Incarto n.
60.2007.441

 

Lugano

16 gennaio 2008/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 18.10/7.11.2007 presentata da

 

 

 

IS 1, ,

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale inc. __________;

 

 

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 7.11.2007, preavvisando favorevolmente l’accoglimento della stessa;

 

 

richiamato lo scritto 14/15.11.2007 del patrocinatore dell’PI 2, mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

 

 

ritenuto che PI 3, PI 4, PI 5 e PI 6, interpellati, non hanno presentato osservazioni;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito di una segnalazione del commissario concordatario, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) in relazione alla gestione di diverse società, nel frattempo fallite.

 

 

                                   2.   L’istante, nella sua qualità di amministrazione speciale del fallimento di queste società, chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento per allestire la graduatoria e valutare le insinuazioni dei crediti. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la domanda, mentre le parti interpellate non hanno presentato particolari osservazioni.

 

 

                                   3.   L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".

 

 

                                   4.   Nel presente caso, data la funzione di organo esecutivo dell’istante, è dato certamente un interesse giuridico legittimo a favore di IS 1 ad esaminare gli atti del procedimento penale relativo alla gestione delle società del cui fallimento si sta occupando.

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico.

 

 

                                   6.   Data la funzione assunta dall’istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

2 patr. da: PR 1

3. PI 3

3 patr. da: PR 2

4. PI 4

5. PI 5

5 patr. da: PR 3

6. PI 6

patr. da: PR 4

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria