Incarto n.
60.2007.480

 

Lugano

21 gennaio 2008/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 16.11/5.12.2007 presentata dalla

 

 

 

IS 1, ,

 

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale;

 

 

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa in data 4/5.12.2007 a questa Camera per evasione, preavvisandola favorevolmente per il rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 23.5.2007;

 

ritenuto che PI 2 e PI 3, interpellati, non hanno presentato osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   In relazione ad una lite famigliare, il Ministero pubblico ha avviato un procedimento penale (inc. MP __________) attualmente ancora pendente.

 

 

                                   2.   La __________ istante si sta occupando della famiglia PI 2 e, saputo di interventi della polizia, ha chiesto di conoscerne gli estremi. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente l’invio del rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 23.5.2007, mentre gli interessati, interpellati, non hanno preso posizione.

 

 

                                   3.   L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione”.

 

 

                                   4.   Nella fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. Trattasi infatti dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 311 e 315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni personali con i genitori. I documenti richiesti appaiono utili oltre che necessari per permettere alla IS 1 di svolgere il suo compito con piena cognizione di causa.

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta. Copia del rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 23.5.2007 sarà trasmessa in allegato alla presente decisione, vista l’assenza di opposizioni.

 

 

                                   6.   Considerato che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L'istanza è accolta.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                     

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

3. PI 3

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria