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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Daniela Rüegg, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 25/30.4.2008 presentata da
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IS 1
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tendente ad ottenere copia degli atti del procedimento penale aperto a suo carico conclusosi con un decreto d’accusa; |
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 29/30.4.2008;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di due persone (inc. MP __________), sfociato per il qui istante in un decreto d’accusa del 2.4.2008 (DA __________).
2. Con la presente istanza, IS 1 chiede di ricevere copia dell’intero incarto, in relazione alla procedura di contravvenzione aperta dall’Ufficio dei permessi.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) al procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
5. Nel presente caso la richiesta di accesso agli atti appare giustificata e non vi sono elementi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo della ex parte.
6. L’istanza è accolta. Copia dei documenti formanti l’incarto saranno allegati alla presente decisione destinata all’istante.
7. La tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria