Incarto n.
60.2007.467

 

Lugano

21 gennaio 2008/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 23/26.11.2007 presentata dalla

 

 

 

IS 1, ,

 

 

 

tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;

 

 

 

 

richiamato lo scritto 13/17.12.2007 del procuratore pubblico Mario Branda, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

 

richiamate inoltre le osservazioni 14/17.12.2007 del patrocinatore di PI 1, con le quali comunica di non opporsi al richiamo in sede civile dell’incarto penale;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito di una denuncia del 12.4.2007, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 1 per titolo di dichiarazione falsa di una parte in giudizio (inc. MP __________) in relazione ad un’azione civile pendente presso la Pretura istante (inc. __________).

                                   2.   Nella procedura civile surriferita, saputo del procedimento penale, è stato richiesto il richiamo dell’incarto. Il procuratore pubblico ed il patrocinatore di PI 1 non si sono opposti alla domanda.

 

 

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                          -    si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                          -    è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                          -    è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

 

Occorre inoltre che sia data una connessione tra i due incarti.

 

 

                                   5.   Come ricordato da quanto riferito, è pacifico che vi sia una connessione tra l’incarto penale richiamato e l’incarto civile.

 

 

                                   6.   L’istanza è accolta. L’incarto penale MP __________ è trasmesso alla Pretura istante.

 

 

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base ai principi del CPC.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

pronuncia

 

 

1.      L’istanza è accolta.

 

 

2.      La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria