Incarto n.
60.2008.179

 

Lugano

20 ottobre 2008/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente,

Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 2/3.6.2008 presentata da

 

 

 

IS 1, ,

 

 

tendente ad ottenere copia della sentenza prolata il 5.4.2008 dal presidente della Pretura penale Marco Kraushaar nei confronti di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________) [inc. __________];

 

 

 

 

richiamati gli scritti 4.6.2008 dell’allora procuratore pubblico Maria Galliani – che non si oppone alla domanda rilevando nondimeno che la sentenza riguarda anche altri fatti e che quindi, a tutela del condannato, sarebbe ipotizzabile inserire degli omissis in relazione alla fattispecie che non interessa la qui istante – e 4/6.6.2008 del presidente della Pretura penale – che, evidenziando come la sentenza sarebbe stata pubblicata, anonimizzata, sul sito www.sentenze.ti.ch, si rimette al giudizio di questa Camera –;

 

 

preso atto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

in fatto ed in diritto

 

                                         che con sentenza 5.4.2008, cresciuta in giudicato, il presidente della Pretura penale ha riconosciuto PI 2 autore colpevole di, tra l’altro, falsità in documenti per avere formato, nel corso del 1995, agendo quale direttore del __________, per il tramite dell’ignaro autore mediato dipendente di IS 1, un falso attestato di tiratura;

 

 

                                         che è stato condannato alla pena pecuniaria di CHF 28’800.-- – sessanta aliquote giornaliere di CHF 480.--/giorno – sospesa condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni, alla multa di CHF 3'000.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese [inc. __________];

 

 

                                         che con istanza 2/3.6.2008 IS 1 chiede – considerato che, non essendo stata parte al giudizio, non ha ricevuto la decisione – di ottenere copia della sentenza: essa ritiene che “(…) la nostra società, attiva da decenni nel settore della certificazione della tiratura di stampa e periodici e che gode di un’eccellente reputazione, abbia il legittimo interesse a conoscere nel dettaglio la sentenza e in particolare la motivazione della stessa. Il signor PI 2 ha falsificato le cifre di tiratura del quotidiano “__________”, danneggiando quindi anche la credibilità della nostra istituzione. Dato che il verdetto di questa controversia ci tocca direttamente e in vista di una futura rielaborazione del nostro regolamento volta ad evitare altri casi simili, vorremmo poter conoscere meglio la sentenza”;

 

 

                                         che con scritto 1.10.2008 il vicepresidente di questa Camera ha inviato all’istante copia anonimizzata della sentenza con l’invito a comunicare, nel termine di cinque giorni, se l’istanza era da considerarsi divenuta priva di oggetto;

 

 

                                         che IS 1 non si è espressa;

 

 

                                         che giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”;

 

 

                                         che il reato di falsità in documenti è stato commesso per il tramite dell’ignaro autore mediato dipendente della qui istante;

 

 

                                         che – dati i suoi compiti quale società attiva nel settore della certificazione della tiratura di stampa e periodici – si giustifica riconoscerle un interesse giuridico legittimo ad ottenere la postulata sentenza (DTF 124 IV 234);

 

 

                                         che la decisione concerne nondimeno anche altri reati indipendenti dall’accusa di falsità in documenti: a tutela di PI 2 essa è pertanto trasmessa solo con riferimento ai fatti interessanti detta imputazione;

 

 

                                         che la richiesta è parzialmente accolta, con tassa di giustizia e spese a carico della qui istante.

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il vicepresidente                                                    La segretaria