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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretario: |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
sedente per statuire sull’istanza 14/28.2.2007 presentata dalla
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IS 1
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tendente ad ottenere informazioni relative ad eventuali procedimenti penali a carico delle parti in sede civile e, se del caso, tendente a permettere l’accesso agli incarti da parte del perito incaricato in sede civile; |
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premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha spedita a questa Camera in data 26/28.2.2007;
richiamate le osservazioni 9.3.2007 del Ministero pubblico, mediante le quali preavvisa favorevolmente la richiesta, trasmettendo i relativi incarti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Presso la Pretura istante è pendente una procedura di divorzio (inc. __________) nell’ambito della quale è stata ordinata una perizia. Per l’allestimento della stessa, la Pretura chiede di concedere l’accesso al perito incaricato agli eventuali incarti che hanno coinvolto i coniugi.
2. Il Ministero pubblico ha trasmesso gli incarti rintracciati a questa Camera (inc. MP __________, __________, __________, __________ e __________), preavvisando favorevolmente l’istanza.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la domanda se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
5. Nel presente caso è certamente data una pertinenza degli incarti penali con il referto che il perito incaricato dalla Pretura dovrà prolare. Di principio è ammesso un interesse giuridico legittimo.
6. L’istanza è accolta. Gli incarti potranno essere consultati dal perito presso questa Camera, previo contatto telefonico per fissare la data e l’ora.
7. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
PI 1
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario