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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 14/15.3.2007 presentata da
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IS 1 __________,
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tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza 14.3.2006 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________), un’indennità ai sensi degli artt. 317 ss. CPP;
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richiamate le osservazioni 22.3.2007 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi il quale si limita ad affermare che “(…) l’istanza citata a margine va accolta nei ristretti limiti della costante prassi di codesta Camera”;
richiamate le osservazioni 27/28.3.2007 della Divisione della giustizia nelle quali quest’ultima sostiene che “(…) il signor IS 1, quando ha accettato l’incarico di recapitare a __________ un assegno di 100 milioni di US$ nell’ambito di un affare che conosceva, ha agito con leggerezza e ha determinato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta penale, il che giustifica perlomeno la riduzione, se non addirittura l’esclusione, dell’indennità ai sensi dell’art. 44 cpv. 1 CO e dell’art. 319a cpv. 1 CPP (…)”, a suo dire inoltre la somma richiesta a titolo di ripetibili sarebbe eccessiva;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito di una segnalazione giunta al Ministero pubblico nel dicembre 2000 (Al 1), su ordine d’arresto dell’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer (Al 7), IS 1 è stato arrestato a __________, in data 25.5.2004 (Al 18), è stato tradotto a __________ in data 27.5.2004 ed è poi stato scarcerato il 28.5.2004 (Al 21);
che con decreto 15.12.2004 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di tre mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di truffa mancata “(…) per avere, nel dicembre 2000, a __________, a scopo di indebito profitto, tentato di ingannare astutamente persone, affermando cose false e dissimulando cose vere, al fine di indurle ad atti pregiudizievoli del proprio o altrui patrimonio, in particolare, agendo in correità con __________, consegnato per l’incasso a __________, in __________, un falso assegno di USD 100'000'000 figurante emesso da __________, __________, __________, pagabile all’ordine di __________ (…) effettuando la girata dell’assegno, con il pretesto di eseguire una transazione finanziaria, sapendo o dovendo presumere trattarsi di un assegno falso, non riuscendo nell’intento, dato che __________, per il tramite di __________, fece verificare l’assegno della __________, __________, e, messo a conoscenza della falsità del titolo, rinunciò a metterlo all’incasso, sporgendo denuncia al Ministero pubblico” e falsità in documenti “(…) per avere, (…) al fine di perpetrare la truffa ivi descritta e quindi a scopo di indebito profitto, nonché al fine di nuocere al patrimonio altrui, fatto uso del predetto assegno che sapeva o doveva presumere trattarsi di un assegno falso” (DA __________);
che con scritto 28.12.2004 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;
che con decisione 14.3.2006 il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante dall’imputazione (inc. __________);
che con l’istanza in esame, presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in eseguito al procedimento penale, l’importo di CHF 10'456.30, oltre interessi, di cui CHF 7'458.80 per onorari e spese di patrocinio, CHF 1'149.50 per ripetibili di questa sede, CHF 1'048.-- per il danno materiale e CHF 800.-- per torto morale;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono, ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che il qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 7'458.80 [di cui CHF 6'826.50 di onorario (25 ore e 17 minuti a CHF 270.--/ora) e CHF 632.30 di spese (doc. A)];
che l’istante ritiene giustificata la tariffa oraria di CHF 270.--/ora “(…) soprattutto perché la maggior parte dei documenti versati agli atti è redatta in lingua inglese, idioma usato anche per la corrispondenza tra istante e patrocinatore (…). L’incarto completo, (…), ne fa stato. Inoltre per tutta la corrispondenza scambiata con il cliente è stato indispensabile usare tale lingua perché l’istante non conosce l’italiano, come provato dall’intervento dell’interprete in tutte le fasi del procedimento. (…). L’uso della lingua inglese giustifica l’applicazione di un onorario a tempo leggermente superiore al minimo applicato di regola da questa Camera (Fr. 270 anziché Fr. 250)” (istanza d’indennità 14/15.3.2007, p. 3 s.);
che nel caso in esame non si giustifica applicare la tariffa di CHF 270.--/ora, come postulato: il fatto che gran parte del mandato sia stato svolto in inglese giustifica se del caso un maggior dispendio orario ma non legittima una più alta remunerazione oraria;
che viene quindi riconosciuta una tariffa oraria di CHF 250.--/ora come da prassi di questa Camera;
che viene quindi ammesso un onorario, tenuto anche conto della maggior difficoltà linguistica, pari a 25 ore e 17 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 6'320.80;
che all’importo suddetto vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 632.30, come postulato;
che non viene risarcita l’IVA, l’istante avendo domicilio all’estero (cfr. decisione 29.4.2003 di questa Camera in re N.P., inc. __________);
che ad IS 1 va pertanto rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 6'953.10;
che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 14.3.2007 della presente istanza;
che, con riferimento al risarcimento dei danni materiali, secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione" (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale" e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che l'accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;
che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’istante chiede il risarcimento della somma di CHF 1'048.-- in relazione alle “(…) spese di viaggio e di soggiorno sostenute per il rientro dopo il rilascio e per la partecipazione al dibattimento” (istanza di indennità 14/15.3.2007, p. 4);
che vi è evidentemente un nesso di causalità naturale ed adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e questa pretesa;
che si giustifica ammettere i costi inerenti la necessaria presenza dell'istante nei giorni 13/14.3.2006 in occasione del pubblico dibattimento per un totale di CHF 504.--, consistenti nelle spese di pernottamento pari a CHF 80.-- (CHF 80.--/notte), di pranzi/cene pari a CHF 54.-- (CHF 18.--/pasto per tre pasti) e di trasferta pari a CHF 370.-- (costo del biglietto aereo __________) e i costi per il pernottamento e il volo di ritorno dopo la scarcerazione per un totale di CHF 286.--, consistenti nelle spese di pernottamento pari a CHF 80.-- (CHF 80.--/notte) e di trasferta pari a CHF 206.-- (costo del biglietto aereo __________) [art. 5 del regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali] (doc. D);
che all’istante va quindi rifusa la somma complessiva di CHF 790.-- per danni materiali, oltre interessi al 5% dal 14.3.2007, come postulato;
che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;
che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che l’allora Camera d'accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano particolari motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. __________);
che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;
che al proposito il qui istante postula la rifusione della somma di CHF 800.-- per la detenzione sofferta;
che, come detto, IS 1 è stato arrestato a __________ in data 25.5.2004 (Al 18), è stato tradotto a Lugano in data 27.5.2004 ed è poi stato scarcerato il 28.5.2004 (Al 21);
che per i 4 giorni di detenzione ingiustamente patita gli viene quindi assegnato il postulato importo di CHF 800.-- (CHF 200.-- /giorno), oltre interessi del 5% dal 14.3.2007, come richiesto;
che IS 1 chiede infine il risarcimento della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia dipendente dall’istanza in esame pari a CHF 1'149.50 [di cui CHF 1'000.-- (4 ore a 250.--/ora) a titolo di onorari e CHF 149.50 di spese] (doc. C);
che, nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità, questa Camera, oltre i suddetti parametri elaborati dal Consiglio di moderazione, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;
che va pertanto ammesso, tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda, un importo di CHF 350.--, comprendente onorario e spese;
che alla luce delle suddette considerazioni, ad IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 8'893.10, di cui CHF 6'953.10 per spese di patrocinio, CHF 790.-- per danni materiali, CHF 800.-- per torto morale e CHF 350.-- per spese di patrocinio inerenti l’istanza di indennità;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 650.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di circa 1/5, per la somma di CHF 130.--.
Per questi motivi,
visti gli artt. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta.
§. Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 14.3.2006 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________), rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli artt. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 8'893.10, oltre interessi al 5% su CHF 8’543.10 dal 14.3.2007.
2. La tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 650.-- (seicentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 130.-- (centotrenta).
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria