Incarto n.
60.2008.174

 

Lugano

29 luglio 2008/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 26/29.5.2008 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;

 

 

 

 

richiamate le osservazioni 3/5.6.2008 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, con le quali preavvisa favorevolmente la domanda;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto diversi procedimenti penali a carico di __________, sfociati nel DA __________ del 5.10.2005 per titolo di lesioni semplici ripetute, diffamazione e ingiuria ripetuta a danno di __________: a seguito della tempestiva opposizione, il caso è stato giudicato dalla Pretura penale, che con sentenza del 4.4.2006 ha dichiarato __________ autore colpevole dei tre capi di imputazione surriferiti (inc. __________).

 

 

                                   2.   Presso la Pretura istante è pendente un’azione di risarcimento promossa da __________ contro __________ (inc. __________) nell’ambito della quale il giudice civile ha ammesso il richiamo dell’incarto della Pretura penale. Il sostituto procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

 

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         -  è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

 

                                         Deve inoltre esistere una pertinenza tra il procedimento penale richiamato e l’azione civile.

 

 

                                   5.   Nel presente caso sono adempiute le surriferite condizioni e vi è una pertinenza degli incarti penali con l’azione civile, oltre ad una coincidenza delle parti. Di principio è quindi ammesso un interesse giuridico legittimo.

 

 

                                   6.   L’istanza è accolta. L’incarto richiamato è trasmesso alla Pretura istante, invitandola a ritrasmetterlo successivamente alla Pretura penale.

 

 

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.

                                     

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria