Incarto n.
60.2007.429

 

Lugano

4 dicembre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 30.10/2.11.2007 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale;

 

 

richiamate le osservazioni 6.11.2007 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;

 

richiamate le osservazioni 8/9.11.2007 del patrocinatore di PI 2 con le quali comunica di non opporsi all’accoglimento dell’istanza, ma chiede di sospenderla fino al momento in cui sarà loro concesso l’accesso agli atti;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

                                     

                                   1.   A seguito di una denuncia il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________). In questo ambito il procuratore pubblico ha operato una segnalazione alla __________ istante in data 5.10.2007, poi precisata ulteriormente in data 22.10.2007. Conseguentemente la __________ istante ha presentato la presente richiesta.

 

                                   2.   Alla richiesta non si oppone il patrocinatore di PI 2, che però chiede di sospendere la stessa fino al momento in cui sia stato loro concesso l’accesso ali atti del procedimento penale.

 

 

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                         L’art. 27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione: “Oltre i casi previsti dal presente codice,(…)”. Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP). Al contrario non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo appare anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).

 

 

                                   4.   Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________). Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP).

 

 

 

 

                                   5.   Nel presente caso, in considerazione degli elementi illustrati dal procuratore pubblico nelle sue segnalazioni del 5.10.2007 e del 22.10.2007, nonché dell’accordo di principio di PI 2 alla concessione dell’accesso agli atti, si deve concludere all’esi-stenza di un interesse giuridico legittimo a favore della __________ istante.

 

 

                                   6.   L’istanza è accolta. Dopo la crescita in giudicato della presente decisione, e dopo la concessione all’accusato ed al suo patrocinatore dell’accesso agli atti, la __________ istante potrà compulsare gli atti del procedimento penale presso il Ministero pubblico.

 

 

                                   7.   Considerati gli artt. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli artt. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                     

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

 

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

patr. da: PR 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria