Incarto n.
60.2007.445

 

Lugano

4 dicembre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 9/12.11.2007 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

 

tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;

 

 

richiamate le osservazioni 19.11.2007 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta ma chiede di tutelare i fatti non oggetto della causa civile;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito della denuncia 16.2.2004, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc______________________________ attualmente allo stadio delle informazioni preliminari.

 

 

                                   2.   Presso la__________ istante è stata promossa una causa civile ordinaria dalla __________ nei confronti di __________ di __________ (inc. __________) in relazione ad un contratto di leasing per un’autovettura oggetto di un furto.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la domanda se:

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         -  è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

 

 

                                   5.   Nel presente caso è certamente data una connessione tra una parte dei fatti oggetto del procedimento penale (inc. __________) e quelli alla base del contenzioso civile (inc. __________ 53). È quindi dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, limitatamente agli atti del procedimento penale su medesimi fatti.

 

 

                                   6.   L’istanza è di principio accolta. Dopo la crescita in giudicato della presente decisione, alla __________ istante sarà trasmessa copia del verbale del __________ e del decreto di abbandono del __________ (ABB __________).

 

                                        

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della __________ istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli artt. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 pronuncia

 

 

 

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

2.      La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                        

 

                                   4.   Intimazione:

 

 

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria