Incarto n.
60.2007.465

 

Lugano

16 gennaio 2008/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 21/23.11.2007 presentata dalla

 

 

 

IS 1, ,

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale a carico di un agente di custodia del penitenziario;

 

 

 

 

richiamate le osservazioni 27/28.11.2007 del procuratore generale Bruno Balestra, con le quali chiede di respingere l’istanza;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Nel quadro di un procedimento penale a carico di un agente di custodia del penitenziario, sono emerse alcune circostanze di fatto legate ad un altro agente di custodia. Per questo motivo, la __________ istante chiede di poter visionare gli atti del procedimento penale per valutare la posizione di questo altro agente di custodia, in relazione ad eventuali trasgressioni di doveri di custodia e per garantire la sicurezza del penitenziario.

 

 

                                   2.   Nelle proprie osservazioni il procuratore generale comunica che nei confronti dell’altro agente di custodia non è stata aperta alcuna istruttoria penale, di modo che la richiesta di accesso agli atti deve essere respinta.

 

 

                                   3.   L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione”.

 

 

                                   4.   Nel presente caso, non essendo stato aperto alcun procedimento penale a carico dell’agente di custodia, non è dato un interesse giuridico legittimo a favore della __________ istante ad accedere agli atti del procedimento penale, ritenuto comunque come la situazione sia conosciuta sia al Ministero pubblico, sia alla polizia cantonale.

 

 

                                   5.   L’istanza è pertanto respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è respinta.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria