Incarto n.
60.2007.389

 

Lugano

12 novembre 2007/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 30.4/9.10.2007 presentata dall’

 

 

 

IS 1

 

 

 

tendente ad ottenere informazioni riguardo all’esito dato a tre denuncie relative ad un naturalizzando;

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico in data 30.4.2007, ed è stata trasmessa solo in data 9.10.2007 a questa Camera per evasione, con scritto accompagnatorio di preavviso favorevole;

 

 

richiamate le osservazioni 15/16.10.2007 di PI 1 con le quali comunica di non opporsi alla trasmissione degli atti;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

 

 

In fatto ed in diritto

                                     

                                   1.   Da quanto trasmesso dal Ministero pubblico risulta che siano stati aperti tre procedimenti penali nei confronti di PI 1: i primi due (inc. MP ____________________) sono sfociati nel decreto d’accusa 25.10.2007 (DA __________); il terzo, basato su un rapporto di polizia del 23.2.2005 (MP __________), è sfociato nel decreto d’accusa 27.8.2007 (DA __________).

 

 

                                   2.   In relazione ad una richiesta di naturalizzazione, la polizia ha comunicato all’Ufficio istante l’esistenza di pratiche presso il Ministero pubblico. Donde la presente richiesta, alla quale ha aderito il Ministero pubblico, mentre l’interessato non vi si è opposto.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Questa Camera ha già ammesso (inc. __________) l’esistenza di un legittimo interesse da parte del Municipio di un Comune che, nell’ambito dell’esame di una domanda di naturalizzazione, aveva saputo, dall’indagine esperita presso il Comando di polizia cantonale, che nei confronti del postulante era stato aperto un procedimento penale. L’istanza era stata ammessa con riferimento alle ragioni addotte, alla facoltà dell’autorità chiamata a decidere nella specifica questione (cfr. art. 15, risp. 26 LCCit), allo scopo e alle facoltà d’indagine ad essa attribuite (art. 49 b LCit, art. 16 LCCit risp. 14 lett. c o 26 cpv. 1 lett. b LCit), al suo vincolo al segreto d’ufficio, ed in fine, all’art. 17 LCCit, che prevede segnatamente la facoltà delle autorità comunali e cantonali di chiedere informazioni alla polizia cantonale e ad ogni altro ufficio pubblico, fra i quali rientrano pure le autorità giudiziarie.

 

 

                                   5.   In un’altra decisione, un’istanza era stata respinta (inc. CRP __________) in quanto erano richieste informazioni su procedimenti e decisioni che non figuravano più, perché cancellate, dall’estratto del casellario giudiziale, in relazione all’art. 80 vCP ed alle specifiche norme dell’Ordinanza sul casellario giudiziale (RS 331). Questa Camera aveva ritenuto che la documentazione che il richiedente la naturalizzazione doveva presentare al Municipio (in virtù dell’art. 1 del Regolamento RLCCit del 10.10.1995), ed in particolare l’estratto del casellario giudiziale (art. 1 cpv. 2 lett. c OLCCit.), fosse certamente sufficiente per verificare se il richiedente si fosse conformato all’ordine giuridico svizzero (art. 14 lett. c LCCit, Messaggio del 26.8.1987 p. 305 nella versione tedesca).

 

 

                                   6.   Nel presente caso, è dato certamente un interesse giuridico legittimo a favore dell’Ufficio istante, in quanto si tratta di informazioni relative a procedimenti recenti, e la richiesta è tesa alla valutazione dei fatti con riferimento alla richiesta di naturalizzazione. Occorre anche considerare l’assenza di opposizione della persona interessata.

 

 

                                   7.   L'istanza è accolta. Il testo dei due decreti d’accusa sarà trasmesso dopo la crescita in giudicato della presente decisione.

 

 

                                   8.   Considerati i motivi e la natura dell’Ufficio istante, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle spese.

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamato l’art. 27 CPP,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta.

 

 

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

 

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria