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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Raffaele Guffi, vicepresidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 19/20.2.2007 presentata da
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IS 1, , |
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tendente ad ottenere l’accesso agli atti, con facoltà di estrarne copia, del procedimento penale di cui all’inc. MP __________; |
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richiamato lo scritto 6.3.2007 del procuratore pubblico Maria Galliani, che – osservando come, a suo giudizio, l’interesse di terzi coinvolti nel procedimento penale sia preminente rispetto all’interesse del qui istante ad esaminare gli atti – si rimette alla valutazione di questa Camera;
ritenuto che con scritto 13.3.2007 IS 1 ha sostanzialmente ribadito le sue argomentazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che, nel corso del 2000, a carico – tra l’altro – di __________, direttore di __________, succursale di __________, radiata d’ufficio il 6.11.2001, è stato promosso un procedimento penale per titolo, segnatamente, di appropriazione indebita qualificata, truffa, amministrazione infedele a scopo di lucro e falsità in documenti (inc. MP __________);
che, nel contesto del predetto procedimento, tuttora pendente, si è costituito parte civile __________, __________, che il 17.4.2001 ha inoltrato un esposto di denuncia penale;
che l’11.6.2001 è stato interrogato quale teste IS 1;
che __________, il 18/23.10.2001, “nella certezza di non poter essere risarcito nel processo penale in Svizzera, non avendo titolarità alcuna in quanto nessun investimento risulterà effettuato nella società fallita (…)” (p. 6, doc. C, allegato all’istanza 19/20.2.2007), ha denunciato alla __________ IS 1 per titolo di truffa, sostenendo che gli avrebbe consegnato USD 70,000 da investire in un fondo facente capo a __________, di cui il denunciato sarebbe stato procacciatore d’affari ed operatore finanziario;
che con istanza 19/20.2.2007 IS 1 chiede di essere autorizzato ad ispezionare l’inc. MP __________ e ad estrarre copia della denuncia penale e dei verbali che lo concernono direttamente/indirettamente e “(…) comunque di tutti gli atti necessari o utili per la sua difesa penale in __________” (istanza 19/20.2.2007, p. 3);
che, a suo dire, sarebbe infatti palese il suo interesse “(…) a potersi validamente difendere in un procedimento penale portando in particolare ulteriori dichiarazioni effettuate dallo stesso denunciante davanti ad autorità differenti (straniere)” (istanza 19/20.2.2007, p. 2);
che giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”;
che un testimone, sentito come tale nell'ambito di una determinata inchiesta, non ha – secondo la giurisprudenza di questa Camera – un interesse alla compulsazione di un incarto penale riguardante terzi, quali accusati o parte lesa: l'art. 27 CPP intende infatti precipuamente tutelare gli interessi delle persone implicate nel processo, fra le quali non rientrano i testimoni (decisione 3.12.2003 in re M.Q., inc. __________);
che con giudizio 9.11.2006 questa Camera, precisando la predetta giurisprudenza, ha nondimeno ammesso, in presenza di una domanda di assistenza giudiziaria internazionale, un interesse giuridico legittimo del teste indagato all’estero per i medesimi fatti (decisione 9.11.2006 in re A.B., inc. __________; cfr. anche decisione 27.2.2007 in re B.P. ed altri, inc. __________);
che IS 1, interrogato quale teste nel procedimento penale inc. MP __________, è stato denunciato in __________ da __________ per titolo di truffa;
che le competenti autorità straniere non hanno tuttavia presentato una domanda rogatoriale, nel cui contesto avrebbero dovuto indicare gli atti del procedimento penale svizzero necessari per il loro giudizio, ciò che avrebbe permesso alle parti coinvolte di compiutamente esprimersi al proposito a salvaguardia dei loro diritti;
che pertanto – in difetto di una tale richiesta – si deve concludere per l’assenza di un interesse giuridico legittimo prevalente sui diritti delle altre persone implicate nel procedimento penale promosso dal Ministero pubblico, che – oltre ad __________ – interessa altre parti civili;
che l’istanza è respinta, con tassa di giustizia e spese a carico di IS 1, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
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terzi implicati |
PI 1
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La segretaria