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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretario: |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
sedente per statuire sul ricorso 29/30.1.2007 presentato da
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RI 1
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Contro |
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la decisione di chiusura 28.12.2006 emanata dal procuratore pubblico Fiorenza Bergomi nell’ambito del procedimento di assistenza giudiziaria internazionale dipendente da commissione rogatoria 30.10/16.11.2006, e relativi complementi 22.11.2006 e 23.11.2006, della __________ __________ (inc. Rog. __________); |
richiamate le osservazioni 12.2.2007 del procuratore pubblico e 19/20.2.2007 dell’Ufficio federale di giustizia, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con commissione rogatoria 30.10/16.11.2006, completata il 22.11.2006 ed il 23.11.2006, la __________ ha inoltrato alle autorità svizzere domanda di assistenza internazionale nell’ambito del procedimento penale a carico di __________, __________ e __________ per titolo di associazione a delinquere (art. 416 CPI), appropriazione indebita (art. 646 CPI) e malversazione a danno dello Stato (art. 316bis CPI). L’autorità rogante accusa i denunciati di essersi indebitamente appropriati a far tempo dal 2002, nell’ambito dell’attività da essi svolta in seno all’organizzazione non lucrativa di utilità sociale “__________”, di denaro da destinare al sostegno dei minori nei paesi in via di sviluppo.
Più in particolare, le autorità __________ hanno richiesto alle autorità svizzere l’acquisizione della documentazione bancaria inerente il conto n. __________ __________ aperto presso __________, __________, su cui sarebbe confluito parte del denaro, l’individuazione ed il sequestro presso il medesimo istituto bancario delle relazioni riconducibili agli indagati, nonché l’identificazione e l’interrogatorio dei responsabili di una finanziaria con sede a __________, cui fa riferimento __________, interrogato nel procedimento estero quale persona informata sui fatti.
b. Con decisione di entrata in materia e esecuzione parziale 29.11.2006 intimata a __________, il procuratore pubblico ha parzialmente accolto la richiesta ed ordinato l’identificazione ed il sequestro delle relazioni bancarie.
In data 4.12.2006 RI 1, commerciante di valori mobiliari ai sensi della Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM), ha trasmesso al Ministero pubblico la documentazione relativa alla relazione n. __________ __________ intestata a __________ (conto mai attivato), alla relazione n. __________ __________ intestata a __________ (conto operativo), nonché i documenti di apertura della relazione n. __________ __________ intestata a __________ (pure operativa, AI 8).
Da parte sua, con scritto 12/14.12.2006 __________ ha trasmesso la completa documentazione inerente la relazione n. __________ __________, intestata a RI 1, che risulta essere stata aperta il 28.3.2002 unicamente quale “conto di transito” (AI 10).
c. Senza esperire ulteriori atti, con decisione di chiusura 28.12.2006 il procuratore pubblico ha accolto la richiesta di assistenza e disposto la trasmissione della suddetta documentazione, osservando in particolare che “quanto raccolto non è manifestamente estraneo alla rogatoria ed appare utile all’autorità rogante per l’accertamento di fatti oggetto del procedimento penale pendente all’estero”.
d. Con tempestivo gravame, RI 1 si oppone alla trasmissione di tutta la documentazione bancaria relativa al conto n. __________ __________ (punto 2. capoverso 4 del dispositivo della decisione impugnata), e chiede che venga limitata ai giustificativi delle operazioni riconducibili a __________, __________ e __________, transitate sul citato conto di “passaggio”.
La ricorrente – esposti i fatti – censura la violazione del principio della proporzionalità e del diritto di essere sentiti.
Sostiene anzitutto che lo scopo prefisso nella rogatoria sarebbe già stato raggiunto dall’invio della documentazione completa dei conti riconducibili a __________, __________ e __________, mentre l’ulteriore documentazione relativa al conto __________, su cui sono transitati importi di altri suoi clienti, risulterebbe senza rapporto con il reato perseguito e manifestamente inutile a far progredire le indagini. Sostiene poi che la decisione impugnata difetterebbe di motivazione, nella misura in cui non espone i fatti, non precisa il suo ruolo di commerciante di valori mobiliari ed in particolare non contiene alcun cenno ai motivi che hanno indotto il procuratore pubblico a trasmettere la completa documentazione bancaria del conto __________.
e. Con osservazioni 12.2.2007, il procuratore pubblico evidenzia in particolare come non sia possibile escludere che altri clienti della ricorrente siano stati beneficiari di importi versati dagli indagati e, più in generale, che il conto sia stato utilizzato per ulteriori transazioni sospette. È infine dell’avviso che il diritto di essere sentiti della ricorrente è stato salvaguardato dall’inoltro del presente gravame.
f. Con osservazioni 19/20.2.2007, l’Ufficio federale di giustizia sottolinea la connessione tra il conto __________ e l’inchiesta estera, per cui la rilevanza potenziale della documentazione bancaria sarebbe data e la trasmissione di tutti i documenti giustificata.
in diritto
1. 1.1.
Nell’ambito dell’assistenza giudiziaria la legittimazione è riconosciuta solo alle persone o società direttamente sottoposte ad una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio) e che hanno un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lit. b AIMP).
1.2.
Con riferimento ai documenti di cui al punto 2. capoverso 4 del dispositivo della decisione impugnata, la legittimazione di RI 1, titolare della relazione n. __________ __________ aperta presso __________, appare pertanto pacifica (DTF 130 II 162).
La trasmissione degli ulteriori documenti, acquisiti direttamente da RI 1 (punto 2. capoversi 1-3 della decisione impugnata), non è invece stata impugnata ed è quindi regolarmente cresciuta in giudicato.
2. 2.1.
In virtù del principio della proporzionalità, l’assistenza giudiziaria può essere concessa nella misura in cui sembri necessaria all’estero per il procedimento penale (decisione TF 1A.205/2006 del 7.12.2006). La questione a sapere se le informazioni richieste siano necessarie o semplicemente utili deve essere lasciata, di massima, all’autorità rogante: l’autorità rogata non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull’opportunità di assumere o meno determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell’autorità estera che conduce le indagini. In altri termini, l’assistenza può essere rifiutata solo se le informazioni richieste appaiono abusive e del tutto inidonee a far progredire le indagini, di modo che la domanda appaia come una ricerca di prove generale e indeterminata (DTF 122 II 376; 121 II 241).
Il principio della proporzionalità impedisce invece all’autorità rogata di prestare un’assistenza maggiore di quella richiesta (DTF 118 Ib 111). La giurisprudenza ha nondimeno precisato che le domande rogatorie devono essere interpretate secondo il senso che può essere loro ragionevolmente attribuito, permettendo anzi un’interpretazione estensiva, allo scopo di prevenire la presentazione di ulteriori complementi (DTF 121 II 241).
2.2.
Per garantire il diritto di essere sentito e il rispetto dello stesso principio della proporzionalità nonché per evitare eventuali ricorsi, in assenza di un consenso all’esecuzione semplificata (art. 80c AIMP), il Tribunale federale ha precisato che l’autorità rogata deve concedere agli aventi diritto la possibilità, concreta ed effettiva, di consultare la documentazione acquisita: essa deve quindi offrire agli interessati, affinché possano adempiere al loro dovere di cooperazione, un termine per addurre, riguardo ad ogni singolo documento, gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna, emanando in seguito una decisione di chiusura accuratamente motivata (decisione TF 1A.31/2004 del 23.12.2003; DTF 130 II 14).
3. 3.1.
In concreto, la commissione rogatoria espone in modo chiaro i fatti che sostanziano le ipotesi accusatorie. Le autorità __________ precisano in particolare che le indagini esperite hanno permesso di appurare l’esistenza di una relazione bancaria n. __________ __________, utilizzata nell’ambito della commissione dei reati. __________ __________, coordinatore in __________ per conto dell’organizzazione “__________”, più volte interrogato quale persona informata sui fatti, ha infatti affermato di avere ricevuto precise istruzioni dagli indagati di versare parte del denaro raccolto grazie alla beneficenza pubblica e privata su un conto corrente aperto presso __________ di __________, con causale __________ (poi __________) denominato per l’appunto __________.
È pertanto indubbio, e del resto nemmeno contestato, che tra RI 1 ed i reati oggetto di indagine da parte delle autorità inquirenti estere sussista una relazione diretta ed oggettiva.
3.2.
Nondimeno, dalla documentazione bancaria acquisita in esecuzione della rogatoria appare altrettanto pacifico che la relazione __________, quale “conto di passaggio”, sia servita unicamente per far transitare (almeno in buona parte) fondi di pertinenza di diversi clienti, tra i quali un indagato. La funzione di conto di passaggio risulta inequivocabilmente dalla dichiarazione 28.3.2002 sottoscritta dalla ricorrente all’intenzione dell’istituto bancario al momento dell’apertura del conto (AI 10).
Riguardo all’indagato, tale funzione risulta anche dai documenti trasmessi da RI 1.
Già alla luce di queste considerazioni, la trasmissione di tutta la documentazione bancaria del conto __________, comprensiva degli estratti conto per il periodo dall’apertura al 29.11.2006, degli estratti patrimoniali e di sette conferme relative al conto deposito, appare manifestamente sproporzionata, ben oltre quanto richiesto dalle stesse autorità roganti, che non potevano certo sapere che si trattasse di un “conto di passaggio” intestato ad un commerciante di valori mobiliari, su cui transitavano fondi in buona parte di clienti, ignari ed estranei alla procedura penale estera.
Per la maggior parte la movimentazione del conto __________ non ha alcun legame con il procedimento __________ ed appare pertanto, già di primo acchito, sprovvista di qualsiasi interesse per le autorità inquirenti estere.
Infondate risultano le osservazioni del procuratore pubblico riguardo ad asseriti nove clienti con diritto di firma sulla relazione bancaria di passaggio, a suo dire potenziali beneficiari di importi versati dagli indagati: si tratta in realtà di collaboratori della ricorrente (come risulta dall’estratto del Registro di commercio del Canton Ticino), autorizzati a compiere atti giuridici per conto della ricorrente nei confronti di __________, per tutti i valori patrimoniali depositati come pure a sottoscrivere ulteriori impegni.
4. 4.1.
Come esposto in narrativa, a seguito dell’ordine di sequestro inviato a __________, con scritto 4.12.2006 RI 1 ha trasmesso al Ministero pubblico la documentazione relativa ai conti __________, n. __________ __________ e n. __________ __________, precisando inoltre di essere titolare della relazione n. __________ __________ (AI 8).
Il procuratore pubblico, malgrado fosse a conoscenza della titolarità del conto __________ da parte di RI 1 e della sua funzione di “conto di passaggio”, non ha mai contattato la qui ricorrente in vista di una cernita dei documenti raccolti, in particolare da __________. In contrasto con la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 130 II 14), con decisione di chiusura 28.12.2006 si è invece limitato ad invocare il principio dell’utilità potenziale ed ordinato la trasmissione, in blocco, di tutta la documentazione bancaria.
4.2.
Il mancato rispetto della procedura prevista dal Tribunale federale comporta l’annullamento parziale della decisione impugnata per violazione del diritto di essere sentito e del principio della proporzionalità.
Nel rispetto del doppio grado di giudizio, la documentazione inerente la relazione n. __________ __________ deve pertanto essere ritornata al procuratore pubblico, affinché proceda alla cernita con il concorso di RI 1. A quest’ultima spetterà l’onere di collaborare ed indicare, in modo chiaro e dettagliato, i documenti della relazione __________ connessi con il conto n. __________ __________ intestato a __________ ed il conto n. __________ __________ intestato a __________, nonché di provare l’estraneità degli altri movimenti.
4.3.
Considerato il ritorno dell’incarto per accoglimento del ricorso, il procuratore pubblico potrà procedere anche all’audizione dei responsabili della finanziaria con sede a __________ (identificata nella RI 1) che si sono occupati delle relazioni di cui è prevista la trasmissione.
5. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese; lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente – che ha fatto capo ai servizi di un legale – congrue ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli articoli di legge applicabili,
pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Con riferimento al punto 2. capoverso 4 del dispositivo, la decisione di chiusura 28.12.2006 è parzialmente annullata ai sensi dei considerandi.
§§ Il procuratore pubblico Fiorenza Bergomi procederà alla cernita della documentazione bancaria inerente il conto n. __________ __________ aperto presso __________, in concerto con RI 1, __________.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
PI 1
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario