Incarto n.
60.2008.115

 

Lugano

19 maggio 2008/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 25.3/9.4.2008 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

 

tendente ad ottenere copia delle decisioni emanate a suo carico in ambito penale;

 

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera in data 4/9.4.2008, preavvisandola favorevolmente;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                     

                                   1.   A carico dell’istante il Ministero pubblico ha aperto diversi procedimenti nel frattempo sfociati in diversi decreti d’accusa: DAC __________, DAP __________, DAP __________ e DA __________.

 

 

                                   2.   Con la presente istanza, l’istante chiede di poter ottenere copia delle decisioni emanate a suo carico, in relazione a quanto richiesto dall’Ufficio naturalizzazioni di __________. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) ai procedimenti nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

 

 

                                   5.   Pertanto la richiesta di accesso agli atti appare giustificata e non vi sono elementi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo della ex parte.

 

 

                                   6.   L’istanza è accolta. Copia dei decreti d’accusa saranno allegati alla presente decisione destinata all’istante.

 

 

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è accolta.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria