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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 21/23.11.2007 presentata dalla
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IS 1, ,
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tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale a carico di un agente di custodia del penitenziario; |
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richiamate le osservazioni 27/28.11.2007 del procuratore generale Bruno Balestra, con le quali chiede di respingere l’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nel quadro di un procedimento penale a carico di un agente di custodia del penitenziario, sono emerse alcune circostanze di fatto legate ad un altro agente di custodia. Per questo motivo, la __________ istante chiede di poter visionare gli atti del procedimento penale per valutare la posizione di questo altro agente di custodia, in relazione ad eventuali trasgressioni di doveri di custodia e per garantire la sicurezza del penitenziario.
2. Nelle proprie osservazioni il procuratore generale comunica che nei confronti dell’altro agente di custodia non è stata aperta alcuna istruttoria penale, di modo che la richiesta di accesso agli atti deve essere respinta.
3. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione”.
4. Nel presente caso, non essendo stato aperto alcun procedimento penale a carico dell’agente di custodia, non è dato un interesse giuridico legittimo a favore della __________ istante ad accedere agli atti del procedimento penale, ritenuto comunque come la situazione sia conosciuta sia al Ministero pubblico, sia alla polizia cantonale.
5. L’istanza è pertanto respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
PI 1
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria