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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 4/6.12.2007 presentata da
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richiamati gli scritti 7/10.12.2007 del presidente della Pretura penale – che si rimette al giudizio di questa Camera –, 11/13.12.2007 della Divisione della giustizia – che ritiene eccessiva la richiesta per spese legali e critica le pretese per danno materiale e torto morale – e 31.12.2007/3.1.2008 del procuratore pubblico Nicola Respini – che contesta l’esistenza di “discutibili decisioni del Ministero pubblico” e, ricordata la condanna del qui istante in altro procedimento, chiede l’esame della domanda alla luce della costante giurisprudenza di questa Camera –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 14.12.2005 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di (1) omicidio colposo “per avere, a __________, nel periodo dal __________ al __________, quale responsabile tecnico della __________, del cantiere dell’erigendo stabile di proprietà __________, in correità con l’arch. __________, __________ e __________, ognuno con proprie responsabilità di cantiere, omesso di impartire e predisporre quanto di sua competenza per garantire la sicurezza e di controllare l’esecuzione di tali misure, in particolare evitare le cadute nel vuoto, per cui, per negligenza, provocò la morte di __________ che salito per controllare lo stato dei lavori, passò su un telone che copriva il vuoto del vano scale e cadde riportando lesioni tali che ne provocarono il decesso”, di (2) lesioni colpose gravi “per avere, a __________, il __________, quale responsabile tecnico della __________, del cantiere dello stabile di proprietà __________, in correità con __________, __________ e __________, ognuno con proprie responsabilità di cantiere, omesso di impartire e predisporre quanto di sua competenza per garantire la sicurezza e di controllare l’esecuzione di tali misure, in particolare evitare le cadute nel vuoto, per cui, per negligenza, provocò lesioni gravi a __________, che mentre lavorava sul tetto scivolò dalla falda e cadde dapprima sul balcone e quindi sul suolo sottostante riportando gravi lesioni personali, come attestato dai certificati medici in atti”, di ripetuta violazione delle regole dell’arte edilizia (3.1.) “per avere, nelle circostanze di cui sub 2), in correità con gli altri responsabili sopraccitati, tollerando che il ponteggio mancasse di parti essenziali protettive ed in particolare non fosse predisposto per i lavori da carpentiere-copritetto, omesso di predisporre le necessarie misure di sicurezza, in particolare un idoneo ponte al di sotto della grondaia, atto ad evitare con sicurezza le cadute dal tetto, per cui per negligenza, trascurò le regole riconosciute dell’arte e pose in pericolo la vita e l’integrità delle persone ivi operanti, in particolare di __________, il quale caduto nel vuoto riportò gravi lesioni personali” e (3.2.) “per avere, nelle circostanze di cui sub 1), in correità con gli altri responsabili sopraccitati, tollerando che il vano scale venisse coperto con un semplice telone, omesso di predisporre le necessarie misure di sicurezza, in particolare far sì che le aperture nei suoli attraverso le quali è possibile cadere devono essere provviste di protezione laterale o di copertura resistente alla rottura e solidalmente fissata, per cui per negligenza, trascurò le regole riconosciute dell’arte e pose in pericolo la vita e l’integrità delle persone ivi operanti, in particolare di __________, il quale caduto nel citato vano riportò lesioni tali che ne provocarono la morte”;
che ha proposto la sua condanna alla pena di novanta giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese;
che ha, inoltre, ordinato la disgiunzione di questo procedimento penale da quello a carico di __________, __________, __________, __________, __________ ed __________ (DA __________);
che IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;
che con (distinti) decreti 7.8.2006 il presidente della Pretura penale ha riunito i procedimenti concernenti la fattispecie __________ [IS 1, __________ e __________] rispettivamente i procedimenti concernenti la fattispecie __________ [IS 1, __________, __________], procedendo contestualmente alla disgiunzione delle accuse nei confronti dell’accusato qui istante di cui al suddetto decreto;
che con sentenza 11.12.2006 il presidente della Pretura penale ha prosciolto IS 1 dalle imputazioni rispettivamente ha condannato __________ alla pena di cinque giorni di detenzione (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni) e __________ alla pena di dieci giorni di detenzione (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni) siccome autori colpevoli di lesioni colpose gravi e di violazione delle regole dell’arte edilizia (inc. __________);
che il successivo ricorso per cassazione presentato il 16.1.2007 da __________ contro la sentenza di condanna è stato respinto, nella misura in cui era ammissibile, dalla Corte di cassazione e di revisione penale con decisione 8.3.2007 (inc. CCRP __________) [Corte che il 5.5.2008 ha respinto, per quanto ammissibili, i ricorsi degli accusati, tra cui IS 1, tutti condannati nel contesto della fattispecie __________ (inc. CCRP __________), sulla quale – come detto – il giudice della Pretura penale si è pronunciato con separato processo];
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale sfociato nel giudizio 11.12.2006 del presidente della Pretura penale (inc. __________), l’importo di CHF 23'804.30, di cui CHF 20'074.30 per le spese legali, CHF 2'730.-- per il danno materiale e CHF 1'000.-- per il torto morale;
che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha quindi diritto di esporre, per l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del procedimento;
che IS 1 postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia di complessivi CHF 20'074.30 [di cui CHF 17'392.50 di onorario (CHF 16'402.50 pari a 60 ore e 45 minuti a CHF 270.--/ora e CHF 990.-- quale “onorario art. 3 TOA”), CHF 1'272.90 di spese e CHF 1'408.90 di IVA (doc. B)];
che l’avv. PR 1 ha assunto il mandato il 6.11.2002 (doc. B), dopo che l’1.10.2002 il procuratore pubblico aveva promosso l’accusa a carico del qui istante per violazione delle regole dell’arte edilizia (verbale di interrogatorio 1.10.2002, p. 4, AI 20) [accusa estesa, il 23.4.2003, al reato di lesioni colpose gravi (AI 41)];
che il legale ha assistito il suo cliente con, segnatamente, colloqui con lui / con terzi, scritti a lui / a terzi, partecipazione agli interrogatori (verbale di interrogatorio 19.11.2003 di __________, AI 70; verbale di interrogatorio 17.12.2003 di __________, AI 72; verbale di interrogatorio 2.3.2004 di __________, AI 74; verbale di interrogatorio 6.4.2004 di __________, AI 76), istanze di complemento di inchiesta 23/26.5.2003 (AI 50) e 29.7/2.8.2005 (AI 88), reclamo 26/29.8.2005 al giudice dell’istruzione e dell’arresto [contro la decisione 16.8.2005 del procuratore pubblico che aveva respinto l’istanza di complemento 29.7/2.8.2005 (AI 90)], notifica delle prove alla Pretura penale (23/24.5.2006), ricorsi a questa Camera (inc. CRP __________ / __________), esame degli atti e preparazione del dibattimento;
che il caso, abbastanza semplice dal profilo fattuale, era – alla luce delle ipotesi accusatorie – piuttosto complicato dal profilo giuridico, in particolare con riferimento alla violazione del dovere di prudenza mediante un’omissione, che presuppone una posizione di garante;
che non c’era, invece, una “(…) complessità procedurale, complicata da discutibili decisioni del Ministero pubblico in ordine all’assunzione delle prove ed al congiungimento di procedimenti penali, (…)” (istanza 4/6.12.2007, p. 7), tanto è vero che i gravami presentati sono stati – tutti – respinti dalle autorità adite;
che, in ragione delle (relative) difficoltà giuridiche, appare corretto applicare alla fattispecie, anche se non esplicitamente invocato, l’art. 41 TOA (per procedimenti ed altri atti penali particolarmente impegnativi l’avvocato può prescindere dai massimi di cui agli art. 31 ss. TOA) in luogo della tariffa di CHF 270.--/ora, come postulato (non giustificandosi nel caso di specie, in considerazione delle problematiche soltanto giuridiche, di applicare l’art. 41 TOA e – cumulativamente – la predetta tariffa oraria, che viene ridotta a CHF 250.--/ora, come da prassi all’epoca del mandato);
che nondimeno, anche tenendo conto del citato disposto, il dispendio orario indicato nella nota professionale appare – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – non giustificato dalle concrete necessità di patrocinio: i fatti alla base delle accuse non erano complicati, circostanza di cui si deve necessariamente avere riguardo nel calcolo del dispendio, ed inoltre, come detto, non c’era una complessità procedurale particolare;
che determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);
che nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;
che eccessivo è pertanto, segnatamente, il dispendio orario inerente l’istanza di complemento 23/26.5.2003 (AI 50) [colloquio con cliente / stesura (90 minuti)], l’istanza di complemento 29.7/2.8.2005 (AI 88) [120 minuti], il reclamo 26/29.8.2005 al giudice dell’istruzione e dell’arresto (AI 90) [420 minuti], la notifica delle prove alla Pretura penale (23/24.5.2006) [60 minuti] (che concerneva in larga misura il procedimento __________), il ricorso 16/17.11.2006 a questa Camera [480 minuti] ed il relativo esame della decisione [60 minuti], la preparazione del dibattimento [che – sebbene complicata dalla (relativa) difficoltà delle ipotesi accusatorie – esigeva (molto) meno di 13 ore e 30 minuti, come esposto], il dibattimento [540 minuti], l’esame della sentenza [120 minuti] e l’esame del giudizio della Corte di cassazione e di revisione penale e della successiva lettera [75 minuti];
che inoltre la nota professionale indica molteplici scritti/colloqui con l’avv. __________, __________, patrocinatore di __________ (datore di lavoro della vittima __________), ammessa quale parte civile dall’allora procuratore pubblico Claudia Solcà;
che, leggendo l’incarto, la posizione di __________ nel procedimento penale non emerge tuttavia in modo chiaro, in particolare per quanto concerne il fatto di essere danneggiata personalmente, direttamente ed attualmente dai reati e quindi parte civile;
che, al momento del dibattimento, il presidente della Pretura penale ha, difatti, deciso di non ammettere __________ quale parte civile al processo (verbale del dibattimento 11.12.2006, p. 4 s.);
che le prestazioni esposte inerenti l’avv. __________ lasciano invero intendere che questi, di fatto, è intervenuto a sostegno dell’istante: non si spiegherebbe altrimenti perché inviargli copia degli atti [cfr., per esempio, “invio a avv. __________ cpc. not. prove e cpc. ricorso __________” (17.11.2006) e “fax a avv. __________ (decisione CRP) – 7 pag.” (27.11.2006)];
che nondimeno la fattispecie, anche se giuridicamente non semplicissima, poteva senz’altro essere seguita da un solo patrocinatore: gli oneri dipendenti dagli scritti/colloqui con l’avv. __________ restano pertanto – tutti – a carico di IS 1;
che la nota professionale indica CHF 15.-- quale onorario per “lettera di accompagnamento”: questa incombenza – l’invio di copia per conoscenza degli atti – poteva tuttavia essere effettuata dal segretariato, i cui costi rimangono a carico del legale;
che – tutto ciò considerato – viene quindi riconosciuto un onorario pari a 37 ore a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 9'250.--, di cui 60 minuti (come esposto) inerenti il colloquio con il cliente (6.11.2002), 30 minuti (come esposto) inerenti “accesso a Ministero pubblico x informazioni / trasferta” (14.2.2003), 45 minuti inerenti l’istanza di complemento 23/26.5.2003 (AI 50) [colloquio con cliente + stesura], 180 minuti (compresa la trasferta) [come esposto] inerenti l’interrogatorio 19.11.2003 (AI 70), 210 minuti (compresa la trasferta) [come esposto] inerenti l’interrogatorio 17.12.2003 (AI 72), 180 minuti (compresa la trasferta) [come esposto] inerenti l’interrogatorio 2.3.2004 (AI 74), 90 minuti (compresa la trasferta) [come esposto] inerenti l’interrogatorio 6.4.2004 (AI 76), 60 minuti inerenti l’istanza di complemento 29.7/2.8.2005 (AI 88), 150 minuti inerenti il reclamo 26/29.8.2005 al giudice dell’istruzione e dell’arresto (AI 90), 60 minuti (come esposto) inerenti “incontro c/o __________” (23.2.2006), 20 minuti inerenti la notifica delle prove alla Pretura penale (23/24.5.2006), 120 minuti inerenti il ricorso 16/17.11.2006 a questa Camera, 30 minuti inerenti l’esame della successiva decisione, 420 minuti inerenti la preparazione del dibattimento (compreso il colloquio con il cliente), 480 minuti inerenti il dibattimento [9.10-11.40 / 13.30-17.55 (quando è stato riaperto per la motivazione e la lettura del dispositivo; cfr. verbale del dibattimento 11.12.2006)], 60 minuti inerenti l’esame della sentenza 11.12.2006 e 25 minuti inerenti l’esame del giudizio della Corte di cassazione e di revisione penale e della successiva lettera;
che vengono inoltre riconosciuti CHF 540.-- per diciotto scritti (30.--/scritto, come esposto) e CHF 90.-- per tre colloqui telefonici (CHF 30.--/telefonata, come esposto), stralciate, come detto, tutte le prestazioni concernenti l’avv. __________;
che l’onorario complessivo è pertanto pari a CHF 9'880.--;
che le spese sono riconosciute in CHF 1'106.70, come indicate, stralciate nondimeno quelle inerenti le prestazioni riguardanti l’avv. __________ per le ragioni sopra indicate, quelle inerenti “stampa bozza istanza (4 pag.)” [8.5.2003], “stampa bozza (8 pag.)” [24.8.2005] e “stampa bozza modificata” [25.8.2005] – spese che restano a carico del legale – e quelle descritte come “Scritturazioni” di CHF 5.--, spese che – parimenti – restano a carico del legale (non essendo necessario, per l’invio di copie/fatture, allegare un scritto accompagnatorio);
che l’IVA ammonta a CHF 825.35 [su CHF 10'859.70 (onorario + spese senza esborso di CHF 127.-- per copia atti istruttori)];
che ad IS 1 va quindi rifusa, a titolo di spese legali, la somma di CHF 11'812.05;
che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004)];
che per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che IS 1 domanda CHF 2'730.-- quale rimborso delle tasse di giustizia e delle spese di cui alle sentenze del giudice dell'istruzione e dell'arresto e di questa Camera (doc. C);
che tasse di giustizia e spese corrisposte nel corso di un procedimento penale sfociato in un proscioglimento possono – di principio, riservati manifesti abusi – essere rifuse in applicazione dell’art. 317 CPP, esse costituendo un danno;
che i suddetti gravami concernevano nondimeno anche la fattispecie __________;
che il qui istante sembra avere tenuto conto di questa circostanza chiedendo la rifusione delle spese legali soltanto del reclamo 26/29.8.2005 al giudice dell'istruzione e dell'arresto e del ricorso 16/17.11.2006 a questa Camera (cfr. nota professionale, doc. B);
che si giustifica pertanto risarcire unicamente le tasse di giustizia e le spese inerenti le decisioni dipendenti da detti gravami, oneri in nesso di causalità naturale adeguato con il procedimento penale;
che, quale danno materiale, va quindi rimborsato l’importo di CHF 1'610.-- [CHF 510.-- di cui alla decisione 21.11.2005 del giudice dell'istruzione e dell'arresto (inc. GIAR __________, AI 96) e CHF 1'100.-- di cui alla decisione 20.11.2006 di questa Camera (inc. CRP __________)] (doc. C);
che l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;
che lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);
che IS 1 sostiene che la vicenda penale avrebbe gravemente leso la sua onorabilità e la sua professionalità e che, dato il risalto avuto sulla stampa, lo avrebbe pure messo ingiustamente in cattiva luce verso il suo datore di lavoro ed i suoi subalterni;
che postula pertanto, a titolo di torto morale, la somma di CHF 1'000.--;
che il qui istante si limita tuttavia ad affermare di avere subito una grave lesione della sua personalità, senza tentare di provare quanto preteso, per esempio producendo la pagina 18 del __________ di martedì __________, alla quale fa unicamente riferimento (pubblicazione peraltro avvenuta il giorno successivo al suo proscioglimento da tutte le accuse);
che non ha inoltre presentato alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica riconducibile al procedimento penale rispettivamente non ha comprovato in altro modo un asserito pregiudizio;
che nel caso concreto si deve pertanto negare una lesione della sua personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento penale (pubblico dibattimento, cronaca sul giornale il giorno seguente il processo, ecc.);
che questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal giudizio 11.12.2006 del presidente della Pretura penale (inc. __________) e dalla presente decisione;
che la pretesa non può quindi essere ammessa;
che protesta le ripetibili;
che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;
che – tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza – va pertanto ammesso un importo di CHF 300.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che ad IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 13'722.05, di cui CHF 11'812.05 per spese legali, CHF 1'610.-- per danni materiali e CHF 300.-- per ripetibili di questa sede;
che interessi di mora non sono pretesi;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 950.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 400.--.
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 11.12.2006 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 13'722.05.
2. La tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 950.-- (novecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 400.-- (quattrocento).
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
per conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria