Incarto n.
60.2008.154

 

Lugano

6 ottobre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 13.5.2008 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto d’abbandono 16.5.2007 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini (ABB __________) e nel giudizio 27.11.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

richiamate le osservazioni 16.5.2008 del procuratore pubblico, che si rimette al giudizio di questa Camera;

 

richiamate le osservazioni 26.5.2008 del Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, che si rimette anch’esso al giudizio di questa Camera, contestando nondimeno l’indennità richiesta per torto morale di CHF 1'400.--: “(…) la vicenda non ha avuto un’ampia risonanza a livello mediatico, ragione per cui non si può affermare che nel caso concreto le citate accuse mosse al signor IS 1 ne abbiano compromesso pubblicamente la reputazione. Inoltre, l’interessato non ha prodotto alcun certificato medico attestante una specifica sofferenza fisica o psichica derivante dal procedimento penale”;

 

 

visto lo scritto 26.5.2008 del patrocinatore del qui istante che a complemento dell’istanza in oggetto chiede “(…) la piena rimunerazione delle prestazioni svolte dal nostro studio legale (dedotto l’importo già riconosciuto dal GIAR)”;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

                                        

                                         che il 12.10.2006 IS 1 è stato arrestato con l’accusa di rapina ripetuta (AI 4, inc. MP __________);

 

 

                                         che il provvedimento è stato confermato il giorno successivo dal giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di bisogni dell’istruttoria (AI 6);

 

 

                                         che con decisione 13.10.2006 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha nominato l’avv. __________ quale difensore d’ufficio di IS 1 ponendolo al beneficio del gratuito patrocinio (AI 7);

 

 

                                         che in data 30.10.2006 il procuratore pubblico ha esteso l’accusa nei confronti dell’accusato per “(…) contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (art. 19a LS) e alla violazione dell’art. 147 CP (…)” in relazione ad alcune carte di credito di proprietà di terzi da lui trovate ed utilizzate (verbale di interrogatorio 30.10.2006, AI 12);

 

 

                                         che in data 28.11.2006 il procuratore pubblico ha esteso l’accusa nei confronti dell’accusato “(…) al reato di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico (art. 41 LTP)” (verbale di interrogatorio 28.11.2006, AI 34);

 

 

                                         che in stessa data l’accusato è stato scarcerato (AI 34/35);

 

 

                                         che con decreto 16.5.2007 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale limitatamente ai titoli di ripetuta rapina ed abuso di un impianto per l’elaborazione di dati, per l’assenza di prove certe a carico dell’accusato ed in applicazione del principio “in dubio pro reo” (ABB __________);

 

                                         che con decreto 16.5.2007 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale del Cantone Ticino IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 1'800.--, corrispondente a 60 aliquote da CHF 30.-- “(…) da dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni 48”, sospesa condizionalmente, alla multa di CHF 100.-- ed al versamento alle parti civili dell’importo complessivo di CHF 520.-- a titolo di risarcimento, siccome ritenuto colpevole di ripetuta truffa per avere, “(…) per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando illecitamente le carte di credito American Express sottratte a __________ il 09.10.2006 e da lui rinvenute sulla pubblica via il medesimo giorno, ingannato con astuzia inducendoli ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio: (…) il consulente di vendita della Stazione di servizio __________ (…), pagando generi alimentari per un importo imprecisato; (…), tentato di ingannare con astuzia il gerente del Negozio __________ SA non riuscendo nell’intento in quanto nel frattempo le carte erano state bloccate; (…) tentato di ingannare i consulenti di vendita della __________ SA non riuscendo nell’intento in quanto le carte erano state nel frattempo bloccate”, di falsità in documenti per avere “(…) a __________ (…), per procacciarsi un indebito profitto e al fine di commettere il reato descritto al punto 1.1., abusato della firma autentica di __________ firmando lo scontrino d’acquisto con l’effettivo nome del titolare della carta di credito”, di contravvenzione alla LStup per avere “(…) senza essere autorizzato, (…), consumato personalmente un imprecisato quantitativo di oppiacei e di cocaina” e di contravvenzione alla LTP per avere “(…) viaggiato utilizzando i mezzi pubblici della __________ e i treni locali delle __________ senza essere in possesso di un valido titolo di trasporto” (DA __________);

 

 

che con scritto 1.6.2007 IS 1 ha interposto formale opposizione al decreto d’accusa;

 

 

che in data 13.8.2007 l’istante ha chiesto al giudice dell’istruzione e dell’arresto la tassazione della nota d’onorario dal 13.10.2006 al 9.7.2007 del suo patrocinatore;

 

 

che con decisione 12.10.2007 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha approvato la nota d’onorario del patrocinatore del qui istante per un importo complessivo di CHF 6'142.45 [CHF 5'350.-- (onorario) + CHF 358.-- (spese) + CHF 433.85 (IVA)];

 

 

                                         che con decisione 19.10.2007 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha nominato l’avv. PR 1 quale difensore d’ufficio di IS 1, in sostituzione dell’avv. __________ (che aveva revocato il mandato per cessazione di attività), con conferma del gratuito patrocinio (AI 10, inc. Pretura penale __________);

 

 

che con decisione 27.11.2007 il giudice della Pretura penale Damiano Stefani ha prosciolto IS 1 dall’accusa di truffa e di falsità in documenti, dichiarandolo nel contempo autore colpevole di contravvenzione alla LStup ed alla LTP, condannandolo alla multa di CHF 100.-- [“pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 15 (…) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di anni 3 e fr. 200.-- di multa (…) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 22 novembre 2004” (sentenza 27.11.2007, inc. __________, p. 13)] ed al versamento alle parti civili dell’importo complessivo di CHF 420.-- a titolo di risarcimento (sentenza 27.11.2007, inc. __________);

 

 

che in data 20.12.2007 l’istante ha chiesto al giudice dell’istruzione e dell’arresto la tassazione della nota d’onorario dal 16.10.2007 al 20.12.2007 del suo patrocinatore;

 

 

che con decisione 16.1.2008 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha approvato la nota d’onorario del patrocinatore del qui istante per un importo complessivo di CHF 1'375.10 [CHF 1'170.-- (onorario) + CHF 108.-- (spese) + CHF 97.10 (IVA)];

 

 

che con l’istanza in esame, presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto per torto morale in seguito al procedimento penale, “(…) un’indennità non inferiore fr. 11'000.-- più interessi (…)”;

 

 

che con scritto 26.5.2008 il patrocinatore del qui istante ha inoltre chiesto “(…) la piena rimunerazione delle prestazioni svolte dal nostro studio legale (dedotto l’importo già riconosciuto dal GIAR)”;

 

 

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono, ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

 

 

                                         che occorre determinare con precisione, interpretando, cosa il CPP intenda con il termine prosciolto di cui all’art. 317 CPP;

 

 

                                         che i lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine prosciolto, segnatamente a sapere se il diritto valga solo in caso di totale proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento, come nella fattispecie in esame;

 

 

                                         che l’art. 429 del Codice di diritto processuale penale svizzero prevede invero che l’imputato ha diritto ad un’indennità anche se è stato solo parzialmente assolto (FF 2006 p. 1231);

 

 

                                         che nell’ambito della recente revisione delle norme sull’indennità a favore dell’accusato prosciolto, entrata in vigore il 18.8.2006, il Consiglio di Stato ha nondimeno rinunciato a specificare tale aspetto (Messaggio del Consiglio di Stato n. 5749 del 25.1.2006, p. 3);

 

 

                                         che la Camera dei ricorsi penali ritiene di principio, nella propria giurisprudenza, che un’indennità sia possibile solo in presenza di un proscioglimento totale dell’accusato;

 

 

                                         che considera tuttavia prosciolto l’accusato assolto da imputazioni indipendenti da quelle che hanno portato alla sua condanna, ovvero riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi (decisione 31.3.2007 in re S.K., inc. __________);

 

 

                                         che l’art. 317 CPP non si applica pertanto ai casi in cui le accuse che hanno portato alla condanna e quelle per cui c’è stato un proscioglimento sono riferite al medesimo fatto o complesso di fatti (decisione 7.12.2005 in re M.S., inc. __________, confermata dall’Alta Corte con giudizio 1P.35/2006 del 7.3.2006);

 

 

                                         che nel caso concreto le imputazioni di ripetuta rapina ed abuso di un impianto per l’elaborazione di dati oggetto del decreto di abbandono 16.5.2007 (ABB __________) e quelle di ripetuta truffa e falsità in documenti dalle quali IS 1 è stato prosciolto con sentenza 27.11.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), erano indipendenti da quelle di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e di contravvenzione alla legge federale sul trasporto pubblico per le quali l’istante è stato condannato;

 

 

                                         che di conseguenza, non concernendo i suddetti reati il medesimo complesso di fatti, l’art. 317 CPP è di principio applicabile al caso concreto;

 

 

che, come già sopraccitato, l’accusato prosciolto ha diritto ex art. 317 ss. CPP di richiedere a questa Camera, entro il termine di un anno dalla sentenza di assoluzione, la rifusione delle spese di patrocinio, oltre al risarcimento dei danni materiali e alla riparazione del torto morale;

 

 

                                         che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA), abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata, applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

 

 

                                         che per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

 

 

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

 

 

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

 

 

che IS 1 chiede la “piena rimunerazione” delle note d’onorario dei suoi patrocinatori avv. __________ ed avv. __________;

 

 

che l’istante ha preferito richiedere, con istanze 13.8.2007 e 20.12.2007, direttamente la rifusione delle sue spese legali al giudice dell’istruzione e dell’arresto ex art. 7 Lag;

 

 

che secondo l’art. 6 cpv. 2 Lag il patrocinatore, in caso di gratuito patrocinio, ha diritto al 70% dell’onorario previsto dalla Tariffa dell’ordine degli avvocati;

 

 

che il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha ammesso, per la nota professionale presentata il 13.8.2007 dall’avv. __________ un onorario di 30 ore “(…) alla tariffa usuale”, per un totale pari a CHF 5'350.-- (cfr. sentenza giudice dell’istruzione e dell’arresto 12.10.2007, inc. 2006.45802);

 

 

che a IS 1 può essere riconosciuto pertanto il 30% mancante pari a CHF 2'150.-- [(CHF 250.--/ora per 30 ore) – CHF 5'350];

 

 

che il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha inoltre ammesso, per la nota professionale presentata il 20.12.2007 dall’avv. __________ un onorario di 6 ore e 30 minuti “(…) alla tariffa usuale (FRS 180.- all’ora)”, per un totale pari a CHF 1’170.-- (cfr. sentenza giudice dell’istruzione e dell’arresto 16.1.2008, inc. 2006/45802);

 

 

che anche in questo caso all’istante può essere riconosciuto il 30% mancante pari a CHF 455.-- [CHF 70.--/ora per 6 ore e 30 minuti);

 

 

che l’IVA sull’importo totale ammonta a CHF 198.--;

 

 

che al qui istante va pertanto rifusa, a titolo di spese legali, la somma di CHF 2’803.--;

 

 

che interessi di mora per questa posta di danno non sono pretesi (cfr. scritto 26.5.2008 dell’avv. __________);

 

 

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

 

 

                                         che la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

                                         che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

 

 

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

 

 

                                         che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

 

 

                                         che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

 

 

                                         che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

 

 

                                         che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

 

 

                                         che la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. 60.2001.111);

 

 

                                         che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

 

 

                                         che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;

 

 

                                         che IS 1 è stato fermato il 12.10.2006 (AI 4) e scarcerato il 28.11.2006 (AI 34/35);

 

 

                                         che pertanto in ossequio alla prassi in materia, per i 48 giorni di detenzione ingiustamente sofferta gli viene assegnata la somma di CHF 9'600.-- (CHF 200.--/giorno);

 

 

                                         che occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di quest’importo;

 

 

                                         che l’istante ha in merito affermato che egli avrebbe inoltre diritto “(…) ad una adeguata riparazione del torto morale subito a seguito delle ingiuste e soprattutto infamanti accuse di truffa e falsificazione di documenti, entrambe palesemente infondate (ed anche strampalate). Non ci si può esimere dall’osservare che in realtà il Procuratore pubblico sembrerebbe aver forzato le ipotesi di truffa e falso in documenti per cercare di eliminare a posteriori le conseguenze economiche dell’ingiusta carcerazione subita dall’istante a seguito della rapina” (istanza di indennità 13.5.2008, p. 4);

 

 

                                         che nondimeno non sembrerebbe che IS 1 abbia patito pregiudizi fisici/psichici superiori a quelli normalmente legati ad un procedimento penale rispettivamente alla privazione della libertà (inconvenienti già considerati nell’importo di CHF 9'600.--): egli non ha in effetti prodotto alcun certificato medico attestante una specifica sofferenza, né dimostrato, peraltro, in altro modo un qualsivoglia nocumento;

 

 

                                         che, a titolo di torto morale, gli vengono pertanto assegnati CHF 9'600.--, oltre interessi dal 28.11.2006 (ossia dalla data di scarcerazione, come da prassi), importo che tiene conto della gravità delle accuse, della loro ripercussione sociale e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dal decreto d’abbandono 16.5.2007, dalla sentenza del giudice della Pretura penale Damiano Stefani 27.11.2007 e da questo stesso giudizio;

 

 

                                         che l’istante chiede inoltre le “(…) spese di patrocinio occasionate dalla presente vertenza. La nota d’onorario verrà trasmessa successivamente” (istanza di indennità 13.5.2008, p. 4);

 

 

                                         che il patrocinatore del qui istante ha dunque inviato in data 19.5.2008 (poi completata in data 27.5.2008) una sua nota d’onorario riguardante alcune prestazioni inerenti il periodo tra il 24.12.2007 ed il 13.5.2008/26.5.2008 (data dell’inoltro dell’istanza di indennità e del suo complemento);

                                                                                

 

                                         che, nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità, questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

 

 

                                         che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari, per cui l’onere lavorativo può essere considerato limitato;

 

 

                                         che inoltre alcune prestazioni della nota d’onorario 19.5.2008/27.5.2008 non risultano riconducibili alla presente procedura (“lett. a GIAR” del 6.2.2008);

 

 

                                         che va pertanto ammesso, tenuto conto del solo parziale accoglimento dell’istanza, un importo di CHF 500.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

 

 

                                         che, alla luce delle suddette considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo di CHF 12'903.--, di cui CHF 2'803.-- per spese legali, CHF 9'600.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 500.-- per ripetibili di questa sede;

 

 

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

 

 

                                         che la tassa di giustizia di CHF 750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 800.--, sono poste a carico del qui istante, solo parzialmente soccombente, per la somma di CHF 80.--.

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

 

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di abbandono 16.5.2007 del procuratore pubblico Nicola Respini (ABB __________) e della sentenza 27.11.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________) rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 12'903.--, oltre interessi del 5% su CHF 9'600.-- dal 28.11.2006.

 

 

2.La tassa di giustizia di CHF 750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 800.-- (ottocento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 80.-- (ottanta).

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria