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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Claudia Malguerra Bernasconi, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 8/25.1.2007 presentata da
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1. IS 1 2. IS 2 , 3. IS 3,
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tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale inc. MP __________; |
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera per competenza in data 24/25.1.2007, preavvisandola negativamente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una denuncia del 12/16.5.2006, il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale a carico di alcune persone (inc. MP __________). Nell’ambito di questo procedimento, le tre persone istanti sono state sentite in qualità di testi (IS 1 il 2.2.2006 e il 6.10.2006; IS 2 il 19.6.2006; IS 3 il 2.6.2006, il 12.10.2006 e il 27.11.2006). Il procedimento non è ancora concluso.
2. Con la presente richiesta i tre istanti, per il tramite del loro patrocinatore, in relazione ad un procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________ (inc. __________) chiedono “(…) riscontri in ordine alle provvigioni corrisposte dalla società __________ di __________ ai promotori italiani, (…) e, in particolare, con riguardo alla posizione del Sig. __________, nonché in relazione al capitale sociale della medesima (…)”. A giustificazione della richiesta il patrocinatore invoca gli artt. 327 bis, 391 bis e seguenti del CPPI. Il procuratore pubblico Monica Galliker si oppone alla richiesta indicando che la stessa non è motivata, che non è dato un interesse giuridico legittimo, che gli istanti non sono parti al procedimento e che eventuali documenti potranno se del caso essere richiamati per via rogatoriale.
3. L’art. 27 CPP TI in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Nel presente caso l’istanza contiene una motivazione [ovvero l’intenzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________ “ (…) di assumere informazioni dal sig. IS 3 in merito all’attività dal medesimo svolta (…)”], ma limitata ad un solo istante, e che non assurge ad interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP TI. Come correttamente indicato dal procuratore pubblico, atti dell’incarto penale ticinese potranno, se del caso, essere richiamati con le dovute procedure rogatoriali previste dall’assistenza internazionale in materia penale.
5. L’istanza è respinta. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 300.-- (trecento), sono poste a carico solidalmente di IS 1, __________, IS 2, __________ e IS 3 __________
3. Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria