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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 26/27.5.2008 presentata dalla
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IS 1
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tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale; |
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premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, il quale l’ha trasmessa a questa Camera in data 27.5.2008;
ritenuto che questa Camera, con scritto 29.5.2008, poi sollecitato in data 26.6.2008, ha chiesto alla Pretura istante di precisare i motivi del richiamo;
preso atto dello scritto del patrocinatore di una parte inviato dalla Pretura istante in data 30.6/1.7.2008;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una denuncia, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) contro __________ e la __________ di __________ (__________), conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del 17.4.2007 (NLP __________). Un precedente procedimento penale (inc. MP __________) è sfociato in un decreto d’accusa del 9.10.2003 (DA __________) cresciuto in giudicato.
2. Presso la Pretura istante è pendente un’azione civile ordinaria (inc. __________) tra le medesime parti. In tale ambito è stato richiesto ed ammesso il richiamo degli incarti penali surriferiti.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Deve inoltre esistere una pertinenza tra il procedimento penale richiamato e l’azione civile.
5. Nel presente caso sono adempiute le surriferite condizioni e vi è una pertinenza degli incarti penali con l’azione civile, oltre ad una coincidenza delle parti. Di principio è quindi ammesso un interesse giuridico legittimo.
6. L’istanza è accolta. Gli incarti richiamati sono trasmessi alla Pretura istante, invitandola a ritrasmetterli successivamente al Ministero pubblico.
7. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
3. Intimazione
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria