Incarto n.
60.2007.447

 

Lugano

5 dicembre 2007/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 27.9/12.11.2007 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

 

tendente ad ottenere l’accesso a decisioni penali a fini scientifici;

 

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 12.11.2007, con uno scritto accompagnatorio con cui ha indicato quali incarti, inerenti la ricerca scientifica in oggetto, sono stati reperiti;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Con istanza 27.9/12.11.2007, IS 1 chiede, in relazione ad una dissertazione che sta preparando sul tema “Autorità parentale e giustificazione in diritto penale”, di poter ricevere le decisioni inerenti il tema della sua ricerca.

 

 

                                   2.   Come esposto in entrata, il Ministero pubblico ha individuato un certo numero di decisioni pertinenti il tema della ricerca, preavvisando favorevolmente la richiesta.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                               4.      Nel caso in esame i presupposti di legge appaiono dati, posto come alla fattispecie si possa riconoscere un interesse scientifico, che questa Camera ammette quale valido motivo ai sensi dell’art. 27 CPP.

 

 

                              5.       L’istanza è accolta. Copie anonimizzate delle decisioni individuate dal Ministero pubblico verranno trasmesse direttamente dal Ministero pubblico.

 

 

                              6.       L’istanza va pertanto accolta nei limiti surriferiti. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli artt. 27, 39 lit. f CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria