Incarto n.
60.2008.163

 

Lugano

28 luglio 2008/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 20.5.2008 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale;

 

 

 

 

richiamate le osservazioni 29.5/3.6.2008 del procuratore generale Bruno Balestra, con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) contro diversi agenti di polizia a seguito di fatti che hanno visto IS 1 quale vittima. Il procedimento penale è sfociato in un primo decreto di non luogo a procedere del 16.12.2004 (NLP __________) e, dopo l’accoglimento di una richiesta di completazione da parte di questa Camera ed il relativo rinvio al Ministero pubblico, in un secondo decreto di non luogo a procedere del 18.1.2008 (NLP __________).

 

                                   2.   Con la presente istanza, il nuovo patrocinatore di IS 1 chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento penale, per aspetti assicurativi del caso; il procuratore generale ha comunicato il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale parte civile) al procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

 

 

                                   5.   Nel presente caso la richiesta di accesso agli atti appare giustificata e non vi sono elementi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo della ex parte.

 

 

                                   6.   L’istanza è accolta. Gli atti potranno essere esaminati presso questa Camera.

 

 

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria