Incarto n.
60.2008.194

 

Lugano

29 luglio 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 16/18.6.2008 presentata dall’

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere informazioni su eventuali procedimenti penali a carico del marito di una richiedente la naturalizzazione;

 

 

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha girata al Tribunale penale cantonale, che a sua volta l’ha trasmessa per competenza a questa Camera;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Presso l’Ufficio istante è pendente una richiesta di naturalizzazione, per sé e per la propria figlia, di __________, nata __________.

 

 

                                   2.   Con la presente richiesta, l’Ufficio istante chiede informazioni riguardo a procedimenti penali (passati e presenti) a carico di __________.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Nel presente caso è pacifico, sulla base dei dati agli atti, che la richiesta riguardi non la persona naturalizzanda, ma il coniuge. Di modo che, rispetto al medesimo, non è dato un interesse giuridico legittimo.

 

 

                                   5.   In considerazione del carattere pubblico dell’autorità istante, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle spese.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è respinta.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria