decisioni di questa Camera 14.3.2006, inc. __________);
che statuendo il 10/17.4.2007 (1P.212/2006) su un caso giudicato da questa Camera, il Tribunale federale ha ritenuto che:
“Il rifiuto o la riduzione dell'indennità sono per contro compatibili con la Costituzione e la Convenzione quando l'interessato abbia provocato l'apertura del procedimento penale o ne abbia complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica, e che sia in rapporto di causalità con l'importo imputatogli (DTF 119 Ia 332 consid. 1b, 116 Ia 162 consid. 2). Il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti (DTF 116 Ia 162 consid. 2c) e fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti (DTF 112 Ia 371 consid. 2a in fine). Deve al proposito prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione dell'indennità (DTF 116 Ia 162 consid. 2c)”;
che in un altro recente caso (decisione TF 1P.823/2006 del 13.2.2007), con riferimento all’art. 163a CPP/VD, l’Alta Corte ha pure stabilito che:
“Cette disposition confère un large pouvoir d'appréciation à la juridiction intimée, qui est toutefois limité par l'interdiction de l'arbitraire. Elle prévoit explicitement que l'indemnité peut être refusée lorsque le requérant a provoqué ou compliqué fautivement la poursuite. La présomption d'innocence, consacrée par l'art. 6 par. 2 CEDH, interdit cependant de prendre une décision défavorable au prévenu acquitté en laissant entendre que celui-ci semble coupable de l'infraction qui lui était reprochée. En outre, le refus de l'indemnité n'est tenu pour compatible avec l'interdiction de l'arbitraire que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours; à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162). Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle (ATF 116 Ia 162 p. 169) et fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine p. 374). D'une façon générale, le juge peut prendre en considération toute règle juridique, appartenant au droit fédéral ou cantonal, public, privé ou pénal, écrit ou non écrit, pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier le refus de l'indemnité (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 169). Il peut retenir, le cas échéant, que l'intéressé a créé un état propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les précautions nécessaires à sa prévention, ce qui est contraire au droit civil (ATF 95 II 93 consid. 2 p. 96)”;
che questa giurisprudenza è stata poi codificata nel nuovo art. 319a CPP, entrato in vigore il 18.8.2006, secondo il quale l’indennità può essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell’accusato prosciolto;
che nel presente caso, e come indicato in relazione al danno materiale richiesto, il qui istante ha certamente avuto un comportamento contrario a quelli che erano i suoi obblighi di funzionario bancario e di consulente, tant’é che egli è stato dapprima sospeso, poi licenziato dal proprio datore di lavoro; in particolare dall’inchiesta interna dell’istituto bancario e dal procedimento penale emerge che egli ha usato in modo improprio dei conti di clienti trasformandoli in conti transitori, che ha proposto ai clienti un investimento non ordinario nel quale era già (lui o persone a lui vicine) pesantemente coinvolto in modo economico, che ha iniziato una gestione di un conto pool con fondi propri e di clienti in modo certamente non corrispondente agli usi e ai regolamenti interni della banca;
che in tal modo egli ha contribuito alla circostanza che il proprio datore di lavoro lo licenziasse e lo segnalasse alla magistratura;
che, alla luce di quanto sopra esposto, emerge che IS 1 abbia concorso effettivamente a provocare l’apertura del procedimento penale con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile e bancario (in particolare che egli abbia assunto un comportamento riprovevole in seno all’istituto bancario), come indicato a p. 12 della presente decisione, e ciò rende applicabile, alla fattispecie in esame, l’art. 319a CPP e la giurisprudenza di questa Camera, confermata anche dal Tribunale federale: quanto ricostruito conduce, infatti, in base all’art. 44 cpv. 1 CO, a far ritenere che l’istante sia corresponsabile, almeno nella misura del 25%, del procedimento e del danno conseguente;
che le spese di patrocinio riconosciute in CHF 19'995.05, vengono quindi ridotte a CHF 14'996.30 ed il torto morale riconosciuto in CHF 16'400.--, viene ridotto a CHF 12'300.--, oltre interessi;
che l’istante protesta infine le ripetibili di questa sede;
che l’indennità dovuta ad IS 1 ammonta a CHF 28'146.30, di cui CHF 14'996.30 per spese di patrocinio, oltre interessi, CHF 12'300.-- per torto morale, oltre interessi, e CHF 850.-- per spese legali dipendenti dal presente procedimento;
che giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave;
che nella fattispecie non sono dati i citati presupposti, il procedimento penale, come si evince dagli atti, non apparendo del tutto ingiustificato;
che pertanto si prescinde dall'applicazione di detta disposizione;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 10'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 10'100.--, sono poste a carico del qui istante, abbondantemente soccombente, per la somma di CHF 9'900.--.
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 26.2.2007 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________), rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 28'146.30, oltre interessi al 5% dal 5.10.2007 su CHF 27'296.30.
2.La tassa di giustizia di CHF 10'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 10’100.-- (diecimilacento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 9'900.-- (novemilanovecento).
3.Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
per conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria