Incarto n.
60.2008.177

 

Lugano

11 settembre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 28/30.5.2008 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale in relazione alla segnalazione di un patrocinatore da parte del Ministero pubblico;

 

 

 

richiamate le osservazioni 3/4.6.2008 presentate dall’avv. PI 2 mediante le quali comunica la propria opposizione alla concessione all’accesso agli atti del procedimento penale;

 

richiamate le osservazioni 3/5.6.2008 del procuratore generale Bruno Balesta mediante le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

1.Nel quadro di un procedimento penale (inc. MP __________) è stata presentata dall’accusato una richiesta di ricusa del procuratore generale a questa Camera. Dopo lo scambio di allegati tra le parti, l’istanza è stata evasa con decisione del 13.5.2008 (inc. CRP __________).

 

 

2.A seguito di una segnalazione effettuata dal procuratore generale in data 23.5.2008 riferita alle osservazioni di replica presentate in data 1.4.2008 dall’avv. PI 2, la Commissione qui istante ha aperto una procedura a carico del patrocinatore ed ha chiesto l’accesso agli atti del procedimento. Allo stesso acconsente il procuratore generale, mentre che l’avv. PI 2 vi si oppone, per assenza di rilevanza e per ossequio scrupoloso del segreto d’ufficio.

 

 

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

4.Nel presente caso occorre contemperare gli interessi giuridici legittimi contrapposti, in applicazione anche del principio della proporzionalità.

Per un verso alla Commissione va pacificamente riconosciuto un interesse giuridico legittimo a conoscere gli atti utili e pertinenti per le sue decisioni. Per altro verso, esiste un interesse giuridico legittimo a che gli atti di un procedimento penale, allo stadio dell’istruzione formale, non siano divulgati e portati a conoscenza di terzi oltre quanto strettamente necessario.

In concreto, un’autorizzazione generale di accesso agli atti del procedimento penale inc. MP __________ a favore della Commissione appare eccessiva, ritenuto che i fatti e le circostanze a fondamento della segnalazione si riferiscono unicamente ad uno scritto di replica nel contesto di uno scambio di allegati avanti a questa Camera nell’ambito di un’istanza di ricusa. Un rifiuto dell’istanza misconoscerebbe le necessità della Commissione per potersi determinare con cognizione di causa.

 

 

5.In considerazione di quanto esposto al punto precedente, si giustifica l’accoglimento parziale dell’istanza, con le seguenti limitazioni.

                                         L’accesso agli atti è limitato unicamente all’incarto CRP __________, ovvero riferito allo scambio di allegati ed al relativo giudizio.

                                         L’accesso agli atti potrà avvenire presso questa Camera dopo la crescita in giudicato della presente decisione, ad opera di un rappresentante della Commissione, che potrà prendere delle note, senza fotocopiare atti del procedimento.

 

 

6.Considerata la particolare situazione e la funzione pubblica della Commissione istante, si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia e le spese.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

 

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

2.Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria