Incarto n.
60.2008.158

 

Lugano

29 luglio 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 14/15.5.2008 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;

 

 

 

 

richiamato lo scritto 19/20.5.2008 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito di una denuncia 30.11.2000, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________). Nella medesima fattispecie sono poi intervenute altre due denuncie, in data 4/5.9.2002 (inc. MP __________) ed in data 1/2.7.2003 (inc. MP __________). Con una decisione del 22.7.2003 il procuratore pubblico ha emanato un non luogo a procedere per i tre procedimenti. Una successiva istanza di promozione dell’accusa presentata a questa Camera in data 4/6.8.2003 è stata parzialmente accolta con sentenza del 13.12.2004 (inc. CRP __________), e l’incarto rinviato al Ministero pubblico per completazione, ciò che ha comportato l’apertura di un nuovo incarto (inc. MP __________) che è sfociato in un nuovo decreto di non luogo a procedere del 6.2.2006 (NLP __________).

 

 

                                   2.   Presso la Pretura istante è pendente un'azione civile ordinaria (inc. __________) sul medesimo complesso di fatti, correlata con i procedimenti penali surriferiti.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

 

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         -  è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

 

                                         Deve inoltre esistere una pertinenza tra il procedimento penale richiamato e l’azione civile.

 

 

                                   5.   Nel presente caso sono adempiute le surriferite condizioni e vi è una pertinenza degli incarti penali con l’azione civile. Di principio è quindi ammesso un interesse giuridico legittimo.

 

 

                                   6.   L’istanza è accolta. Gli incarti richiesti (inc. MP __________, __________, __________, __________, inc. CRP __________) sono trasmessi alla Pretura istante, invitandola a ritrasmetterli successivamente al Ministero pubblico rispettivamente a questa Camera.

 

 

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.

                                     

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria