Incarto n.
60.2008.165

 

Lugano

28 luglio 2008/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 23/27.5.2008 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;

 

 

 

 

 

richiamate le osservazioni 2/3.6.2008 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, che postula l’accoglimento solo parziale della richiesta;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   In data 11.8.2005, una banca della piazza finanziaria di __________ ha operato una comunicazione al Ministero pubblico del Canton Ticino relativa a possibili reati con riferimento all’attività di __________, di __________ e di __________. Dopo delle informazioni preliminari, il Ministero pubblico ha emanato in data 7.12.2005 un decreto di non luogo a procedere per l’ipotesi di riciclaggio.

                                         A seguito di una segnalazione della __________ dell’1.12.2005 alla __________, quest’ultima ha iniziato degli accertamenti preliminari ed ha chiesto informazioni al Ministero pubblico ticinese. In data 23.5.2006 la __________ ha adottato una misura supercautelare, con la quale ha appurato l’esistenza di una succursale di fatto della __________ a __________, ordinando il blocco di tutti gli averi della __________ e della __________. Con la medesima decisione, la __________ ha nominato due avvocati quali incaricati delle inchieste.

                                         I primi accertamenti hanno evidenziato l’esistenza di altre entità presso la __________: con ulteriore decisione superprovvisionale del 7.6.2006 la __________ ha esteso il mandato degli incaricati delle inchieste anche alla società __________.

                                         In data 30.6.2006 gli incaricati delle inchieste hanno presentato alla __________ il loro rapporto.

                                         In data 15.7.2006 la __________ ha segnalato il caso al Ministero pubblico del Canton Ticino.

                                         Nei giorni successivi è stato aperto un procedimento penale da parte del Ministero pubblico ticinese (inc. MP __________), che ha pure disposto il sequestro dei valori patrimoniali esistenti, tra i quali anche quelli della __________.

 

 

                                   2.   Presso la Pretura istante sono pendenti due azioni civili ordinarie (__________e __________) contro la __________. Il giudice civile ha ammesso il richiamo in sede civile dell’incarto penale. Nelle proprie osservazioni, il procuratore pubblico ha chiesto di limitare l’accesso agli atti direttamente attinenti alle posizioni dei due attori in causa. 

 

                                     

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

 

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         -  è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

 

                                         Deve inoltre esistere una pertinenza tra il procedimento penale richiamato e l’azione civile.

 

 

                                   5.   Nel presente caso sono adempiute le surriferite condizioni e vi è una pertinenza degli incarti penali con l’azione civile, oltre ad una coincidenza delle parti. Di principio è quindi ammesso un interesse giuridico legittimo. Si tratta però di limitare l’accesso agli atti dell’incarto, ritenuto che lo stesso riguarda molte persone, non parti alle azioni civili.

 

 

                                   6.   L’istanza è accolta. Le parti potranno esaminare gli atti presso il Ministero pubblico a Bellinzona, e dovranno indicare quali atti intendono acquisire all’incarto civile, dimostrando come gli stessi riguardino (direttamente o indirettamente) le posizioni dei due attori in causa. Copia degli atti richiesti sarà trasmessa dal Ministero pubblico direttamente alla Pretura, che acquisirà gli atti all’incarto, senza però consentire estrazione di fotocopie alle parti.

 

 

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria