Incarto n.
60.2007.405

 

Lugano

19 maggio 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 16/17.10.2007 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 4.10.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

richiamato lo scritto 26.10.2007 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, che comunica di non avere osservazioni da formulare;

 

 

richiamato altresì lo scritto datato 16.10.2007 e ricevuto da questa Camera il 29.10.2007 della Divisione della giustizia, che si rimette alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico;

 

 

rilevato che la Pretura penale ha trasmesso l’incarto senza presentare osservazioni;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che in data 12.2.2007 il sostituto procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di ingiuria "per avere, il 4.09.2006, a __________, tacciando __________ __________ __________ __________ di “puttana troia” offeso il di lei onore" e di minaccia "per avere, in data 4.09.2006, (a) __________, usando grave minaccia incusso timore o spavento a __________ __________ __________ (__________) e in specie asserendo telefonicamente che gliela avrebbe fatta pagare" (DA __________);

 

 

                                         che ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 960.--, corrispondente a 16 aliquote da CHF 60.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese e alla revoca del beneficio della sospensione condizionale di due pene detentive inflitte nei suoi confronti il 27.10.2004 e il 6.2.2006 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e meglio come descritto nel decreto di accusa 12.2.2007 (DA __________);

 

 

                                         che con scritto 1/2.3.2007 IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, ha interposto formale opposizione al suddetto decreto di accusa (doc. A – inc. MP DA __________);

 

 

                                         che con giudizio 4.10.2007 il giudice della Pretura penale Damiano Stefani ha prosciolto IS 1 da entrambe le imputazioni (sentenza 4.10.2007, inc. __________);

 

 

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 3'392.85 per spese di patrocinio e ripetibili di questa sede;

 

 

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

 

 

                                         che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

 

 

                                         che per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha quindi diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

 

 

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

 

 

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

 

 

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

 

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

 

 

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

 

 

                                         che con decisione 12.4.2007 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudia Solcà ha ammesso al beneficio del gratuito patrocinio IS 1 (inc. Giar __________);

 

 

                                         che, essendo stato prosciolto dalle accuse, IS 1 ha nondimeno diritto di chiedere un’indennità per ingiusto procedimento;

 

 

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 3'392.85, di cui CHF 2'958.35 a titolo di onorario (710 minuti a CHF 250.--/ora) e CHF 434.50 di spese (doc. 1.c annesso all’istanza 16/17.10.2007);

 

 

                                         che la tariffa applicata ed il dispendio orario appaiono conformi ai predetti principi;

 

 

                                         che viene pertanto riconosciuto l’onorario richiesto;

 

 

                                         che interessi di mora non sono pretesi;

 

 

                                         che all’istante va di conseguenza rifuso l’importo di CHF 2'958.35, come postulato;

 

 

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

 

 

                                         che non si prelevano tassa di giustizia e spese, considerato che l’istanza è integralmente accolta.

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta.

 

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 4.10.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'958.35.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

                                         per conoscenza:

                                     

 

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                            La segretaria