|
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
|
segretaria: |
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 17/19.10.2007 presentata da
|
|
IS 1
|
|
|
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale aperto nei confronti di un farmacista; |
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 18/19.10.2007, con scritto accompagnatorio nel quale ha preavvisato favorevolmente la stessa;
richiamate le osservazioni 26/29.10.2007 del patrocinatore del dr. PI 2 con le quali chiede di consentire l’accesso agli atti solo alla fine dell’istruttoria, o comunque dopo che l’accusato e la difesa abbiano potuto esaminare gli atti dell’incarto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del dr. PI 1 (inc. MP __________). L’istituto qui istante è stato informato dal __________ dell’avvenuta apertura dell’inchiesta.
2. Conseguentemente, l’Istituto istante chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento penale. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre il patrocinatore del dr. PI 1 chiede di posticipare l’accesso agli atti alla fine dell’inchiesta, in ogni caso successivamente alla concessione dell’accesso agli atti del procedimento da parte del procuratore pubblico all’accusato ed alla difesa.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso, con riferimento agli art. 86, 87 e 90 della Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici, è pacifico che sia dato un interesse giuridico legittimo a favore dell’Istituto istante.
5. L’istanza è di principio accolta. Dopo la crescita in giudicato della presente decisione, e dopo la concessione dell’accesso agli atti dell’incarto penale a favore dell’accusato e della sua difesa, l’Istituto istante potrà compulsare gli atti del procedimento penale ed estrarre copie degli stessi presso il Ministero pubblico di Lugano, limitatamente a quelli pertinenti alle proprie incombenze.
Non si giustifica al contrario di attendere la fine dell’istruttoria e l’emissione dell’atto d’accusa o dell’atto di abbandono per concedere solo successivamente l’accesso agli atti all’Istituto, in quanto le due procedure possono se del caso proseguire in modo parallelo.
6. Considerata la funzione pubblica dell’Istituto istante, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
.
4. Intimazione:
|
|
- |
|
terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
|
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria