Incarto n.
60.2008.117

 

Lugano

16 maggio 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 10/11.4.2008 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

 

 tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;

 

 

 

richiamate le osservazioni 16.4.2008 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta e ricorda la recente sentenza del TF emanata nell’ambito di questo procedimento;

 

 

ritenuto che PI 2, interpellato, ha comunicato in data 17/18.4.2008 tramite il proprio rappresentante di non avere osservazioni da formulare;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

 

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (MP __________) per truffa ai danni della __________, presso la quale lavorava __________. Il procedimento è sfociato in due sentenze di assoluzione cantonali ed in una sentenza di annullamento da parte del TF in data 15.2.2008 (rif. __________).

 

 

                                   2.   Nel quadro di una procedura civile ordinaria pendente avanti la Pretura istante, tra la ex impiegata e la __________ per un verso (inc__________), e nel quadro di una procedura speciale (__________) tra la Cassa cantonale di disoccupazione e la stessa __________, è stato richiamato l’incarto del procedimento penale surriferito.

                                         Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato positivamente la richiesta, e PI 2, interpellato, non si è opposto al richiamo.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         -  è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

 

 

                                   5.   Nel presente caso è certamente data una diretta connessione tra i fatti oggetto del procedimento penale (inc. __________) e quelli alla base dei due contenziosi civili (inc. __________). Di principio è quindi ammesso un interesse giuridico legittimo.

 

 

                                   6.   L’istanza è accolta. L’incarto sarà inviato dal Tribunale penale cantonale (che ci legge in copia) alla Pretura istante, a dipendenza degli impegni del giudice di merito penale.

 

 

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

 

 

 

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria