Incarto n.
60.2007.91

 

Lugano

27 aprile 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 7/8.3.2007 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione di accesso agli atti di un procedimento penale (inc. MP __________) relativo a reati commessi nel quadro di una casa da gioco;

 

 

 

 

richiamate le osservazioni 12.3.2007 del procuratore pubblico PI 1i, con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta,

 

richiamato lo scritto 11/13.3.2007 del patrocinatore di PI 5, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

 

richiamato lo scritto 14/15.3.2007 del patrocinatore di PI 3, con il quale comunica di rimettersi al giudizio di questa Camera;

 

richiamato lo scritto 16/20.3.2007 del patrocinatore di PI 6, mediante il quale comunica di non avere osservazioni particolari da formulare;

 

richiamato lo scritto 20/22.3.2007 del patrocinatore di PI 2, mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

 

ritenuto che PI 4, interpellato, non ha presentato osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale (inc. __________) a carico di diverse persone in relazione a reati commessi nell’ambito di una casa da gioco. Il procedimento penale è sfociato in due distinti atti d’accusa, entrambi del 7.12.2006 (ACC __________) attualmente pendenti presso il Tribunale penale cantonale (TPC).

 

 

                                   2.   Con la presente istanza, la IS 1 (CFCG) chiede di poter accedere agli atti del procedimento. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre i patrocinatori delle parti si sono rimessi al giudizio o hanno comunicato di non avere particolari osservazioni.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   La __________, quale autorità di vigilanza, ha certamente diritto di accedere agli atti dell’incarto, considerato l’ambito nel quale i reati ipotizzati negli atti d’accusa sono stati commessi, e ciò con riferimento anche agli art. 6 e 48 cpv. 2 LCG.

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta. L’accesso agli atti dell’incarto MP __________ potrà avvenire presso il TPC, che riceve copia della presente.

 

 

                                   6.   Visto l’art. 49 LCG, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

2 patr. da: PR 1

3. PI 3

3 patr. da: PR 2

4. PI 4

5. PI 5

5 patr. da: PR 3

6. PI 6

patr. da: PR 4

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria