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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Valentina Nasino, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 2/13.2.2007 presentata da
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IS 1 __________,
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tendente ad ottenere l’accesso agli atti relativi al decesso di __________; |
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premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha inviata a questa Camera in data 13.2.2007, comunicando al contempo di non avere osservazioni in merito;
ritenuto che a richiesta di questa Camera, l’istante ha inviato il certificato ereditario;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In relazione al decesso di __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del 13.10.2006 (NLP __________).
2. Con la presente istanza, l’erede della defunta chiede, a fini assicurativi, di poter ricevere documentazione dell’incarto. Il sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso è dato un legittimo interesse dell’erede a conoscere la causa del decesso, in particolare in relazione ai rapporti con istituti assicurativi.
5.L’istanza è accolta. Copia del rapporto di costatazione del 10.10.2006 e copia della relazione 29.9.2006 dell’Unità operativa di medicina legale di __________ verranno allegati alla presente decisione indirizzata all’istante.
6. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo della tariffa, sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP e 39 lit. f LTG,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
PI 1
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria